CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 16792/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO di correzione errore materiale nel procedimento iscritto con rg. n. 6406/2023 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in [OSCURATO:PERSONA], Roma; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta mandataria della 2Worlds [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] n.28, Roma; -controricorrente – e contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] n.28, Roma; - controricorrente - rilevato che il testo del decreto n. 33550/23, pubblicato il 1°.12.23, con il quale è stato dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc.civ., il giudizio iscritto al n. 6406/23 R.G. ha erroneamente acquisito dal sistema informativo automatizzato della Corte di Cassazione l’indicazione in epigrafe, come [OSCURATO:PERSONA] del provvedimento impugnato la Corte di Appello di Firenze, invece della Corte di Appello di Perugia; ritenuto che tale errore può essere corretto mediante la procedura d’ufficio di correzione dell’errore materiale (v. Cass. Sez. Un.7.7.2010 n.16037; Cass., Sez. Un. 5.11.2021 n. 32200); ritenuto che, pertanto, va disposta la correzione del decreto nel senso sopra indicato e che non accorre provvedere sulle spese; P.Q.M. Dispone la correzione del decreto n. 33550/23 pubblicato il 1°.12.23, pronunciato nel giudizio iscritto al n. 6406/2023 R.G., sostituendo, nell’epigrafe le parole “Corte di Appello di Firenze” con le parole “Corte di Appello di Perugia”. Manda alla Cancelleria per l’annotazione sull’originale del provvedimento e nel SIC –sistema informativo automatizzato. Così deciso in