CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 1982
Cassazione n. 15547/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/10/1982 avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno di arresto ed euro 1.000 di ammenda in ordine al reato di cui all' art. 186 co. 2 lett. C), comma 2-bis, e 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. 2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riguardo agli artt. 186 C.d.S, 530,533, 191, 348, 356 c.p.p. e 114 disp.att. c.p.p., in ordine all'utilizzabilità dei risultati alcolemici, nonostante all'imputato non fosse stato dato l'avviso di poter farsi assistere da un difensore di fiducia; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 530 e 533 c.p.p., per non aver riscontrato l'inidoneità dell'accertamento con metodologia di laboratorio c.d. enzimatica a provare l'elemento costitutivo del tasso alcolemico nonché in riferimento agli art. 62 bis e 133 c.p. per l'eccessiva determinazione del trattamento sanzionatorio e per la mancata concessione delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto prospetta profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi, in modo congruo, dalla Corte territoriale, oltre che inerire al trattamento punitivo che risulta, invece, essere sorretto da motivazione congrua e non illogica. 3.1. Invero il ricorrente, con il primo motivo censura la sentenza di II grado nella parte in cui farebbe discendere l'accertamento dell'avvenuto avviso ex art. 356 c.p.p. e 114 disp.att. dalla sottoscrizione del verbale con cui lo stesso prestava il proprio consenso informato per sottoporsi agli accertamenti medici poi effettuati. La Corte d'appello, nel rigettare il motivo d'appello così proposto, riteneva che la prova suddetta fosse stata raggiunta alla luce del documento sanitario, dal quale emerge chiaramente la sottoscrizione del ricorrente che acconsente al trattamento sanitario, nonché dalla dichiarazione orale dello stesso. Deve a tale scopo rilevarsi come, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolinnetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia stata fatta menzione in atti di polizia giudiziaria atteso il valore fidefacente degli stessi (Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Asunis, Rv. 280381). 3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte territoriale, riportandosi all'orientamento giurisprudenziale vigente in materia, sottolineava l'insussistenza di un metodo di rilevazione prestabilito dalla legge ai fini dell'accertamento della condizione di ebbrezza alcolica, tale per cui, al fine di contestare le risultanze dell'accertamento medico, l'imputato avrebbe dovuto dedurre uno specifico errore nella procedura, ovvero nella formulazione dei risultatiematochimici, allegando uno specifico riscontro di segno contrario, risolvendosi altrimenti la censura in un mero dissenso privo di oggettivi elementi di supporto. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza della Corte d'appello di Ancona nella parte in cui nega il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base dell'elevato tasso alcolemico accertato. La motivazione risulta coerente con la giurisprudenza di legittimità sul punto, la quale insegna che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell'art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico riconoscimento all'imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez.I, 18/07/2017, Lamin, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del beneficio. La motivazione del giudice di appello a sostegno della esclusione del beneficio risulta congrua e priva di difetti logici e si presenta pertanto insindacabile dinanzi al giudice di legittimità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M