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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13340/2024

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 12017-2022, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA](p.i.00169719994), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliatain Roma, alla via di [OSCURATO:PERSONA] n. 72, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] tra Avvocati a r.l., rappresentatae difesa da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] della Valle - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 744/07/2021della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, depositata il 2.11.2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 22novembre 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dalla sentenza impugnata si evince che alla società controricorrente fu notificato, ex art. 54 bis, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, la cartella esattoriale, con cui fu richiesto il pagamento dell’importo di € 195.623,92. Società di comodo RGN 12017/2022 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate aveva disconosciuto il credito d’imposta, riportato dalla società controricorrente per il periodo d’imposta 2015, rilevando che nel modello Iva 2015 per il 2014 la contribuente aveva già optato per il rimborso dell’eccedenza. La società, che rilevava come solo per errore fosse stato compilato il quadro VX della dichiarazione, propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescara, che con sentenza n. 230/02/2020 annullò la cartella erariale. L’appello dell’ufficio fu respinto con sentenza n. 744/07/2021. Il giudice regionale ha ritenuto l’errore emendabile e ritrattabile, non avendo di fatto la società mai coltivato la richiesta di rimborso. Per la cassazione della pronuncia l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito la società con controricorso. La causa è stata trattata nell’adunanza camerale del 22 novembre 2023. Considerato che Preliminarmente, pendendo intese tra le parti, va dato atto che l’Agenzia delle entrate ha richiesto un rinvio per consentiredi effettuare gli ulteriori ultimi adempimenti, all’esito dei quali procedere alla definizione del giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere o con rinuncia al ricorso. La causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo, in attesa degli esiti. P.Q.M. Rinvia la causa a nuo
Sentenza Cassazione n. 13340/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris