CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22447/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 aprile 1965, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna in data 1 luglio 2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 gennaio 2021, il Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] accolse il reclamo proposto, ex art. 35-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41- bis Ord. pen., disponendo che a cura della Direzione di quell'istituto penitenziario gli fosse consentito di acquistare al cd. sopravvitto gli stessi generi alimentari compresi nel "modello 72" previsto per i detenuti in regime ordinario, con applicazione degli altri limiti e divieti di cui alla Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del 2 ottobre 2017. Con lo s esso provvedimento, il primo Giudice accolse, altresì, la doglianza relativa al divieto di ricevere cibi cotti nei pacchi postali, evidenziando la possibilità di effettuare controlli caso per caso e salva la limitazione per talune pietanze (torte, sformati di verdure, timballi di pasta ecc.), le cui caratteristiche fossero tali da non consentire agevoli verifiche. 1.1. Investito del reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto l'impugnazione con ordinanza in data 1 luglio 2021. In particolare, il Collegio felsineo ha evidenziato come la sospensione delle regole del trattamento ordinario debba essere finalizzata a prevenire contatti con l'organizzazione criminale onde impedire il controllo di attività illecite di essa e la consumazione di ulteriori delitti all'esterno degli istituti di pena. Situazione nella specie non ricorrente, atteso che le limitazioni dei cibi acquistabili sarebbero estranee alla ratio dell'istituto e assumerebbero un valore esclusivamente afflittivo. Non fondate sono state, altresì, ritenute le doglianze relative al rischio di creazione di posizioni di supremazia e manifestazioni di potere, tenuto conto delle deroghe al regime ordinario esistenti in ordine alla quantità di prodotti acquistabili e ai limiti di spesa previsti dalla circolare del 2 ottobre 2017 e del fatto che, tra i generi alimentari elencati nel "modello 72".previsto per i detenuti in regime ordinario, non sono compresi cibi o bevande "di lusso", quali, ad esempio, pesci, crostacei, carni e vini pregiati e costosi. 2. Il Ministero della Giustizia e il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria hanno proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che l'ordinanza impugnata ha erroneamente interpretato la decisione della Corte costituzionale n. 186 del 2018 con la quale è stato dichiarato illegittimo il divieto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti a regime differenziato, traendo arbitrariamente l'affermazione della illegittimità della limitazione, per costoro, dei cibi da acquistare, asseritamente irragionevole e riconducibile a una scelta meramente afflittiva. In realtà, la stessa Corte costituzionale, nella sentenza citata, avrebbe ritenuto legittimo il mantenimento di modalità di controllo tali da escludere che, attraverso l'acquisto di beni alimentari di lusso o di particolare pregio, possa essere acquisita o mantenuta una posizione di supremazia all'interno dell'istituto penitenziario. E, in ogni caso, la previsione di differenti limiti di spesa tra detenuti ordinari e ristretti sottoposti al regime differenziato, giustificherebbe la non perfetta coincide za dei 1..._ prodotti inseriti nell'elenco di quelli acquistabili per le due categorie di soggetti. Sotto altro profilo, l'ordinanza sarebbe generica, in quanto non avrebbe esaminato una specifica doglianza del detenuto in relazione all'esclusione di una particolare categoria di cibi, scrutinando la pretesa indifferenziata di acquistare qualsiasi cibo, anche il più raro o costoso, e facendo venire meno la stessa possibilità astratta di vigilare e di controllare il tipo di cibi da acquistare. 3. In data 18 novembre 2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Deve osservarsi, preliminarmente, che il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., consente la tutela davanti al magistrato di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto» incise da condotte dell'Amministrazione penitenziaria che realizzino l'inosservanza di disposizioni previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e dal relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio». 2.1. Dunque, il primo presupposto essenziale per l'attivazione del reclamo de quo è costituito dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva che l'art. 69 Ord. pen. qualifica come «diritto». Tale posizione soggettiva è certamente configurabile, in via astratta, in relazione alle questioni che attengono all'acquisto di generi alimentari, trattandosi di profili che sono direttamente pertinenti al diritto di alimentarsi e che, come tali, hanno immediata refluenza anche sul diritto alla salute; fermo restando che eventuali, irragionevoli limitazioni sul piano irattamentale, risolvendosi in un supplemento di ingiustificata afflittività, sono comunque destinate a connotarsi in termini di contrarietà al senso di umanità, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2018 e, ancor prima', nella sentenza n. 351 del 1996 (secondo cui mancando la congruità tra le misure restrittive e le finalità del provvedimento che assegna il detenuto al regime differenziato, dette misure «non risponderebbero più al fine per il quale la legge consente che esse siano adottate, ma acquisterebbero un significato diverso, divenendo ingiustificate deroghe all'ordinario regime carcerario, con una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale»).é 2.2. Nondimeno, costituisce ormai ius receptum che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni anche significative alla sfera dei diritti soggettivi dei ristretti, assunte a partire dall'adozione di provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione penitenziaria volti a disciplinare la vita degli istituti detentivi garantendo l'ordine e la sicurezza interna e, con essi, l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure che, ove adottate nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla originaria posizione soggettiva, degradandola a mero interesse legittimo. Dunque, proprio perché, alla base, è possibile configurare una originaria situazione di diritto soggettivo, è possibile, per il detenuto, investire, attraverso lo strumento del reclamo giurisdizionale, il magistrato di sorveglianza; fermo restando che il controllo giurisdizionale deve essere circoscritto al solo profilo dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo, non potendo coinvolgere il piano del merito, rimesso esclusivamente alla valutazione dell'Amministrazione penitenziaria. In ogni caso, come anticipato, il sindacato giurisdizionale deve ritenersi estensibile anche al piano della ragionevolezza e della proporzione della scelta dell'Amministrazione, in specie quando essa incida su diritti fondamentali. 3. Nel caso di specie, l'Amministrazione ricorrente sottolinea come il divieto di acquisto di determinati cibi sia finalizzato a evitare, in un'ottica preventiva, il pericolo che il detenuto, sottoposto a regime differenziato, possa conseguire la disponibilità di quantità e qualità di cibi tali da consentirgli di dimostrare e/o di imporre il suo carisma, o spessore criminale, al resto della popolazione carceraria. In relazione a tale profilo, nella sentenza n. 186 del 2018 la Corte costituzionale ha, però, riconosciuto come le regole carcerarie ordinarie prevedano, ex art. 14, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, precisi limiti alla ricezione, all'acquisto e al possesso di oggetti e generi alimentari da parte di tutti detenuti; e come il regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. non consenta il possesso, da parte del detenuto, di generi alimentari pregiati, che risultino motivo di discriminazione fra detenuti, tali da distinguere la sua posizione pur all'interno del limitato «gruppo di socialità» di appartenenza, essendo questa la ratio della previsione, da parte dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. c), Ord. pen., della ulteriore limitazione alla possibilità, per il detenuto, di ricevere dall'esterno somme, beni e altri oggetti. Ne consegue, dunque, che la previsione di una serie di limitazioni alla possibilità di acquisito e/o detenzione, ove fosse riconducibile alla necessità di evitare l'acquisizione di una posizione di potere da parte del detenuto, sarebbe pienamente giustificata. Tuttavia, dal tenore del provvedimento impugnato è possibile ricavare che, nel caso qui in esame, i beni di cui si chiede l'autorizzazione all'acquisto da parte del detenuto sono costituiti da generi alimentari compresi nel «modello 72» dei detenuti ordinari, ma non anche in quello previsto per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis Ord. pen. Beni la cui acquisizione, secondo l'apprezzamento fattuale compiuto dai Giudici di merito, non sindacabile in sede di legittimità, non configura la possibilità di alcun vulnus alle esigenze proprie del regime differenziato, costituite dalla necessità di impedire forme di comunicazione con l'esterno o, comunque, il perpetuarsi di logiche di tipo associativo nel contesto penitenziario, anche attraverso l'acquisizione di una posizione di supremazia nei confronti degli altri detenuti. 3.1. In ultimo, è appena il caso di osservare che la questione relativa ai cibi che possono essere veicolati attraverso i pacchi postali non è stata fatta oggetto di reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza, né costituisce oggetto di specifiche censure da parte dell'odierno ricorso per cassazione, sicché su di essa non è possibile soffermarsi nella presente sede. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato. 4.1. La natura pubblica della Parte ricorrente osta alla condanna alle spese (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650 - 01