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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 34208/2021

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6 ORDINANZA sul ricorso 18445/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Solidarieta' per le Vittime dei Reati di [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 401/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 09/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 18445/16 Rilevato che: Il tribunale di Lecce ha rigettato la domanda proposta dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] diretta a far accertare il loro diritto di accedere al Fondo di rotazione per le vittime dei reati di tipo mafioso di cui alla legge n. 512/1999 (in seguito, per brevità Fondo) per gli importi liquidati in sede penale, a titolo di provvisionale e a titolo di spese processuali, con la sentenza della Corte di Assise di Lecce n. 3/98 e della Corte di Assise d'appello di Lecce n. 2/99, confermata quest'ultima dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 276/2000.

Gli originari attori avevano esposto che il loro congiunto era stato ucciso nel corso di una rapina e dalle indagini era emerso che i tre esecutori materiali del delitto facevano parte del sodalizio criminoso "[OSCURATO:PERSONA]" ed erano stati condannati per la tentata rapina e l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

Essi si erano costituiti parte civile nel ) processo penale e avevano presentato, nel gennaio del 2001, istanza di accesso al Fondo e il [OSCURATO:PERSONA] chiamato a valutare la fondatezza della richiesta aveva espresso parere negativo rilevando che la condanna degli imputati era stata pronunciata per delitti diversi da quelli indicati dall'art. 4 comma 1 della legge n. 512/99.

Questo provvedimento era stato prima riformato dal [OSCURATO:PERSONA], ma la sentenza, successivamente annullata dal CdS, era stata cassata senza rinvio dalla Cassazione per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il tribunale di Lecce aveva successivamente rigettato la domanda in riassunzione degli originari attori, che avevano proposto appello, anch'esso rigettato, sull'assunto che la matrice dei delitto in danno di [OSCURATO:PERSONA] non potesse ritenersi mafiosa (non ricorreva né l'ipotesi di cui all'art. 416 bis c.p.c., né dell'aggravante speciale di cui all'art. 7 del DL n. 152/91 convertito con modifiche nella legge n. 203/91). [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione contro la predetta sentenza della Corte di appello di Lecce, affidando l'impugnazione a due motivi.

Resiste con controricorso il ministero dell'Interno.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: Con il primo e secondo motivo (aventi analoga rubrica), i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 4 lett. b) e c) della legge n. 512/99, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte territoriale aveva ritenuto che non ricossero gli estremi del "metodo mafioso" nella consumazione della tentata rapina e dell'omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] che era invece stato commesso con l'ausilio "della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento o di omertà che ne deriva" (art. 416 bis c.p.c.), né era stato commesso al fine di agevolare l'attività della "[OSCURATO:PERSONA]".

I motivi sono, in primo luogo, inammissibili, perché sollevano censure sulla valutazione delle sentenze penali da parte della Corte territoriale in riferimento alla ricostruzione dei fatti-reato e alla loro sussunzione sotto le corrispondenti norme incriminatrici, che attiene al merito della interpretazione che è discrezionale e incensurabile in cassazione se correttamente motivata: tale interpretazione è contestata dal ricorrente ma in termini di mero dissenso; i predetti motivi sono, altresì, infondati, in quanto come correttamente evidenziato dai giudici del merito, mancano i presupposti di legge, per riconoscere il diritto dei ricorrenti a poter usufruire delle provvidenze del fondo (consistenti nel definitivo accertamento nel giudizio penale dei fatti previsti dall'art. 4 comma 1, lettere a), b) e c) e cioè, relativi al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. ovvero relativi ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni indicate dal medesimo articolo 416 bis c.p.c. ovvero ancora per i delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso).

Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile.

Condanna i ricorrenti a pagare all'Amministrazione pubblica le spese di lite che liquida nell'importo di e 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo

13. Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 ORDINANZA sul ricorso 18445/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Solidarieta' per le Vittime dei Reati di [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 401/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 09/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 18445/16 Rilevato che: Il tribunale di Lecce ha rigettato la domanda proposta dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] diretta a far accertare il loro diritto di accedere al Fondo di rotazione per le vittime dei reati di tipo mafioso di cui alla legge n. 512/1999 (in seguito, per brevità Fondo) per gli importi liquidati in sede penale, a titolo di provvisionale e a titolo di spese processuali, con la sentenza della Corte di Assise di Lecce n. 3/98 e della Corte di Assise d'appello di Lecce n. 2/99, confermata quest'ultima dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 276/2000. Gli originari attori avevano esposto che il loro congiunto era stato ucciso nel corso di una rapina e dalle indagini era emerso che i tre esecutori materiali del delitto facevano parte del sodalizio criminoso "[OSCURATO:PERSONA]" ed erano stati condannati per la tentata rapina e l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Essi si erano costituiti parte civile nel ) processo penale e avevano presentato, nel gennaio del 2001, istanza di accesso al Fondo e il [OSCURATO:PERSONA] chiamato a valutare la fondatezza della richiesta aveva espresso parere negativo rilevando che la condanna degli imputati era stata pronunciata per delitti diversi da quelli indicati dall'art. 4 comma 1 della legge n. 512/99. Questo provvedimento era stato prima riformato dal [OSCURATO:PERSONA], ma la sentenza, successivamente annullata dal CdS, era stata cassata senza rinvio dalla Cassazione per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il tribunale di Lecce aveva successivamente rigettato la domanda in riassunzione degli originari attori, che avevano proposto appello, anch'esso rigettato, sull'assunto che la matrice dei delitto in danno di [OSCURATO:PERSONA] non potesse ritenersi mafiosa (non ricorreva né l'ipotesi di cui all'art. 416 bis c.p.c., né dell'aggravante speciale di cui all'art. 7 del DL n. 152/91 convertito con modifiche nella legge n. 203/91). [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione contro la predetta sentenza della Corte di appello di Lecce, affidando l'impugnazione a due motivi. Resiste con controricorso il ministero dell'Interno. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: Con il primo e secondo motivo (aventi analoga rubrica), i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 4 lett. b) e c) della legge n. 512/99, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte territoriale aveva ritenuto che non ricossero gli estremi del "metodo mafioso" nella consumazione della tentata rapina e dell'omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] che era invece stato commesso con l'ausilio "della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento o di omertà che ne deriva" (art. 416 bis c.p.c.), né era stato commesso al fine di agevolare l'attività della "[OSCURATO:PERSONA]". I motivi sono, in primo luogo, inammissibili, perché sollevano censure sulla valutazione delle sentenze penali da parte della Corte territoriale in riferimento alla ricostruzione dei fatti-reato e alla loro sussunzione sotto le corrispondenti norme incriminatrici, che attiene al merito della interpretazione che è discrezionale e incensurabile in cassazione se correttamente motivata: tale interpretazione è contestata dal ricorrente ma in termini di mero dissenso; i predetti motivi sono, altresì, infondati, in quanto come correttamente evidenziato dai giudici del merito, mancano i presupposti di legge, per riconoscere il diritto dei ricorrenti a poter usufruire delle provvidenze del fondo (consistenti nel definitivo accertamento nel giudizio penale dei fatti previsti dall'art. 4 comma 1, lettere a), b) e c) e cioè, relativi al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. ovvero relativi ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni indicate dal medesimo articolo 416 bis c.p.c. ovvero ancora per i delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso). Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti a pagare all'Amministrazione pubblica le spese di lite che liquida nell'importo di e 4.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13. Così d