CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 12892/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di DOMENICO R. SECCIA, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 8 settembre 2021 il Tribunale di Venezia rigettara le richieste di riesame avanzate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 2 Luglio 2021 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona aveva applicato ai predetti rispettivamente la misura cautelare della custodia in carcere e degli arresti domiciliari perché gravemente indiziati del reato di rapina aggravata presso la Banca di [OSCURATO:PERSONA] posta in essere in data 17 Gennaio 2020. 2. Avverso la suddetta ordinanza propongono ricorsi per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ex art 606 comma 1 lett. e) c.p.p., vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 c.p.p. nonchè 110, 628, co. III, c.p. Assume che gli elementi indiziari a suo carico erano del tutto carenti in quanto i giudici avevano richiamato notevoli analogie con altra rapina senza tuttavia indicare elementi idonei a comprovare la presenza del ricorrente in Soaveiove era stata commessa la rapina oggetto dell' odierno procedimento, apparendo erroneo il ragionamento dei giudici di merito che avevano desunto la paternità della rapina in capo all' indaciato unicamente in ragione di elementi di analogia con altra rapina commessa nel febbraio del 2020 in Savona. Assume, ancora, che il riferimento agli esiti di intercettazioni telefonica ed ambientale e di monitoraggio dei veicoli nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era del tutto illogico in quanto si riferiva sempre ad ulteriori episodi nemmeno oggetto di contestazione ,e che gli altri elementi di fatto indicati erano inidonei ad integrare un grave quadro indiziario a suo carico. 2.2 [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi. Con il primo motivo lamenta, ex art 606 comma 1 lett. b) c.p.p., erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 273 c.p.p, 628 bis c.p. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e ) c.p.p., in relazione al concorso, da parte della prevenuta, nel reato oggetto di imputazione rubricato sub D). Assume che tutti gli elementi evidenziati a suo carico quanto al concorso nel reato di rapina erano privi di rilievo in quanto: relativamente alla sua identificazione quale persona che aveva fatto ingresso in banca il giorno prima della rapina, non vi era prova che la persona vista entrare in banca fosse effettivamente la ricorrente; in ordine alle risultanze dei dati dei tabulati telefonici gli stessi riguardavano "il percorso della sola utenza e non certo della sua intestataria"; gli esiti delle intercettazioni non attestavano alcuno coinvolgimento della ricorrente, lamentando che il tribunale del riesame aveva omesso di esaminare le specifiche censure sul punto. Rileva che i giudici del riesame erano incorsi in un vero e proprio travisamento della prova laddove avevano affermato che la persona che era entrata in banca era la stessa che era stata vista scendere dall' autovettura Skoda oggetto di attenzione da parte degli investigatori. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. per erronea applicazione degli artt. 274 lett. c), 275 commi 1 e 2 c.p.p. in relazione alla ricorrenza dei presupposti per la applicazione della misura degli arresti domiciliari. Assume che il tribunale in punto di ritenuta sussistenza del rischio di recidivanza aveva adottato una motivazione gravemente carente ed illogica difettando ogni rischio concreto, trattandosi di persona incensurata. In data 08/02/2022 la predetta ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso dalla stessa sottoscritta personalmente.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), poiché questa rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255671). Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati d'alla legge per la validità dell'atto, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente da parte dell'indagata, con specifica indicazione del procedimento cui ineriva ed è stata ritualmente trasmessa alla cancelleria di questa Corte. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma a titolo di sanzione pecuniaria ritenuta equa nella misura di euro 1.000,00. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in ragione della genericità e manifesta infondatezza delle censure proposte. 2.1. Va premesso che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento,(sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Inoltre il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566). Non possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309 c.p.p., comma 8 (Sez. 1 sent. n. 1786 del 5.12.2003, Marchese, Rv 227110). Tanto precisato, sul caso di specie deve rilevarsi quanto segue. Il Tribunale del riesame di Venezia ha evidenziato per l'indagato molteplici e plurimi elementi indiziari, tutti univoci, concordanti e precisi quanto al coinvolgimento dello stesso nella rapina attribuitagli. Essi riguardano: le analogie esecutive e preparatorie di altra rapina consumata in Savona in cui è emerso il coinvolgimento del Celesia (per come dettagliatamente chiarito nell' ordinanza impugnata); la disponibilità del veicolo utilizzato dai rapinatori (trattasi della [OSCURATO:PERSONA] di colore grigio targata [OSCURATO:TARGA], locata presso la medesima società "[OSCURATO:SOCIETA]." di Palermo, LArm, da soggetto legato a familiari del Celesia ed in us-61,.' come comprovato attraverso le risultanze dei tracciati del GPS e delle localizzazioni effettuate); l'impiego della vettura in questione per la preparazione e l'esecuzione del colpo in Soave nei pressi dell'istituto di credito svaligiato, tanto il 14 gennaio (all'atto del sopralluogo propedeutico alla perpetrazione dell'atto predatorio) quanto il successivo 17 gennaio, in orario compatibile con la rapina; l'identificazione della coindagata Messina dalle immagini registrate dall'impianto dell'istituto di credito rapinato; gli esiti delle attività di intercettazione telefonica ed ambientale e di monitoraggio dei veicoli [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:TARGA] nella disponibilità . rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relative all'attività di perlustrazione degli obiettivi da rapinare; gli esiti della localizzazione dai dati dei tabulati telefonici della coindagata Messina ove emerge il suo spostamento, lungo l'autostrada A4 in direzione delle località sede della banca; la sua operatività, per conto del Celesia, nell'effettuazione di sopralluoghi presso gli istituti di credito, attestato dall'analisi congiunta degli esiti delle successive intercettazioni ambientali e del monitoraggio degli spostamenti dell'indagata e del congiunto; la evidenza della conversazione nr. 689 nel corso della quale il Celesia e la nipote discutono espressamente delle caratteristiche logistiche delle banche già controllate dalla donna. Ciò considerato appare di tutta evidenza che cori le censure proposte dal ricorrente in punto di gravità indiziaria si contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che, come detto, alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Nella specie, il ricorrente, senza peraltro confrontarsi con l'intero apparato argomentativo, si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che, in realtà, appare adeguato ai motivi proposti nell'atto di impugnazione. Risulta, pertanto, evidente che queste doglianze introducono censure che attengono alla mera rivalutazione del compendio investigativo che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 2.2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 3.000,00. • 2.3. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in regime carcerario, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui il predetto indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. dichiara inammissibili il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 per [OSCURATO:PERSONA] e di euro 1.000,00 per [OSCURATO:PERSONA] in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co-1-ter disp.-att. cod.