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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2026

Cassazione n. 25266/2026

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persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa come per legge dall'Avvocatura Generale DelloStato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in forza di procura specialein atti dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Maglione-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado diCampania n.1097/2025 depositata il 04/02/2025;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e regolarmente comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 17239/2025Numero sezionale 2017/2026Numero di raccolta generale 25266/2026Data pubblicazione 14/09/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 11/09/2026.Il Consigliere delegatoRoberto Succio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa come per legge dall'Avvocatura Generale DelloStato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in forza di procura specialein atti dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Maglione-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado diCampania n.1097/2025 depositata il 04/02/2025;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e regolarmente comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 17239/2025Numero sezionale 2017/2026Numero di raccolta generale 25266/2026Data pubblicazione 14/09/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 11/09/2026.Il Consigliere delegatoRoberto Succio
Sentenza Cassazione n. 25266/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris