CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 11615/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8510/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (A.S.L.) N. 1 [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILA, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 3 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA],A [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via dei Gracchi 128 - controricorrente- ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 525/2020 della CORTE D'APPELLO di L"AQUILA, depositata il 1/10/2020, NRG 525/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di L'Aquila, confermando solo in parte la sentenza del Tribunale di Avezzano, ha riconosciuto il diritto di Marco lezzi, quale medico convenzionato addetto al servizio di continuità assistenziale presso la Asl n. 1 Avezzano-L'Aquila-Sulmona, alla percezione di alcune indennità (reperibilità domiciliare, NCP in gruppo etc.), ritenute indebitamente decurtate a suo danno, in illegittima deroga rispetto alla vigente contrattazione regionale, ma ha invece disconosciuto il diritto alla percezione della indennità c.d. di rischio, in quanto la corrispondente previsione della contrattazione regionale è stata ritenuta tale da violare la contrattazione nazionale di riferimento; 2. la sentenza è stata impugnata con sette motivi dalla Asl, cui ha opposto difese lo lezzi mediante controricorso contenente anche sei motivi di ricorso incidentale; 3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. ed entrambe le parti hanno depositato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1. le questioni agitate dal ricorso incidentale non sono state ancora definite da questa S.C. e quindi non si prestano alla trattazione in questa sede e vanno rimesse alla sezione semplice; 2)-)2A \f.\/ Ric. 2.G20 n. 1ért43 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- v P.Q.M. La Corte dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte, area pubblico impiego, per la trattazione in pubblica udienza. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 24.2.2022. Il Presidente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] F,sposito n , MPOSITATO iN CANCE