CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 29290/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari indicata in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 624 bis cod.pen. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento. In particolare, le attenuanti generiche erano state concesse in regime di equivalenza, e non di prevalenza, sulla recidiva. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è del tutto generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). La Corte territoriale ha fatto esaustivo e argomentato riferimento ( pag. 7 della sentenza impugnata) alle ragioni per le quali non potevano essere concesse le attenuanti in regime di prevalenza ( negativa personalità dell'imputato, elevata pericolosità sociale nel settore dei reati contro il patrimonio), deve ribadirsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 245931 01, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 Ud. (dep. 26/06/2017 ) Rv. 270450 - 01). La Corte ha motivato il giudizio di equivalenza considerando, in modo congruo e non illogico, che la negativa personalità dell'imputato, stabilmente dedito al compimento di reati, non fosse meritevole di una applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore T". DEPOSUATAn [OSCURATO:PERSONA]