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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 30154/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 30/10/2023 la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia emessa il 25/1/2022 dal locale Tribunale, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 83, 93 e 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, rideterminando nella misura del dispositivo la pena quanto alla violazione dell'art. 44, lett. b), stesso decreto.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata„ contestando che la motivazione della sentenza si esaurirebbe in un pedissequo, generico ed immotivato rinvio per relationem alla pronuncia di primo grado, così integrando una radicale assenza dell'apparato argomentativo, in contrasto con quanto statuito dall'art. 111 Cost.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile.

3.1. Considerato, in particolare, che la generica censura di omessa motivazione, nei termini appena richiamati, risulta palesemente smentita dal testo della sentenza, che - alla pag. 4 - ha individuato gli elementi a sostegno della colpevolezza della ricorrente con riguardo alla contravvenzione di cui al capo a), richiamando gli elementi oggettivi emersi nel corso del giudizio di primo grado quanto alle caratteristiche dell'immobile abusivo (specie in rapporto a quelle riscontrate in precedenza ed oggetto di una sentenza di condanna per abusi edilizi a carico della Pelliccia, con ordine di demolizione).

La Corte di appello, di seguito, ha evidenziato che la donna era risultata proprietaria del manufatto abusivo e committente delle opere precedentemente realizzate, dunque l'unico soggetto portatore di un interesse a compiere gli interventi qui contestati.

Ancora, è stato evidenziato che nel caso di specie era stato eseguito il complet:amento di un'opera abusiva, e che questo doveva comunque essere qualificato ai sensi dell'art. 44 in contestazione.

La sentenza impugnata, pertanto, non si è limitata ad un mero rinvio alle considerazioni del primo Giudice, ma le ha adeguatamente fatte proprie, poi rispondendo ai profili fattuali e giuridici oggetto del gravame.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 21 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 30/10/2023 la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia emessa il 25/1/2022 dal locale Tribunale, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 83, 93 e 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, rideterminando nella misura del dispositivo la pena quanto alla violazione dell'art. 44, lett. b), stesso decreto. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata„ contestando che la motivazione della sentenza si esaurirebbe in un pedissequo, generico ed immotivato rinvio per relationem alla pronuncia di primo grado, così integrando una radicale assenza dell'apparato argomentativo, in contrasto con quanto statuito dall'art. 111 Cost. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile. 3.1. Considerato, in particolare, che la generica censura di omessa motivazione, nei termini appena richiamati, risulta palesemente smentita dal testo della sentenza, che - alla pag. 4 - ha individuato gli elementi a sostegno della colpevolezza della ricorrente con riguardo alla contravvenzione di cui al capo a), richiamando gli elementi oggettivi emersi nel corso del giudizio di primo grado quanto alle caratteristiche dell'immobile abusivo (specie in rapporto a quelle riscontrate in precedenza ed oggetto di una sentenza di condanna per abusi edilizi a carico della Pelliccia, con ordine di demolizione). La Corte di appello, di seguito, ha evidenziato che la donna era risultata proprietaria del manufatto abusivo e committente delle opere precedentemente realizzate, dunque l'unico soggetto portatore di un interesse a compiere gli interventi qui contestati. Ancora, è stato evidenziato che nel caso di specie era stato eseguito il complet:amento di un'opera abusiva, e che questo doveva comunque essere qualificato ai sensi dell'art. 44 in contestazione. La sentenza impugnata, pertanto, non si è limitata ad un mero rinvio alle considerazioni del primo Giudice, ma le ha adeguatamente fatte proprie, poi rispondendo ai profili fattuali e giuridici oggetto del gravame. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore
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