Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 luglio 2022

Cassazione n. 11039/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onardo Bonechi-ricorrente-controtempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Firenze n. 1259/2021 depositato il15/07/2022.Numero registro generale 23827/2022Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 11039/2026Data pubblicazione 24/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto l’ammissione allo stato passivo del24.281,78 in prededuzione e privilegio ex art. 2751 bis, n. 2) c.c., maè stato ammesso per la minor somma di € 3.500,00 oltre IVA e CAP, atitolo di saldo relativo al compenso per aver difeso la società poi fallitain due giudizi riuniti e decisi dal Tribunale di Roma, con sentenzafavorevole del 23/04/2016 n. 8247, alla luce della liquidazionegiudiziale delle spese e degli acconti per 9.000 euro già ricevuti.2.

A fronte dell’opposizione allo stato passivo proposta dal legale, ilTribunale di Firenze, con il decreto del decreto 1398 del 25.7.2022, haconfermato la decisione del G.D.3.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione ilcreditore, sulla scorta di quattro motivi di doglianza.4.

La curatela del [OSCURATO:PERSONA] si è costituitacon controricorso.5.

La Procura generale, in persona del Sostituto P.G. dott.

G.Nardecchia, ha concluso per il rigetto del ricorso, mentre ilcontroricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso si articola su quattro motivi di impugnazione.Con il primo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., silamenta la violazione e falsa applicazione degli art. 112 c.p.c. e 132,comma 2, n. 4 c.p.c.Numero registro generale 23827/2022Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 11039/2026Data pubblicazione 24/04/2026Con il secondo motivo, invece, dedotto ai sensi dell’art. 360 n. 4c.p.c., si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132,comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.In buona sostanza il ricorrente contesta, sia sotto il profilo dell’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto didiscussione fra le parti, sia sotto il profilo del vizio motivazionale, lacircostanza che il tribunale abbia ignorato un’eccezione diinammissibilità che il creditore aveva mosso nei confronti del curatorecostituitosi nel giudizio di opposizione, il quale dopo aver davanti alG.D. sostenuto l’esaustività dell’acconto, avrebbe per la prima voltaeccepito la carenza di prova del credito oggetto di insinuazione.I due motivi, che aggrediscono sotto due differenti profili la medesimamotivazione del provvedimento di merito impugnato, possono essereesaminati congiuntamente e non si sottraggono ad una comune sortedi inammissibilità.Sul piano del vizio delineato dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., è sintroppo evidente che il “fatto” cui allude la norma non può esserericondotto, neppure in astratto, ad un preteso mancato esame diun’argomentazione o eccezione difensiva.Con orientamento assolutamente consolidato, infatti, la S.C. haripetutamente stabilito che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006,riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativoall'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, daintendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanzain senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questionio argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che,irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo(Sez. 6 - 1, ord. n. 22397 del 06/09/2019; in precedenza vds. ancheNumero registro generale 23827/2022Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 11039/2026Data pubblicazione 24/04/2026Sez. 1, ord. n. 26305 del 18/10/2018; Sez. 2, sent. n. 14802 del14/06/2017 o Sez. 6 - 3, ord. n. 21257 del 08/10/2014).Sotto il profilo motivazionale, invece, occorre ricordare – in uno con lanota decisione resa da Sez.

U, sent. n. 8053 del 07/04/2014, seguitadalla giurisprudenza successiva, che la riformulazione dell'art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato dilegittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazionesolo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione.Nel caso di specie, la motivazione risulta pienamente percepibile escevra da vizi logici, tanto è vero che la stessa argomenta chiaramenteche “Nel caso di specie non risulta alcun accordo scritto tra cliente eavvocato; soccorrono dunque, nella determinazione del compenso alprofessionista che deve essere effettuata dal giudice, i criteri legali, ecioè i parametri ministeriali di cui al D.M. 55/2014”; quindi, dopo averescluso nei rapporti fra cliente e difensore la natura vincolante dellaliquidazione giudiziale, aggiunge che (è) “onere del legale, inmancanza di accordo scritto sulla determinazione del compenso,allegare e dimostrare, al fine di ottenere quanto richiesto, leNumero registro generale 23827/2022Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 11039/2026Data pubblicazione 24/04/2026caratteristiche, l’urgenza il pregio dell’attività prestata, l’importanza, lanatura, le difficoltà il valore dell’affare, le condizioni soggettive delcliente, i risultati conseguiti, il numero ed delle complessità dellequestioni giuridiche e di fatto trattate, così da fornire al giudice tutti glielementi in base ai quali valutare l’attività prestata e, per tale via,determinare il compenso dovuto, sulla base dei parametri ministerialivigenti.In altre parole, non è possibile una automatica applicazione deiparametri ministeriali in assenza di prova del tipo di attività svolta.Il vizio motivazionale è quindi inammissibilmente dedotto, nonessendo fra l’altro tenuto, il giudice del merito, a prendere in esameogni argomentazione od eccezione di parte, essendo sufficiente che ilpercorso logico-giuridico della decisione sia comprensibile e superi ilc.d. minimo costituzionale.2.

Con il terzo mezzo il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360,comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697c.c., 2727, 2233 c.c. 13 L. 247/2012, 4 DM 55/2014 e 115 c.p.c.Con il quarto motivo di ricorso, infine, si contesta ai sensi dell’art. 360,comma 1 n. 3 c.p.c. la pretesa violazione e falsa applicazione dell’art.2233 c.c., 13 L. 247/2012, 4 DM 55/2014 e 115 c.p.c. nella parte incui è stato ritenuto congruo l’ammontare del compenso già percepito.Anche questi motivi – che posso essere a loro volta esaminaticongiuntamente in quanto connessi - risultano inammissibili in quanto,tenuto conto di quanto già osservato sul piano motivazionale, gli stessimirano a rimettere in discussione gli accertamenti fattuali e lavalutazione degli elementi probatori del giudizio, che attengono in viaesclusiva al giudice del merito (Sez.

U, sent. n. 34476 del27/12/2019).

Va inoltre rilevato che le contestazioni non siconfrontano con la ratio decidendi effettiva del provvedimentoimpugnato, nella parte in cui si incentra sulla mancanza di proveNumero registro generale 23827/2022Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 11039/2026Data pubblicazione 24/04/2026riguardanti le caratteristiche e la consistenza dell’attività difensivaprestata, giustificandosi in tal modo l’accertamento di un minorecredito a favore del ricorrente.3.

In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Lespese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo.Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio delcontributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente arifondere al controricorrente le spese del giudizio, che liquida in5.000# euro oltre 200# euro per anticipazioni, spese generali nellamassima misura e accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso, se ed inquanto dovuto per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onardo Bonechi-ricorrente-controtempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Firenze n. 1259/2021 depositato il15/07/2022.Numero registro generale 23827/2022Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 11039/2026Data pubblicazione 24/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto l’ammissione allo stato passivo del24.281,78 in prededuzione e privilegio ex art. 2751 bis, n. 2) c.c., maè stato ammesso per la minor somma di € 3.500,00 oltre IVA e CAP, atitolo di saldo relativo al compenso per aver difeso la società poi fallitain due giudizi riuniti e decisi dal Tribunale di Roma, con sentenzafavorevole del 23/04/2016 n. 8247, alla luce della liquidazionegiudiziale delle spese e degli acconti per 9.000 euro già ricevuti.2. A fronte dell’opposizione allo stato passivo proposta dal legale, ilTribunale di Firenze, con il decreto del decreto 1398 del 25.7.2022, haconfermato la decisione del G.D.3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione ilcreditore, sulla scorta di quattro motivi di doglianza.4. La curatela del [OSCURATO:PERSONA] si è costituitacon controricorso.5. La Procura generale, in persona del Sostituto P.G. dott. G.Nardecchia, ha concluso per il rigetto del ricorso, mentre ilcontroricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso si articola su quattro motivi di impugnazione.Con il primo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., silamenta la violazione e falsa applicazione degli art. 112 c.p.c. e 132,comma 2, n. 4 c.p.c.Numero registro generale 23827/2022Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 11039/2026Data pubblicazione 24/04/2026Con il secondo motivo, invece, dedotto ai sensi dell’art. 360 n. 4c.p.c., si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132,comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.In buona sostanza il ricorrente contesta, sia sotto il profilo dell’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto didiscussione fra le parti, sia sotto il profilo del vizio motivazionale, lacircostanza che il tribunale abbia ignorato un’eccezione diinammissibilità che il creditore aveva mosso nei confronti del curatorecostituitosi nel giudizio di opposizione, il quale dopo aver davanti alG.D. sostenuto l’esaustività dell’acconto, avrebbe per la prima voltaeccepito la carenza di prova del credito oggetto di insinuazione.I due motivi, che aggrediscono sotto due differenti profili la medesimamotivazione del provvedimento di merito impugnato, possono essereesaminati congiuntamente e non si sottraggono ad una comune sortedi inammissibilità.Sul piano del vizio delineato dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., è sintroppo evidente che il “fatto” cui allude la norma non può esserericondotto, neppure in astratto, ad un preteso mancato esame diun’argomentazione o eccezione difensiva.Con orientamento assolutamente consolidato, infatti, la S.C. haripetutamente stabilito che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006,riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativoall'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, daintendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanzain senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questionio argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che,irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo(Sez. 6 - 1, ord. n. 22397 del 06/09/2019; in precedenza vds. ancheNumero registro generale 23827/2022Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 11039/2026Data pubblicazione 24/04/2026Sez. 1, ord. n. 26305 del 18/10/2018; Sez. 2, sent. n. 14802 del14/06/2017 o Sez. 6 - 3, ord. n. 21257 del 08/10/2014).Sotto il profilo motivazionale, invece, occorre ricordare – in uno con lanota decisione resa da Sez. U, sent. n. 8053 del 07/04/2014, seguitadalla giurisprudenza successiva, che la riformulazione dell'art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato dilegittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazionesolo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione.Nel caso di specie, la motivazione risulta pienamente percepibile escevra da vizi logici, tanto è vero che la stessa argomenta chiaramenteche “Nel caso di specie non risulta alcun accordo scritto tra cliente eavvocato; soccorrono dunque, nella determinazione del compenso alprofessionista che deve essere effettuata dal giudice, i criteri legali, ecioè i parametri ministeriali di cui al D.M. 55/2014”; quindi, dopo averescluso nei rapporti fra cliente e difensore la natura vincolante dellaliquidazione giudiziale, aggiunge che (è) “onere del legale, inmancanza di accordo scritto sulla determinazione del compenso,allegare e dimostrare, al fine di ottenere quanto richiesto, leNumero registro generale 23827/2022Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 11039/2026Data pubblicazione 24/04/2026caratteristiche, l’urgenza il pregio dell’attività prestata, l’importanza, lanatura, le difficoltà il valore dell’affare, le condizioni soggettive delcliente, i risultati conseguiti, il numero ed delle complessità dellequestioni giuridiche e di fatto trattate, così da fornire al giudice tutti glielementi in base ai quali valutare l’attività prestata e, per tale via,determinare il compenso dovuto, sulla base dei parametri ministerialivigenti.In altre parole, non è possibile una automatica applicazione deiparametri ministeriali in assenza di prova del tipo di attività svolta.Il vizio motivazionale è quindi inammissibilmente dedotto, nonessendo fra l’altro tenuto, il giudice del merito, a prendere in esameogni argomentazione od eccezione di parte, essendo sufficiente che ilpercorso logico-giuridico della decisione sia comprensibile e superi ilc.d. minimo costituzionale.2. Con il terzo mezzo il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360,comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697c.c., 2727, 2233 c.c. 13 L. 247/2012, 4 DM 55/2014 e 115 c.p.c.Con il quarto motivo di ricorso, infine, si contesta ai sensi dell’art. 360,comma 1 n. 3 c.p.c. la pretesa violazione e falsa applicazione dell’art.2233 c.c., 13 L. 247/2012, 4 DM 55/2014 e 115 c.p.c. nella parte incui è stato ritenuto congruo l’ammontare del compenso già percepito.Anche questi motivi – che posso essere a loro volta esaminaticongiuntamente in quanto connessi - risultano inammissibili in quanto,tenuto conto di quanto già osservato sul piano motivazionale, gli stessimirano a rimettere in discussione gli accertamenti fattuali e lavalutazione degli elementi probatori del giudizio, che attengono in viaesclusiva al giudice del merito (Sez. U, sent. n. 34476 del27/12/2019). Va inoltre rilevato che le contestazioni non siconfrontano con la ratio decidendi effettiva del provvedimentoimpugnato, nella parte in cui si incentra sulla mancanza di proveNumero registro generale 23827/2022Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 11039/2026Data pubblicazione 24/04/2026riguardanti le caratteristiche e la consistenza dell’attività difensivaprestata, giustificandosi in tal modo l’accertamento di un minorecredito a favore del ricorrente.3. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Lespese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo.Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio delcontributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente arifondere al controricorrente le spese del giudizio, che liquida in5.000# euro oltre 200# euro per anticipazioni, spese generali nellamassima misura e accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso, se ed inquanto dovuto per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026Il Presidente
Decreto Cassazione n. 11039/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris