CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 13364/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9067/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 102 pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. Agr icola [OSCURATO:PERSONA] in persona del socio e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 9 pressolo stu dio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappr esentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Anselmo;-controricorrente - avverso la sentenza n. 783/2017 del TRIBUNALE di CUNEO, depositata il 26/07/2017e avverso l’ordinanza dell’8 novembre 2018, emessa ex art. 348-bis c.p.c. della CORTE DI APPELLO di TORINO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con contratto 31 gennaio 2007 la società unipersonale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. concesse in locazione a [OSCURATO:PERSONA] un fabbricato adibito a civile abitazione, sito in Manta (CN), dietro corrispettivo di un canone annuale di euro 2640,00, da corrispondersi in rate mensili anticipate di euro 220 con decorrenza dal 31 agosto 2008. Sempre in data 31 gennaio 2007 ma con distinto contratto di affitto agrario la società [OSCURATO:SOCIETA] concesse alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il fondo sul quale insisteva il fabbricato locato al [OSCURATO:SOCIETA], oltre a macchinari ed attrezzature. 2. Con atto di citazione notificato nel mese di luglio 2012 la società [OSCURATO:SOCIETA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Saluzzo (in seguito soppresso ed accorpato al Tribunale di Cuneo) il [OSCURATO:SOCIETA] deducendo che il convenuto non aveva mai corrisposto alcun canone ed aveva così maturato un debito che, nell’estate del 2012, era di euro 11.740 e chiedendo lo sfratto per morosità nei confronti del medesimo. Fin dal libello introduttivo parte attorea faceva presente che tra i due menzionati contratti, quello di locazione e quello di affitto agrario, non sussisteva alcun collegamento negoziale, essendo diversi i conduttori ed i beni concessi in godimento. Si costituiva il [OSCURATO:SOCIETA], che:-in via preliminare: a) eccepiva l’incompetenza del Tribunale ordinario per essere competente in primo luogo la Sezione Specializzata agraria, stante la sussistenza di un rapporto di affittanza agraria, e in via subordinata, il Tribunale in funzione del giudice del lavoro, trovandosi essa nella disponibilità dell’immobile, oggetto di causa, anche nella qualità di soggetto svolgente una prestazione lavorativa di controllo sugli immobili, formanti un unico corpo d’azienda, ubicati nei comuni di Manta e di Verzuolo; b) eccepiva la non praticabilità del rilascio del bene, atteso che il rapporto di guardiania era ancora in essere al momento dell’intimazione di sfratto e non era intervenuta alcuna risoluzione del collegato rapporto di affitto; c) chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa i terzi [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo agli stessi comune la causa. -nel merito: si opponeva alla convalida, sostenendo l’esistenza di una serie di atti, negoziali e non, intercorsi tra le parti in causa, avvinti tutti da un nesso teleologico e diretti tutti a dissimulare un patto commissorio al fine di costituire una forma di garanzia reale atipica in favore della società [OSCURATO:SOCIETA] e, per essa, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice designato con ordinanza 7 agosto 2012 mutava il rito, ma non ordinava il rilascio dell’immobile ed autorizzava la richiesta chiamata in causa. I chiamati in causa non si costituivano e venivano dichiarati contumaci. Il giudice designato, all’esito dell’udienza di discussione, con ordinanza 16 giugno 2014 dichiarava la propria incompetenza per materia ed assegnava termine per la riassunzione della causa davanti alla [OSCURATO:PERSONA], ritenuta competente Il giudizio veniva riassunto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] davanti a detta Sezione Specializzata, davanti alla quale si costituiva anche il [OSCURATO:SOCIETA]: entrambe le parti replicavano sostanzialmente le difese svolte nel procedimento di convalida di sfratto. Il collegio agrario con ordinanza 16 giugno 2015 avviava regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. ad esito del quale questa Corte con ordinanza 26 luglio 2016 dichiarava la competenza del Tribunale ordinario di Cuneo. La causa veniva nuovamente riassunta dalla società [OSCURATO:SOCIETA] davanti al Tribunale ordinario di Cuneo. Si costituiva nuovamente il [OSCURATO:SOCIETA], mentre le altre tre parti chiamate rimanevano contumaci. Il Tribunale di Cuneo –dopo aver disposto d’ufficio l’acquisizione delle sentenze penali nn. 283/2017 e 285/2014 dello stesso tribunale – con sentenza emessa ai sensi dell’art. 429 c.p.c., in accoglimento delle domande proposte dalla società [OSCURATO:SOCIETA]: dichiarava risolto il contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile adibito a civile abitazione; condannava il [OSCURATO:SOCIETA] a rilasciare detto immobile libero da persone e cose entro il termine di mesi quattro, nonché a corrispondere alla società [OSCURATO:SOCIETA] la somma di euro 25.300,00 oltre i canoni a scadere sino all’effettivo rilascio ed interessi legali. 3. Avverso la suddetta sentenza il [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello davanti alla Corte di appello di Torino, che tuttavia con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. emessa in data 8 novembre 2018 dichiarava inammissibile l’appello. 4. Avverso detta ordinanza della corte territoriale e avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo ha propostoricorso il [OSCURATO:SOCIETA]. Ha resistito la società [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso, con il quale ha prospettato a questa Corte di valutare l’applicazione dell’art.96 terzo comma c.p.c. all’esito dell’auspicata pronuncia di inammissibilità o infondatezza del ricorso . Tutti gli altri intimati, invece, non hanno svolto difese. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c. Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni. I Difensori del ricorrente e della società resistente hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1322 e ss. 1344 e 2744 c.c., nonché gli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui il Tribunale di Cuneo ha ritenuto non ravvisabile nel caso di specie un patto commissorio o comunque una intesa vietata dall’ordinamento. Osserva che: a) è irrilevante il fatto che lui nell’occasione rivestisse o meno la qualifica di debitore(della società [OSCURATO:SOCIETA]), in quanto intese vietate dall’ordinamento possono essere raggiunte anche con l’intervento di terzi che materialmente cedono o mettono a disposizione i beni utilizzati quale forma atipica di garanzia o per raggiungere altrimenti lo scopo vietato dall’ordinamento; b) i fini vietati dall’ordinamento, di natura commissoria o comunque in frode alla legge, possono essere raggiunti attraverso negozi giuridici di varia natura tra loro teleologicamente e funzionalmente collegati. In definitiva, secondo il ricorrente, nel caso di specie avrebbe dovuto essere ravvisato un accordo o più accordi tra loro collegati di natura fraudolenta (e, pertanto, dotato di causa illecita), con la conseguenza che gli atti negoziali in esame (e, in particolare il contratto di locazione intercorso tra lui e la società [OSCURATO:SOCIETA]), essendo utilizzati per il perseguimento di un fine comunque vietato dall’ordinamento, così come emergente dalle sentenze del Tribunale penale di Cuneo, avrebbero dovuto essere dichiarati nulli. 1.2. Con il secondo motivo, connesso al precedente, denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.) nella parte in cui entrambi i giudici di merito non hanno tenuto conto delle circostanze emerse nell’ambito del procedimento penale svoltosi nei confronti della Zanetti, quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], di cui è rimasta traccia nella sentenza n. 283/2017 del Tribunale penale di [OSCURATO:PERSONA] che in detta sentenza testualmente si legge a p.10: la prima parte della operazione economica prima descritta (cessione da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] n.d.r.) aveva un carattere chiaramente distrattivo del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], poiché al conferimento da lui effettuato in [OSCURATO:SOCIETA]. non era stato correlato un corrispettivo adeguato al valore dei beni in questione”; e, in particolare: l’antieconomicità dell’operazione per il [OSCURATO:PERSONA] è stata infine definitivamente confermata (ed anzi assai amplificata) da una ulteriore operazione societaria, e cioè dall’avvenuta cessione al Sig. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], di tutte le quote sociali detenute da [OSCURATO:PERSONA] … per un prezzo pari al valore nominale delle stesse …Per effetto di quell’ulteriore scrittura privava, infatti, il [OSCURATO:PERSONA] si era privato dall’ingente valore degli immobili di cui si è detto . 1.3. Con il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.) anche nella parte in cui il giudicante non ha tenuto conto del fatto che, come da lui dedotto al capo 18: a) in data 14 febbraio 2008 la [OSCURATO:SOCIETA] aveva stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] di Verona un contratto di mutuo ipotecario, garantito da ipoteca iscritta sui beni immobili in esame, con rimborso in ratei trimestrali pari a circa euro 25 mila; b) tuttavia, sulla base degli accordi intercorsi tra le parti, tale mutuo avrebbe dovuto essere esclusivamente impiegato per l’operazione di ristrutturazione e sviluppo dell’attività della sua famiglia. 1.4. Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 244 e ss. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui il Tribunale di Cuneo ha dichiarato inammissibili e/o ha respinto tutte le sue istanze di prova orale, sull’erroneo presupposto che i capitoli dedotti fossero o irrilevanti o pacifici o documentali o generici o valutativi. Rileva che, contrariamente a quanto ritenuto, tutte le circostanze capitolate erano rilevanti, in quanto utili alla ricostruzione della complessa operazione negoziale intercorsa tra le parti (e in particolare del nesso che legava i singoli negozi, nonché il fine in concreto perseguito dalle parti) e, in particolare, lo erano le specifiche circostanze di cui ai capitoli 18 e 20 della comparsa 6/8/2012. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] rileva che nessuno dei motivi censura direttamente l’ordinanza della corte territoriale, anche se il ricorso a pag. 14, prima di esporli, ha dichiarato di volerla impugnare “per quanto d’uopo” ed in chiusura, senza considerare l’ultimo comma dell’art. 383 c.p.c .nel testo vigente prima del d.lgs. n. 149 del 2022, nelle conclusioni ha chiesto la cassazione dell’ordinanza e della sentenza di prime cure, con rimessione al Tribunale di Cuneo. 2. Appare preliminarmente opportuno ripercorrere in sintesi i passaggi principali dell’articolato iter argomentativo della sentenza impugnata.2.1. Il Tribunale – dopo aver ripercorso (pp.3 - 5), in punto di svolgimento del processo, l’assunto svolto dal [OSCURATO:SOCIETA] in sede di comparsa di costituzione; e dopo aver rigettato l’eccezione di incompetenza formulata dal convenuto (p. 7) –ha ritenuto non fondata la dedotta nullità per l’esistenza di un patto commissorio in danno del [OSCURATO:SOCIETA] e della di lui famiglia (pp. 8-12): in primo luogo, perché, da un lato, l’alienante non era debitore e l’acquirente non era creditore e tra gli stessi era emersa una causa di garanzia; inoltre, perché nell’operazione per cui è causa mancava o comunque non era stato esplicitato l’accordo che avrebbe consentito al debitore in bonis di poter recuperare i propri beni; infine, perché mancava uno squilibrio tra le prestazioni reciproche, in quanto, se era vero che il [OSCURATO:SOCIETA] aveva conferito nella [OSCURATO:SOCIETA] beni di notevole valore, era altrettanto vero che detti beni erano gravati da ipoteche e tale circostanza ne aveva abbattuto considerevolmente il valore come attestato dalla perizia di stima del consulente della società [OSCURATO:SOCIETA]. Proprio per la ritenuta insussistenza degli elementi necessari per la configurabilità di un patto commissorio, quanto meno tra la società [OSCURATO:SOCIETA] ed il [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale di Cuneo ha ritenuto (p. 13) non ammissibili o irrilevanti i capitoli di prova dedotti. 2.2. Il Tribunale ha rilevato (p. 10) che: Piuttosto dall’intera vicenda per cui è causa è emerso che [OSCURATO:PERSONA] abbia indirettamente finanziato i figli Roberto e Mario e la loro società [OSCURATO:SOCIETA], oltre che, per certi aspetti, la stessa società attrice e quindi ha concluso (p. 11) affermando che: sussistono tutta una serie di indizi che fanno ritenere che la complessiva operazione economica posta in essere dai soggetti protagonisti della vicenda per cui è causa non nascondesse tanto un patto commissorio, ma piuttosto un’attività di finanziamento della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA] da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale pertanto riveste semmai il ruolo di creditore 2.3. Quanto alle domande di parte attorea (p. 14) il Tribunale ha ritenuto sussistente il rapporto di locazione tra le parti; ha ritenuto sussistente l’inadempimento del conduttore nella corresponsione dei canoni, determinando il complessivo ammontare dovuto ed ha qualificato grave tale inadempimento; ha conseguentemente dichiarato risolto il contratto di locazione ed ha condannato il convenuto al rilascio dell’immobile, ove ancora non eseguito, concedendo allo stesso il termine di mesi quattro. Il tutto con condanna alla rifusione delle spese processuali. 3. Il ricorso è inammissibile, stante l’inammissibilità di tutti i motivi. 3.1. Il primo motivo è intrinsecamente inidoneo a svolgere la funzione di motivo di impugnazione, giacché assume a pag. 15 come oggetto di critica due brani della motivazione della sentenza impugnata, il primo costituito da una proposizione – la quarta – de lla pagina 10 ed il secondo costituito dalla seconda e terza proposizione della pagina 11 (questo secondo, peraltro, riferito omettendo il principio di diritto compreso fra di esse). E’ palese che, l’omissione di tutto quello che è compreso nella motivazione rende l’accostamento fra i due brani riprodotti inidoneo ad individuare l’effettiva motivazione della sentenza. Fermo tale rilievo, l’argomentare (con cui si critica la motivazione) così riprodotto è del tutto privo di idoneità censoria, limitandosi - ultima proposizione della pag. 15 del ricorso – ad evidenziare in astratto ciò che la stessa motivazione per come riprodotta considera possibile, ma senza spiegare come tale possibilità sarebbe stata configurabile. Inoltre, si allude ad una mancanza di contestazione del tutto genericamente ed in spregio dell’art. 366 n. 6 c.p.c., omettendo di individuare la sede da cui emergerebbe il preteso atteggiamento di non contestazione, del resto evocato con un mero avverbio “peraltro”. Tale essendo la struttura del motivo, ciò che si deduce in iure, evocando principi di diritto alla pag. 16 e fino a metà della 17, resta su un piano del tutto inidoneo a spiegare la violazione e/o falsa applicazione delle norme civilistiche oggetto del motivo. Nella seconda parte della pagina 17 il motivo evoca poi senza rispetto dell’art. 366 n. 6 c.p.c. risultanze di una sentenza penale. Si consideri infine che la valutazione del nesso causale tra più negozi giuridici rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito e non può essere rivalutato in sede di legittimità. 3.2. Inammissibile è il secondo motivo. Con esso il ricorrente denuncia un omesso esame della sentenza penale n. 283 del 2017 riproducendo due passi dei essa, senza localizzarla in questo giudizio di legittimità, come impone l’art. 366 n.6 c.p.c. e comunque – ferma la decisività di questo rilievo - senza spiegare come e perché i due passi motivazionali integrerebbero “fatti decisivi”: il motivo è dunque palesemente inammissibile per le due indicate gradate ragioni. Peraltro, in via generale, la sentenza penale, pronunciata sui medesimi fatti oggetto di un giudizio civile, non ha efficacia in quest’ultimo (al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 651 e 652 c.p.p., nella specie non ricorrenti), con la conseguenza che il giudice civile deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione nel rispetto del contraddittorio.Orbene, nel caso di specie, tale valutazione è stata comunque svolta dal giudice di merito e non può essere rivisitata nella presente sed processuale. 3.3. Inammissibili è il terzo. Invero, il terzo motivo ha una struttura argomentativa inidonea ad integrare la censura di omesso esame, perché esordisce così: riprodurre quanto a pag. 19 . Dopo di che dice che tale affermazione è del tutto errata e, intendendo riferirsi all’offerta di prova sostiene che era stato articolato un capitolo di prova, il n. 18. E’ palese che in tal modo si denuncia l’omessa ammissione della prova su tale capitolo e non un omesso esame. 3.4. Ma a questo punto diventa prioritario logicamente il quarto motivo, il quale si riferisce anche a quel capitolo ed è interamente inammissibile: -sia in quanto si allude solo a due capitoli di prova, appunto il n. 18 e il 20 e si omette di riprodurre gli altri, che restano ignori; -sia in quanto non si localizza in questo giudizio di legittimità l’atto con cui i capitoli sarebbero stati articolati e nemmeno si dice di voler fare riferimento alla sua presenza nel fascicolo di parte o, come ammette Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011, nel fascicolo d’ufficio; - sia perché - con riferimento ai due capitoli riprodotti (il 18 nel motivo precedente) - appare corretta l’affermazione della sentenza impugnata circa il loro carattere valutativo; -sia – ma lo si aggiunge ad abund antiam - perché si trascura completamente pure l’affermazione della sentenza impugnata che, se anche i capitoli fossero stati ammessi, nulla sarebbe cambiato quanto al quadro probatorio e quella finale che come spiegato in precedenza: riprodurre parte finale .3.5. Ai rilievi che precedono si aggiunge che, secondo principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte: - La censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente, oltre a trascrivere i capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare - elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto - non alleghi e indichi la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire "ex actis" alla Corte di Cassazione di verificare la veridicità dell'asserzione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9748 del 2010); - la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949). Orbene, caso in esame, entrambi i giudici di merito hanno correttamente applicato il principio dell’onere della prova, mentre il ricorrente inammissibilmente: a) non ha trascritto le circostanze capitolate (con esclusione dei capitoli 18 e 20); b) non ha indicato i testi (e men che meno le ragioni per le quali essi sarebbero qualificati a testimoniare); c) non ha allegato la prova della tempestività della sua istanza istruttoria; d) non ha indicato le conseguenze che a suo avviso sarebbero derivate nel caso in cui i testi fossero stati ammessi ed, escussi, avessero confermato le circostanze (si ribadisce, non capitolate, con esclusione del capitolo 18 e 20). 4. Per tutte le ragioni che precedono il ricorso è inammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al paga mento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 8.550 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115