CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2025
Cassazione n. 33646/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9100-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso l'ordinanza n . 9026/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/04/2025 R.G.N. 6075/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto Ricorso per revocazione R.G.N.9100/2025 Cron. Rep. Ud05/11/2025 RILEVATOCHE 1.con ordinanza n. 9026/2025, questa Corte, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso (assorbiti gli altri) proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4769/2023, che aveva dichiarato il diritto della lavoratrice [OSCURATO:PERSONA] all’inquadramento nel secondo livello CCNL Commercio per il periodo 27.6. 20 15 - 22.3. 20 19 per 49,50 ore settimanali e condannato la suddetta società a pagare € 36.276 per differenz e retributive , 13ª , 14ª , straordinario e TFR, rigettando l’impugnativa dellicenziamento, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa, anche per le spese, alla medesima Corte territoriale per un nuovo esame; 2.con il presente ricorso [OSCURATO:PERSONA] chiede la revocazione dell’ordinanza di questa Corte ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.; la società [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; le parti ha nno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1.si legge nell’ordinanza di questa Corte n. 9026/2025 che “la lavoratrice non ha indicato espressamente le declaratorie contrattuali invocate (al fine di inquadrarvi le mansioni svolte)”; che “il contratto collettivo invocato dalla lavoratrice è diverso da quello applicato dal datore di lavoro, il quale contratto per converso non risulta esser stato mai prodotto in atti”; che "la sentenza impugnata ha fatto riferimento a declaratorie mai indicate dalla lavoratrice ed a contratto collettivo diverso da quello applicato dal datore ”; che ciò è decisivo “sia per l’inquadramento del lavoratore che per le conseguenti eventuali differenze retributive invocate”, sicché la mancata considerazione di tali circostanze determina “la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla medesima corte territoriale in diversa composizione per un nuovo esame”; 2.parte ricorrente deduce che l’ordinanza oggetto del ricorso per revocazione sarebbe incorsa in un duplice errore di fatto, per avere ella prodotto il CCNL nella versione integrale e, dunque totalmente adempiuto all’onere probatorio ed allegatorio posto a proprio carico, e per avere l’ordinanza erroneamente affermato che vi sia differenza tra le declaratorie del CCNL Fesica (prodotto) e quelle del CCNL Confcommercio (applicato da parte datoriale e non prodotto); 3.il ricorso per revocazione è inammissibile; 4.questa Corte ha chiarito (cfr. Cass. S.U. n. 20013/2024) che, i n tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto,la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte; e che costituisce errore di fatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza exart. 395, n. 4, c.p.c. quello che si verifica in presenza non già di sviste di giudizio ma della percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice sia stato indotto ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti di causa; 5.ora, l’esame del motivo di revocazione in rapporto all’ordinanza evidenzia l’assenza dei requisiti di estraneità all'attività interpretativa e valutativa operata nell’ordinanza contestata e dell'evidenza assoluta dell’errore denunciato, risolvendosi il ricorso per revocazione in una non consentita impugnazione dell’ordinanza perché non condivisa; 6.è questione valutativa la sufficienza della produzione del CCNL ai fini dell’indicazione espressa delle declaratorie contrattuali invocate al fine di inquadrarvi le mansioni svolte; è questione interpretativa l’imputazione dell’onere della prova relativo alla produzione in giudizio del CCNL applicato al rapporto; 7.difetta anche il requisito, necessario per la rilevazione di errore revocatorio, che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti, perché, al contrario, come risulta dai passaggi motivazionali dell’ordinanza sopra richiamati, tali questioni sono state oggetto di contraddittorio e di specifica motivazione; 8.pertanto, le doglianze espresse in questa sede si risolvono, in realtà, in una critica delle conclusioni motivate cui è giunta l’ordinanza, le quali non possono essere riviste in sede di revocatoria, a prescindere da qualsiasi valutazione sulla loro condivisibilità o meno, valutazione che qui sarebbe del tutto impropria, questioni che invece saranno oggetto del giudizio di rinvio; sollecitando un rinnovato giudizio sui motivi del ricorso per cassazione, tali doglianze non sono ammissibili; 9.stante l’inammissibilità del ricorso per revocazione, parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio secondo la regola della soccombenza, liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori della società , dichiarat i si antistatari, nonché al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l’impugnazione; P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,