CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31489/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la sussistenza del dolo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello rilevato, con corretti e pertinenti riferimenti in fatto e diritto, che fosse irrilevante ai fini della sussistenza del dolo la circostanza che il ricorrente fosse uscito dall'abitazione per fumare la sigaretta; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., tra l'altro, riproduttivo di identica questione formulata in sede di gravame a cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta ritenendo non scarsamente offensivo l'allontanamento dalla abitazione per futili motivi tale da denotare l'insensibilità del ricorrente al rispetto delle prescrizioni imposte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/