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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 29 novembre 2021

Cassazione n. 35528/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1939-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] della PROVINCIA di COSENZA; -intimata - avverso l'ordinanza n. 281/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di COSENZA, depositata il 29/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Cosenza, depositata il 29 novembre 2021 , di reiezione del ricorso per l’annullamento del provvedimento del Prefetto di Cosenza con cui era stata dispost a la sua espulsione dal territorio nazionale; -il giudice di pace ha respinto tale ricorso, convalidando il decreto di espulsione, in ragione dell’assenza di vizi procedimentali dell’atto e dell’inidoneità dei fatti allegati dalla ricorrente a impedire a propria volta l’espulsione; -il ricorso è affidato a cinque motivi; - il Ministero dell’Interno non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare un atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 13, secondo comma, t.u.imm., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, nella parte in cui l’ordinanza impugnata ha ritenuto legittimo il decreto di espulsione pur i n assenza della sottoscrizione da parte del prefetto o di altra persona da lui autorizzata in forza di delega scritta; -con il secondo motivo formula analoga censura sotto il diverso profilo della violazione dell’art. 21 octiesl. 7 agosto 1990, n. 241; - con il terzo motivo deduce la violazione dell’articolo 18 d.

P .

R . 28 dicembre 2000, n. 445, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo controverso in relazione al fatto che nel verbale di notifica del decreto di espulsione non era indicata la persona fisica che aveva posto in essere tale attività, per cui non era possibile verificare se l’autore avesse i relativi poterie, in particolare, potesse attestare la conformità della copia consegnata all’originale; - con il quarto motivo si duole della violazione d egli articoli 18 d.

P .

R .n.445 del 2000 e 137 cod . proc. civ. , nonché dell’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio per aver il giudice di pace omesso di prendere in considerazione il fatto che la copia consegnata del decreto di espulsione era priva di qualsiasi certificazione di conformità all’originale; -con l’ultimo motivo è dedotta la violazione degli artt. 2, commi sesto e settimo, e 13, settimo comma, t.u. imm., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso di giudizio, per aver la pronuncia impugnata omesso di considerare che il decreto di espulsione non era stato tradotto in lingua conosciutadalla ricorrente; -i primi due motivi, esaminabili congiuntamente, sono manifestamente fondati; -il ricorrente dà atto – ri chiamando il decreto di espulsione – che tale atto non reca lasottoscrizione del Prefetto , ma quella del [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, l’indicazione della delega da parte del Prefetto al compimento dell’attività; - sul punto si ramme nta che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, se è vero che il provvedimento di espulsione dello straniero può essere emesso dal vice prefetto aggiunto a ciò delegato dal prefettoovvero dal vice prefetto vicario, è illegittimo e va, pertanto, annullato il decreto di espulsione dello straniero emesso dal vice prefetto aggiunto in assenza di delega del prefetto(cfr. Cass. 7 agosto 2017, n. 19689; Cass. 20 luglio 2015, n. 15190); - p ertanto , l’accertamento della legittimità del provvedi mento impugnato richiedeva l’accertamento da parte del giudice di merito della sussistenza dei suindicati presupposti fattuali che legittimavano il vice prefetto all’emissione del provvedimento impugnato; -il terzo motivo è infondat o ; - infatti, in mancan za di una norma che prescriva la necessità dell'autenticazione da parte dell'autorità prefettizia ed in presenza di una prassi secondo cui l'autenticazione della copia consegnata in sede dinotifica viene eseguita a cura dell'ufficio notificante, la mancanza di valida attestazione della conformità all’originale del decreto di espulsione da parte di pubblico ufficiale a ciò autorizzato non costituisce causa di nullità dell’atto ( cfr. Cass. 6 dicembre 2019, n. 31928); -fondato è, invece, il quarto motivo; -è principio di questa Corte quello per cui – in tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato – « sussiste il radicale vizio della nullità del relativo provvedimento prefettizio ( per difetto della sua necessaria formalità comunicatoria)tutte le volte in cui all'espellendo venga comunicata una mera copia, libera ed informale,dell'atto perché non recante l’attestazione di conformità all'originale » (così, Cass. 27 settembre 2019, n. 24119; vedi anche Cass. 6 dicembre 2019, n. 31928; Cass. 12 giugno 2014, n. 13304; Cass. 27 ottobre 2010, n. 17569); -anche l’ultimo motivo è fondato; -l'omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall'interessato, o in quella cd. veicolare, ai sensi dell'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, comporta la nullità del provvedimento espulsivo, salvo che lo straniero conosca la lingua italiana o altra lingua nella quale il decreto è stato tradotto(cfr. Cass. 20 gennaio 2019, n. 2953; Cass. 21 luglio 2017, n. 18123); - orbene, il Giudice di pace non ha fatto corretta applicazione di tale principio in quanto, pur in presenza dell’allegazione relativa alla mancata traduzione del decreto in una delle lingue veicolari o, comunque, in una delle lingue conosciutedalla ricorrente, ha escluso che il decreto medesimo fosse illegittimo, senza procedere ad una valutazione della situazione fattuale prospettata; -la pronuncia impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accoltie rinvio , anche per le spese, al Giudice di pace di Cosenza , in diversa composizione; P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo, secondo, quarto e quinto motivo di ricorso e rigetta il terzo; cassa il provvedimento impugnatocon riferimento ai motivi accolt i e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1939-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] della PROVINCIA di COSENZA; -intimata - avverso l'ordinanza n. 281/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di COSENZA, depositata il 29/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Cosenza, depositata il 29 novembre 2021 , di reiezione del ricorso per l’annullamento del provvedimento del Prefetto di Cosenza con cui era stata dispost a la sua espulsione dal territorio nazionale; -il giudice di pace ha respinto tale ricorso, convalidando il decreto di espulsione, in ragione dell’assenza di vizi procedimentali dell’atto e dell’inidoneità dei fatti allegati dalla ricorrente a impedire a propria volta l’espulsione; -il ricorso è affidato a cinque motivi; - il Ministero dell’Interno non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare un atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 13, secondo comma, t.u.imm., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, nella parte in cui l’ordinanza impugnata ha ritenuto legittimo il decreto di espulsione pur i n assenza della sottoscrizione da parte del prefetto o di altra persona da lui autorizzata in forza di delega scritta; -con il secondo motivo formula analoga censura sotto il diverso profilo della violazione dell’art. 21 octiesl. 7 agosto 1990, n. 241; - con il terzo motivo deduce la violazione dell’articolo 18 d. P . R . 28 dicembre 2000, n. 445, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo controverso in relazione al fatto che nel verbale di notifica del decreto di espulsione non era indicata la persona fisica che aveva posto in essere tale attività, per cui non era possibile verificare se l’autore avesse i relativi poterie, in particolare, potesse attestare la conformità della copia consegnata all’originale; - con il quarto motivo si duole della violazione d egli articoli 18 d. P . R .n.445 del 2000 e 137 cod . proc. civ. , nonché dell’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio per aver il giudice di pace omesso di prendere in considerazione il fatto che la copia consegnata del decreto di espulsione era priva di qualsiasi certificazione di conformità all’originale; -con l’ultimo motivo è dedotta la violazione degli artt. 2, commi sesto e settimo, e 13, settimo comma, t.u. imm., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso di giudizio, per aver la pronuncia impugnata omesso di considerare che il decreto di espulsione non era stato tradotto in lingua conosciutadalla ricorrente; -i primi due motivi, esaminabili congiuntamente, sono manifestamente fondati; -il ricorrente dà atto – ri chiamando il decreto di espulsione – che tale atto non reca lasottoscrizione del Prefetto , ma quella del [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, l’indicazione della delega da parte del Prefetto al compimento dell’attività; - sul punto si ramme nta che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, se è vero che il provvedimento di espulsione dello straniero può essere emesso dal vice prefetto aggiunto a ciò delegato dal prefettoovvero dal vice prefetto vicario, è illegittimo e va, pertanto, annullato il decreto di espulsione dello straniero emesso dal vice prefetto aggiunto in assenza di delega del prefetto(cfr. Cass. 7 agosto 2017, n. 19689; Cass. 20 luglio 2015, n. 15190); - p ertanto , l’accertamento della legittimità del provvedi mento impugnato richiedeva l’accertamento da parte del giudice di merito della sussistenza dei suindicati presupposti fattuali che legittimavano il vice prefetto all’emissione del provvedimento impugnato; -il terzo motivo è infondat o ; - infatti, in mancan za di una norma che prescriva la necessità dell'autenticazione da parte dell'autorità prefettizia ed in presenza di una prassi secondo cui l'autenticazione della copia consegnata in sede dinotifica viene eseguita a cura dell'ufficio notificante, la mancanza di valida attestazione della conformità all’originale del decreto di espulsione da parte di pubblico ufficiale a ciò autorizzato non costituisce causa di nullità dell’atto ( cfr. Cass. 6 dicembre 2019, n. 31928); -fondato è, invece, il quarto motivo; -è principio di questa Corte quello per cui – in tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato – « sussiste il radicale vizio della nullità del relativo provvedimento prefettizio ( per difetto della sua necessaria formalità comunicatoria)tutte le volte in cui all'espellendo venga comunicata una mera copia, libera ed informale,dell'atto perché non recante l’attestazione di conformità all'originale » (così, Cass. 27 settembre 2019, n. 24119; vedi anche Cass. 6 dicembre 2019, n. 31928; Cass. 12 giugno 2014, n. 13304; Cass. 27 ottobre 2010, n. 17569); -anche l’ultimo motivo è fondato; -l'omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall'interessato, o in quella cd. veicolare, ai sensi dell'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, comporta la nullità del provvedimento espulsivo, salvo che lo straniero conosca la lingua italiana o altra lingua nella quale il decreto è stato tradotto(cfr. Cass. 20 gennaio 2019, n. 2953; Cass. 21 luglio 2017, n. 18123); - orbene, il Giudice di pace non ha fatto corretta applicazione di tale principio in quanto, pur in presenza dell’allegazione relativa alla mancata traduzione del decreto in una delle lingue veicolari o, comunque, in una delle lingue conosciutedalla ricorrente, ha escluso che il decreto medesimo fosse illegittimo, senza procedere ad una valutazione della situazione fattuale prospettata; -la pronuncia impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accoltie rinvio , anche per le spese, al Giudice di pace di Cosenza , in diversa composizione; P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo, secondo, quarto e quinto motivo di ricorso e rigetta il terzo; cassa il provvedimento impugnatocon riferimento ai motivi accolt i e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace
Decreto Cassazione n. 35528/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris