CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35899/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 17 giugno 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la nullità dell'ordinanza del 17 dicembre 2020 con la quale è stata ritenuta inammissibile, per difetto della procura speciale, l'istanza di procedersi con il rito abbreviato ed è stata rigettata l'istanza di rinvio del processo per consentire al Romano di rilasciare procura speciale a tal fine, sostenendo che l'imputato era stato a ciò impossibilitato dalla pandemia, che integrava un caso fortuito o di forza maggiore, è manifestamente infondato ed è generico in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la tardività della richiesta avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. (si veda in particolare pagg. 2 e 3 della motivazione della sentenza impugnata) e circa l'insussistenza dell'impedimento al rilascio della procura speciale; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci