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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09232/2022

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studio nel luogo in cui aveva sede il tribunale.

Per questo sostiene di aver legittimamente ritenuto che il Cozzolino non avesse revocato l'elezione di domicilio precedente; a ciò aggiunge che incorre in violazione di legge la sentenza d'appello laddove reputa che l'indicazione di un nuovo difensore anche domiciliatario equivalga a revoca implicita della precedente elezione di domicilio.

Sostiene che tale interpretazione della legge data dal giudice d'appello sia errata, perché l'elezione di domicilio ha rilevanza nel processo civile solo se effettuata nel luogo ove ha sede il giudice adito, per cui le altre elezioni di domicilio sono da ritenersi completamente irrilevanti.

In memoria, il ricorrente aggiunge che gli effetti della prima elezione di domicilio non sono mai venuti meno e che l'elezione di domicilio effettuata dal Cozzolino presso lo studio dei suoi procuratori in Cagliari non ha spiegato alcun effetto nel giudizio; in quanto priva di effetto essa non era idonea a superare, revocandola implicitamente, l'elezione di domicilio effettuata in precedenza presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Sassari, ossia nel luogo in cui ha sede il giudice davanti al quale si è svolto il giudizio; quest'ultima, mai revocata espressamente dal Cozzolino né implicitamente è dunque rimasta sempre pienamente valida ed efficace.

Ritiene infine che, essendo ancora valida la prima elezione di domicilio, non si applica l'art. 16 sexies della legge n. 179 del 2012, che prevede si debba procedere alla notifica all'indirizzo pec, anziché alla notifica in cancelleria, in tutti i casi in cui manchi l'elezione di domicilio.

11. - Il motivo è infondato.

La questione che pone è se la nomina di nuovo procuratore, indicato anche come domiciliatario ma avente studio in luogo diverso rispetto a quello ove ha sede l'ufficio giudiziario dinanzi al quale si procede, sia idonea, in mancanza di una espressa revoca della domiciliazione, a valere come indicazione tacita di nuova domiciliazione.

La premessa su cui si fonda la tesi, negativa, sostenuta dalla ricorrente, è che a nulla rilevi, rimanendo del tutto inefficace, una domiciliazione se non effettuata in luogo coincidente con la sede dell'ufficio giudiziario adito.

La tesi deve ritenersi superata dalla evoluzione normativa.

Come correttamente osservato dal Procuratore generale, a seguito della introduzione del domicilio digitale corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato deve indicare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, secondo la previsione di cui alla legge n. 179 del 2012, articolo 16 sexies, convertita con modificazioni nella legge n. 114 del 2014, la notificazione dell'atto (nella specie dell'appello) va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal Reginde anche ove non indicato negli atti del difensore medesimo (Cass. n. 14914 del 2018, Cass. n. 30139 del 2017, Cass. n. 17048 del 2017).

La norma che introduce il domicilio digitale non solo depotenzia la rilevanza dell'elezione di domicilio fisico, la cui eventuale inefficacia (ad esempio per mutamento di indirizzo non comunicato) non consentirà la notificazione dell'atto in cancelleria ma la imporrà pur sempre e necessariamente alla PEC del difensore domiciliatario (salvo l'impossibilità di effettuare tale notificazione per causa al medesimo imputabile), ma al contempo svuota di efficacia prescrittiva anche l'articolo 82 del Regio decreto n. 37 del 1934 (laddove prevede, al secondo comma, che, in mancanza di elezione di domicilio nel luogo dove ha sede l'autorita' giudiziaria presso la quale il giudizio e' in corso, questo si intende eletto presso la Cancelleria della stessa autorita' giudiziaria).Infatti, stante l'attuale obbligo di notificazione degli atti giudiziari tramite PEC presso gli elenchi o registri normativamente indicati, il domicilio fisico potrà avere un rilievo unicamente residuale, in caso di mancata notificazione via PEC per causa imputabile al destinatario della stessa, quale localizzazione dell'ufficio giudiziario presso il quale operare la notificazione in cancelleria (Cass. n. 14914 del 2018: Cass.n. 14140 del 2019).

Il principio così richiamato deve trovare certamente applicazione nei casi come quello in esame in cui il destinatario della notificazione abbia omesso, dopo aver revocato il mandato al precedente difensore, di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario innanzi a cui pende la lite con la conseguente necessità di ricorrere alla notificazione presso il (nuovo) domicilio digitale del destinatario.

12. - Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 156,162,191 e 350 cpc nonché dell'articolo 111 della Costituzione.

Sostiene che, ove pure la Corte territoriale avesse ritenuto non regolare la notificazione effettuata presso il domicilio di un procuratore revocato e sostituito non l'avrebbe dovuta dichiarare affetta da inesistenza, richiamando un risalente quanto superato orientamento di legittimità, quanto piuttosto da mera nullità, ordinandone conseguentemente la rinnovazione per consentire la prosecuzione del giudizio, a seguito dei principi di diritto espressi dalle pronunce a Sezioni Unite Cass. n. 14916 e 14917 del 2016, in cui si restringe l'area della inesistenza della notifica alle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione.

Sostiene quindi che, attualmente, i vizi relativi alla individuazione del luogo di notificazione, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario dell'atto, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile a seguito della costituzione della parte intimata anche se è compiuta al solo fine di eccepire la nullità o in conseguenza della rinnovazione della notificazione effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'articolo 291 c.p.c.

13. - Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Sulla medesima questione si è di recente espressa questa Sezione, con la sentenza n.20840 del 2021, il cui percorso motivazionale si condivide appieno e si richiama: la ricorrente, nella sostanza, contesta la qualificazione in termini di inesistenza (e non, invece, di nullità), della notificazione dell'atto di appello.

Sul punto, deve muoversi dalla constatazione che questa Corte, superando l'orientamento che ipotizzava l'inesistenza della notifica (Cass. Sez. 6-5, ord. 11 gennaio 2017, n. 529, Rv. 642435-01; Cass. Sez. 3, sent. 19 gennaio 2016, n. 759, Rv. 638542-01; Cass. Sez. 5, sent. 27 luglio 2012, n. 13477, Rv. 623663-01) ha, di recente, affermato che "la notifica dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'originario difensore revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, sicché la stessa è rinnovabile ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ." (Cass. Sez. 6-5, ord. 24 gennaio 2018, n. 1798, Rv. 647104-01).

Sul punto, infatti, non si può prescindere dal considerare quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 20 luglio 2016, n. 14916), i cui "dicta" in materia di invalidità della notificazione del ricorso per cassazione presentano valenza, evidentemente, generale, riferibile alla notificazione degli atti di impugnazione in genere.

Invero, il [OSCURATO:PERSONA] muove dal rilievo che "in tema di notificazione, LL i come in generale di atti processuali, il codice non contempla la categoria della «inesistenza»", ciò che deve indurre l'interprete "a ritenere che la nozione di inesistenza della notificazione debba essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha, appunto, ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione".

Su tali basi, dunque, si è affermato "che l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto".

Siffatti elementi sono stati, in particolare, identificati: "a) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita".

Per contro, restano "esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa".

Orbene, "la presenza di detti requisiti, che possono definirsi strutturali, va ritenuta idonea ai fini della riconoscibilità dell'atto come notificazione: essi, cioè, sono sufficienti a integrare la fattispecie legale minima della notificazione, rendendo qualificabile l'attività svolta come atto appartenente al tipo previsto dalla legge".

Su tali basi, pertanto, le Sezioni Unite hanno ritenuto "superata la tesi che include in tale modello legale, facendone derivare, in sua mancanza, la inesistenza della notificazione, il requisito del «collegamento» (o del «riferimento») tra il luogo della notificazione e il destinatario: si tratta, infatti, di un elemento che sì colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cui assenza" - esse precisano - "ricade, in base all'insieme delle considerazioni fin qui svolte, nell'ambito della nullità, sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione dell'intimato o la rinnovazione dell'atto, spontanea o su ordine del giudice".

Alla stregua di tali principi, dunque, il motivo merita accoglimento.

La sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione, rinviando alla Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

PQM La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Cagliari, in diversa composizione, per la decisione nel merito oltre che per la liquidazione delle spese anche d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
studio nel luogo in cui aveva sede il tribunale. Per questo sostiene di aver legittimamente ritenuto che il Cozzolino non avesse revocato l'elezione di domicilio precedente; a ciò aggiunge che incorre in violazione di legge la sentenza d'appello laddove reputa che l'indicazione di un nuovo difensore anche domiciliatario equivalga a revoca implicita della precedente elezione di domicilio. Sostiene che tale interpretazione della legge data dal giudice d'appello sia errata, perché l'elezione di domicilio ha rilevanza nel processo civile solo se effettuata nel luogo ove ha sede il giudice adito, per cui le altre elezioni di domicilio sono da ritenersi completamente irrilevanti. In memoria, il ricorrente aggiunge che gli effetti della prima elezione di domicilio non sono mai venuti meno e che l'elezione di domicilio effettuata dal Cozzolino presso lo studio dei suoi procuratori in Cagliari non ha spiegato alcun effetto nel giudizio; in quanto priva di effetto essa non era idonea a superare, revocandola implicitamente, l'elezione di domicilio effettuata in precedenza presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Sassari, ossia nel luogo in cui ha sede il giudice davanti al quale si è svolto il giudizio; quest'ultima, mai revocata espressamente dal Cozzolino né implicitamente è dunque rimasta sempre pienamente valida ed efficace. Ritiene infine che, essendo ancora valida la prima elezione di domicilio, non si applica l'art. 16 sexies della legge n. 179 del 2012, che prevede si debba procedere alla notifica all'indirizzo pec, anziché alla notifica in cancelleria, in tutti i casi in cui manchi l'elezione di domicilio. 11. - Il motivo è infondato. La questione che pone è se la nomina di nuovo procuratore, indicato anche come domiciliatario ma avente studio in luogo diverso rispetto a quello ove ha sede l'ufficio giudiziario dinanzi al quale si procede, sia idonea, in mancanza di una espressa revoca della domiciliazione, a valere come indicazione tacita di nuova domiciliazione. La premessa su cui si fonda la tesi, negativa, sostenuta dalla ricorrente, è che a nulla rilevi, rimanendo del tutto inefficace, una domiciliazione se non effettuata in luogo coincidente con la sede dell'ufficio giudiziario adito. La tesi deve ritenersi superata dalla evoluzione normativa. Come correttamente osservato dal Procuratore generale, a seguito della introduzione del domicilio digitale corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato deve indicare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, secondo la previsione di cui alla legge n. 179 del 2012, articolo 16 sexies, convertita con modificazioni nella legge n. 114 del 2014, la notificazione dell'atto (nella specie dell'appello) va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal Reginde anche ove non indicato negli atti del difensore medesimo (Cass. n. 14914 del 2018, Cass. n. 30139 del 2017, Cass. n. 17048 del 2017). La norma che introduce il domicilio digitale non solo depotenzia la rilevanza dell'elezione di domicilio fisico, la cui eventuale inefficacia (ad esempio per mutamento di indirizzo non comunicato) non consentirà la notificazione dell'atto in cancelleria ma la imporrà pur sempre e necessariamente alla PEC del difensore domiciliatario (salvo l'impossibilità di effettuare tale notificazione per causa al medesimo imputabile), ma al contempo svuota di efficacia prescrittiva anche l'articolo 82 del Regio decreto n. 37 del 1934 (laddove prevede, al secondo comma, che, in mancanza di elezione di domicilio nel luogo dove ha sede l'autorita' giudiziaria presso la quale il giudizio e' in corso, questo si intende eletto presso la Cancelleria della stessa autorita' giudiziaria).Infatti, stante l'attuale obbligo di notificazione degli atti giudiziari tramite PEC presso gli elenchi o registri normativamente indicati, il domicilio fisico potrà avere un rilievo unicamente residuale, in caso di mancata notificazione via PEC per causa imputabile al destinatario della stessa, quale localizzazione dell'ufficio giudiziario presso il quale operare la notificazione in cancelleria (Cass. n. 14914 del 2018: Cass.n. 14140 del 2019). Il principio così richiamato deve trovare certamente applicazione nei casi come quello in esame in cui il destinatario della notificazione abbia omesso, dopo aver revocato il mandato al precedente difensore, di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario innanzi a cui pende la lite con la conseguente necessità di ricorrere alla notificazione presso il (nuovo) domicilio digitale del destinatario. 12. - Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 156,162,191 e 350 cpc nonché dell'articolo 111 della Costituzione. Sostiene che, ove pure la Corte territoriale avesse ritenuto non regolare la notificazione effettuata presso il domicilio di un procuratore revocato e sostituito non l'avrebbe dovuta dichiarare affetta da inesistenza, richiamando un risalente quanto superato orientamento di legittimità, quanto piuttosto da mera nullità, ordinandone conseguentemente la rinnovazione per consentire la prosecuzione del giudizio, a seguito dei principi di diritto espressi dalle pronunce a Sezioni Unite Cass. n. 14916 e 14917 del 2016, in cui si restringe l'area della inesistenza della notifica alle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione. Sostiene quindi che, attualmente, i vizi relativi alla individuazione del luogo di notificazione, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario dell'atto, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile a seguito della costituzione della parte intimata anche se è compiuta al solo fine di eccepire la nullità o in conseguenza della rinnovazione della notificazione effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'articolo 291 c.p.c. 13. - Il secondo motivo di ricorso è fondato. Sulla medesima questione si è di recente espressa questa Sezione, con la sentenza n.20840 del 2021, il cui percorso motivazionale si condivide appieno e si richiama: la ricorrente, nella sostanza, contesta la qualificazione in termini di inesistenza (e non, invece, di nullità), della notificazione dell'atto di appello. Sul punto, deve muoversi dalla constatazione che questa Corte, superando l'orientamento che ipotizzava l'inesistenza della notifica (Cass. Sez. 6-5, ord. 11 gennaio 2017, n. 529, Rv. 642435-01; Cass. Sez. 3, sent. 19 gennaio 2016, n. 759, Rv. 638542-01; Cass. Sez. 5, sent. 27 luglio 2012, n. 13477, Rv. 623663-01) ha, di recente, affermato che "la notifica dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'originario difensore revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, sicché la stessa è rinnovabile ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ." (Cass. Sez. 6-5, ord. 24 gennaio 2018, n. 1798, Rv. 647104-01). Sul punto, infatti, non si può prescindere dal considerare quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 20 luglio 2016, n. 14916), i cui "dicta" in materia di invalidità della notificazione del ricorso per cassazione presentano valenza, evidentemente, generale, riferibile alla notificazione degli atti di impugnazione in genere. Invero, il [OSCURATO:PERSONA] muove dal rilievo che "in tema di notificazione, LL i come in generale di atti processuali, il codice non contempla la categoria della «inesistenza»", ciò che deve indurre l'interprete "a ritenere che la nozione di inesistenza della notificazione debba essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha, appunto, ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione". Su tali basi, dunque, si è affermato "che l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto". Siffatti elementi sono stati, in particolare, identificati: "a) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita". Per contro, restano "esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa". Orbene, "la presenza di detti requisiti, che possono definirsi strutturali, va ritenuta idonea ai fini della riconoscibilità dell'atto come notificazione: essi, cioè, sono sufficienti a integrare la fattispecie legale minima della notificazione, rendendo qualificabile l'attività svolta come atto appartenente al tipo previsto dalla legge". Su tali basi, pertanto, le Sezioni Unite hanno ritenuto "superata la tesi che include in tale modello legale, facendone derivare, in sua mancanza, la inesistenza della notificazione, il requisito del «collegamento» (o del «riferimento») tra il luogo della notificazione e il destinatario: si tratta, infatti, di un elemento che sì colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cui assenza" - esse precisano - "ricade, in base all'insieme delle considerazioni fin qui svolte, nell'ambito della nullità, sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione dell'intimato o la rinnovazione dell'atto, spontanea o su ordine del giudice". Alla stregua di tali principi, dunque, il motivo merita accoglimento. La sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione, rinviando alla Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Cagliari, in diversa composizione, per la decisione nel merito oltre che per la liquidazione delle spese anche d
Sentenza Cassazione n. 09232/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris