CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18747/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ndaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente –1711 avverso la sentenza n. 513/2023 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 16/05/2023 R.G.N. 1104/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Catania, con la sentenza in epigrafeindicata, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la decisione del Tribunale di Ragusa n. 293/2020 con laNumero registro generale 15137/2023Numero sezionale 1711/2026Numero di raccolta generale 18747/2026Data pubblicazione 09/06/2026quale era stata respinta la sua domanda, avanzata nei confrontidel Comune di Comiso, per l’accertamento della naturasubordinata dei rapporti di lavoro svolti presso di questo in basea tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa peruna durata totale di nove mesi che, aggiunta a quella deirapporti di lavoro subordinato a termine successivamenteintercorsi con lo stesso Comune, le davano diritto a chiedere lacondanna dell’ente al risarcimento del danno ex art. 32, comma5, l. n. 183/2010, per la reiterata assunzione a termine per unperiodo superiore a 36 mesi o, in subordine, al risarcimento deldanno per violazione del d.lgs. n. 368/2001.2. Il Tribunale, espletata attività istruttoria, aveva ritenuto chequesta non avesse confermato la circostanza che i rapportilavorativi svolti sulla base dei contratti di collaborazionecoordinata fossero stati contraddistinti dalla subordinazione.3. La Corte d’appello di Catania, per quel che rileva ai fini delpresente giudizio, ha poi respinto l’appello della lavoratrice voltoa censurare la decisione di primo grado per omessa pronunciasulla domanda risarcitoria, avendo ritenuto anch’essa chedall’istruttoria ivi espletata non fossero emersi elementi idoneia dimostrare che i contratti anzidetti avessero dato luogo ad unrapporto di lavoro subordinato.4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazioneIacono [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi di impugnazione.5. Il Comune di Comiso si è difeso con controricorso, illustratoda successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente hadenunciato, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione o falsaNumero registro generale 15137/2023Numero sezionale 1711/2026Numero di raccolta generale 18747/2026Data pubblicazione 09/06/2026applicazione degli artt. 2094, 2222 e ss., 2697, 1362 c.c., edegli artt. 115, 116 e 409, n. 5, c.p.c., censurando la decisioneimpugnata per aver erroneamente escluso la natura subordinatadel rapporto di lavoro intercorso di fatto con il Comune quandotra le parti erano stati stipulati contratti di collaborazionecoordinata e continuativa.2. Deduce la ricorrente che la Corte territoriale, nell’escluderela dedotta subordinazione di fatto, non ha dato rilevanza alleconcrete modalità con cui si erano svolti i rapporti tra le parti,non applicando i principi di diritto relativi all’individuazione dellasubordinazione, avendo dato rilevanza solo alle risultanze dellaprova per testi, senza aver adeguatamente considerato lerisultanze documentali, in primis le timbrature dei cartellini chela lavoratrice era tenuta ad effettuare per il controllo del rispettodell’orario di lavoro, nonché la circostanza, emergente dall’altradocumentazione prodotta, che nel corso dei rapporti anzidettiella aveva svolto la stessa attività che poi aveva continuato adespletare in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, ecioè quella di assistenza ai bambini disabili presso le scuolecomunali, percependo una retribuzione standard mensile eprestando attività anche all’interno del Comune.3. La censura è inammissibile.4. Il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto,ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ricorre o nonricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato,la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovveroche lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che siastata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie nonesattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass.Numero registro generale 15137/2023Numero sezionale 1711/2026Numero di raccolta generale 18747/2026Data pubblicazione 09/06/2026n. 26307/2014; Cass. n. 22348/2007); sicché il sindacato sullaviolazione o falsa applicazione di una norma di dirittopresuppone la mediazione di una ricostruzione del fattoincontestata perché è quella che è stata operata dai giudici delmerito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione dellavicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si èfuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini delsindacabile esclusivamente ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appuntopostula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti (v.di recente Cass. n. 4375/2026).4.1. La valutazione delle prove è infatti compito del giudice dimerito, non potendosi chiedere nel giudizio di legittimità larivalutazione del materiale probatorio sulla scorta del quale igiudici di merito hanno accertato i fatti di causa (Cass. S.U. n.8053 del 2014 e innumerevoli successive conformi).4.2. Nella specie, parte ricorrente, più che individuare, conspecifiche e argomentate deduzioni, gli errori di diritto in cuisarebbe incorsa la Corte di merito, critica piuttosto le valutazionida essa operate in fatto, inerenti all’apprezzamento dellerisultanze istruttorie acquisite in primo grado, anche riguardoalla prevalenza data all’una, piuttosto che all’altra di esse.4.3. Ma la comparazione dei vari elementi probatoricontrastanti, risultati dall’istruttoria, e la valutazione della loroportata e del loro significato, appartiene alla discrezionalità delgiudice di merito e al suo prudente apprezzamento, sindacabilein sede di legittimità nei ristretti limiti dei vizi motivazionali diNumero registro generale 15137/2023Numero sezionale 1711/2026Numero di raccolta generale 18747/2026Data pubblicazione 09/06/2026cui all’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. (v. di recente Cass.2281/2026 in motivazione).5. Il motivo quindi, per come formulato, mira a contrapporreall’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dai giudicid’appello una diversa lettura, ma come rilevato in plurimedecisioni di questa Corte, fra cui Cass. n. 1102/2022, è«inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca,apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, inrealtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito,così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio dilegittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito."(Cass n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017)».6. Con altro motivo di impugnazione la ricorrente ha denunciato,in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c., l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, costituito dalla documentazione inerente la timbratura deicartellini, che la Corte territoriale ha completamente ignorato,preoccupandosi solo di esaminare quanto dichiarato dai testi,non avendo così rilevato che tale timbratura «dimostrainconfutabilmente la natura fittizia dei contratti di co.coc.co.stipulati dalla ricorrente», in quanto elemento incompatibile conla natura di essi, il cui esame avrebbe, pertanto, «senza alcundubbio, dato luogo a una decisione diversa».7. Anche tale censura non si sottrae ad una valutazione diinammissibilità, poiché – diversamente da quanto dedotto dallaricorrente - il fatto in questione è stato direttamente apprezzatodalla Corte territoriale che ne ha escluso la decisività alla lucedelle altre risultanze istruttorie (v. punto 6 della decisioneimpugnata); al riguardo è stato affermato che, ove il fattoNumero registro generale 15137/2023Numero sezionale 1711/2026Numero di raccolta generale 18747/2026Data pubblicazione 09/06/2026storico rilevante ai fini dell’art. 360, n. 5, c.p.c. sia statocomunque considerato dal giudice, non è riconducibile a taleparadigma l’omesso esame di singoli elementi istruttori,ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanzeprobatorie, né il cattivo esercizio, da parte del giudice di merito,del potere di valutazione delle prove non aventi natura legale(v. ex multis, Cass. n. 30837/2025).8. In base alle anzidette considerazioni il ricorso deve esseredichiarato inammissibile.9. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità infavore della parte controricorrente, liquidate in euro 3.500,00per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spesegenerali al 15% ed accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012,occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’8 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]