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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 luglio 2026

Cassazione n. 24232/2026

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([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 69C14 C773K)ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 47P54 G224Z),rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: GSL FNC64C57 L736A) ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultima;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1419/2020,pubblicata l’11 giugno 2020;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 9luglio 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse dellacontroricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..1.- In data 27 ottobre 2011 [OSCURATO:PERSONA] morì, lasciando quali eredi lefiglie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2512/2021Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 24232/2026Data pubblicazione 29/07/2026Con testamento olografo datato 9 febbraio 2011, pubblicato il 1°dicembre 2011, la de cuius designò sua erede universale la figlia BenoniSilvana, alla quale lasciò il contenuto del suo appartamento sito in Padova,alla Via degli Ontani n. 7 e lasciò all’altra figlia, [OSCURATO:PERSONA], la sola quotadi legittima.Alla data della morte, [OSCURATO:PERSONA] risultava titolare di un contocorrente postale, cointestato con la figlia [OSCURATO:PERSONA], sul quale eranodepositati euro 13.561,90.La de cuius, in vita, aveva effettuato due donazioni a favore della figliaBenoni Maria.

Infatti, in data 22 aprile 1994, le aveva donato la nudaproprietà, trattenendo per sé l’usufrutto, della quota di 11/36 (undicitrentaseiesimi) degli immobili censiti al N.C.E.U. del Comune di Padova,mappale 147, subalterni 3-4-5-6-7 e, in data 16 aprile 2009, le aveva poidonato l’usufrutto sul mappale 147, subalterni 4-6-9.Con tali donazioni la de cuius si era spogliata dell’intero suo patrimonioimmobiliare.2.- Con atto di citazione notificato in data 2 gennaio 2013 BenoniSilvana convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Padovadeducendo che il denaro depositato sul conto corrente postale cointestatoera, per intero, di proprietà della madre e, dopo la morte di quest’ultima,era stato utilizzato dall’attrice per sostenere le spese funerarie e pagare idebiti dell’eredità.

L’attrice domandò che si procedesse allo scioglimentodella comunione ereditaria, secondo le quote indicate nel testamento,previa collazione da parte della convenuta dei beni ricevuti per donazione.In via subordinata, l’attrice chiese l’accertamento della lesione dellapropria quota di legittima determinata dalle donazioni dell’anno 1994 edell’anno 2009 e la riduzione delle stesse al fine della reintegrazione dellapropria quota di riserva.La convenuta [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio contestando le avversepretese e chiedendone il rigetto.In particolare, dedusse che: - gli atti denominati donazioni del 22 aprile1994 e del 16 aprile 2009 erano frutto di simulazione; - la madre FasolatoNumero registro generale 2512/2021Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 24232/2026Data pubblicazione 29/07/2026Valeria, in realtà, non aveva voluto cedere beni di sua proprietà alla figliaMaria in quanto ella sapeva e riconosceva che quei beni erano stati perintero di proprietà del marito [OSCURATO:PERSONA], deceduto, il quale, in sedetestamentaria, li aveva destinati alla figlia Maria; - gli immobili in questioneerano originariamente del padre di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], decedutonel 1959; - alla morte di [OSCURATO:PERSONA], i figli [OSCURATO:PERSONA], BenoniMargherita e [OSCURATO:PERSONA] avevano concluso un accordo di divisione inbase al quale i beni oggetto di causa erano stati attribuiti per intero aPietro; - dovendo, poi, formalizzare questa attribuzione e al fine di risolverepossibili vertenze (avendo [OSCURATO:PERSONA] intentato una causa civile per faraccertare il suo acquisto per usucapione degli immobili, già a suo tempo alui destinati negli accordi divisionali), [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato, poi, il9 novembre 1989, con la sorella Margherita e con gli eredi del fratelloMichele, un contratto di compravendita nel quale i venditori, tra l’altro, gliavevano riconosciuto la proprietà degli immobili in questione; - giacchéBenoni Pietro era in regime di comunione legale con la moglie FasolatoValeria, i beni da lui formalmente acquistati nell’anno 1989 avevano finitoper essere attribuiti pro quota alla stessa Fasolato; - con la donazionedell’anno 1994, pertanto, [OSCURATO:PERSONA] non aveva fatto altro chericonoscere che gli immobili suddetti non erano stati acquistati dal maritonel 1989 (e quindi non erano oggetto della comunione legale) ma erano diproprietà dello stesso fin dall’anno 1959; - poiché [OSCURATO:PERSONA], con ilproprio testamento pubblicato in data 3 febbraio 1993, aveva lasciato allafiglia Maria i lotti di terreno, le case e il magazzino siti in Padova, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 28-26-24 (mentre a [OSCURATO:PERSONA] aveva lasciato una palazzinadi tre appartamenti sita in Via degli Ontani n. 7 e alla moglie unappartamento sito in Via degli Ontani n. 11 e l’usufrutto generale), FasolatoValeria, ben cosciente di non avere mai acquistato la proprietà pro quotadei detti immobili, con il negozio del 1989 aveva solo voluto riconosceretale circostanza e adempiere la volontà testamentaria del marito, senzaalcun intento di liberalità.Numero registro generale 2512/2021Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 24232/2026Data pubblicazione 29/07/2026Ciò premesso, [OSCURATO:PERSONA] domandò che: - fosse accertato chel’attrice non aveva accettato l’eredità della madre e non era sorta, quindi,alcuna comunione ereditaria; - fosse dichiarata inammissibile la domandadi riduzione spiegata dall’attrice, non avendo quest’ultima proceduto adeterminare con esattezza il valore della massa ereditaria e della quota dilegittima violata; - l’attrice fosse dichiarata tenuta a conferire percollazione alla massa il denaro prelevato dal conto postale cointestato e daun altro libretto di risparmio, acceso presso Cassa di Risparmio del Veneto,intestato alla sola de cuius; - in caso di accoglimento della domanda diriduzione dell’attrice, fosse accertata l’entità della quota di legittima a leiriservata e fosse riconosciuto alla convenuta quanto da essa speso per lamiglioria degli immobili oggetto delle donazioni; fossero rigettate ledomande relative alle donazioni del 22 aprile 1994 e del 16 aprile 2009 efosse dichiarata la simulazione dei medesimi negozi, oltre che dellacompravendita conclusa da [OSCURATO:PERSONA] in data 9 novembre 1989.Nel corso del processo di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] rinunciò all’ereditàmaterna.Disposta ed espletata c.t.u., il Tribunale di Padova, con la sentenza diprimo grado: - dichiarò valida ed efficace la rinuncia all’eredità maternarealizzata da [OSCURATO:PERSONA]; - rigettò, di conseguenza, le domande didivisione e di collazione proposte dall’attrice, non essendo sorta tra lesorelle [OSCURATO:PERSONA] alcuna comunione ereditaria; dichiarò ammissibile ladomanda di riduzione proposta da [OSCURATO:PERSONA]; - rigettò le domande disimulazione formulate da [OSCURATO:PERSONA]; - rigettò la domanda dellaconvenuta relativa alle dedotte migliorie apportate agli immobili oggettodella donazione cui si riferiva la domanda di riduzione; - operò la riunionefittizia di relictum e donatum, detratti i debiti dell’eredità, e quantificò diconseguenza la misura della lesione della quota di riserva patita da BenoniSilvana; - attribuì a [OSCURATO:PERSONA] la quota di 173/1800 degli immobilicensiti nel N.C.E.U. del Comune di Padova, al foglio 108 (poi corretto in180) mappale 103, subalterni 3-7-8-10 e nel C.T., al foglio 180, mappaleNumero registro generale 2512/2021Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 24232/2026Data pubblicazione 29/07/2026103; - condannò la convenuta alle spese di lite e ai due terzi delle spese dic.t.u..3.- La Corte d’Appello di Venezia, investita dell’impugnazione propostada [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata (n. 1419/2020, pubblicatal’11 giugno 2020), ha accolto parzialmente l’appello, disponendo che, inragione della riduzione della donazione realizzata da [OSCURATO:PERSONA] afavore di [OSCURATO:PERSONA] in data 22 aprile 1994, nella misura del 31,49%,fosse attribuita a [OSCURATO:PERSONA], ai fini della reintegrazione della quota dilegittima, la quota di 173/1800 dei singoli immobili censiti nel N.C.E.U. delComune di Padova, al foglio 180, mappale 103, subalterni 3-7-8 e porzionedel subalterno 10 corrispondente agli ex subalterni 4 e 6, nonché al C.T.del Comune di Padova, al foglio 180, mappale 103.In particolare, la Corte distrettuale ha chiarito che: - la questionerelativa all’omessa imputazione ex se di cui all’art. 564, comma 2, c.c.(dedotta con il primo motivo d’appello) del legato concernente i beni mobilicontenuti nell’appartamento abitato in vita dalla de cuius, non avevaformato oggetto, nell’ambito del giudizio di primo grado, né di specificaeccezione, da parte della convenuta-appellante a carico della qualegravava il relativo onere; in ogni caso, l’esistenza di tali beni nemmenoaveva formato oggetto di specifica dimostrazione, che avrebbe dovutoessere fornita sempre da parte della convenuta-appellante [OSCURATO:PERSONA];- andava condivisa la valutazione del Tribunale in ordine all’infondatezzadella domanda di simulazione proposta dalla convenuta-appellante BenoniMaria con riguardo all’atto di compravendita del 9 novembre 1989(intercorso tra [OSCURATO:PERSONA], quale acquirente e [OSCURATO:PERSONA] e glieredi di [OSCURATO:PERSONA], quali alienanti), nonché dell’atto di donazione del22 aprile 1994; - le prove documentali sulle quali l’appellante avevafondato la propria domanda di simulazione risultavano avere un bendiverso significato probatorio e confermavano l’infondatezza della pretesadi ritenere priva di effetti, in quanto oggetto di simulazione assoluta, lacompravendita del 9 novembre 1989; - non era dunque proponibile lavalorizzazione dei documenti indicati dall’appellante, quali principi di provaNumero registro generale 2512/2021Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 24232/2026Data pubblicazione 29/07/2026scritta ai fini dell’ammissione della prova orale; - le prove testimoniali sullequali l’appellante ha insistito erano da reputarsi inammissibili, in quantofinalizzate ad ottenere dal testimone l’interpretazione della portatagiuridica di atti negoziali o di scelte di strategia processuale (capitoli 1, 6,7, 9), concernenti circostanze irrilevanti (capitoli 2, 4, 5), attinenti a fattigià documentalmente provati (capitolo 3) o incontestati (capitolo 8).Da ultimo, la Corte di merito ha osservato che la donazione del 22aprile 1994 aveva avuto ad oggetto la quota di proprietà di 11/36 delmappale 147, subalterni 3-4-5-6-7 e che, prima di allora, [OSCURATO:PERSONA] eragià proprietaria per l’intero, in forza della successione del padre, delmappale 147, subalterno

1. Nondimeno, la descrizione catastale di taliimmobili era variata nell’anno 2009 (come evidenziato nella relazione dic.t.u.) e, in tale frangente, nel subalterno 10 erano state fuse porzioniimmobiliari già di piena proprietà di [OSCURATO:PERSONA], prima della donazione22 aprile 1994 e porzioni che erano divenute tali solo in forza delladonazione.

Pertanto, oggetto della donazione, nell’attuale definizionecatastale, era da reputarsi solo una porzione del mappale 103, subalterno10, corrispondente alle sole consistenze immobiliari ai piani terra e primocioè agli ex subalterni 4-6, mentre erano da escludersi le consistenzerelative all’ex subalterno 1 e all’ex subalterno 5 (come chiarito sempredalla relazione di c.t.u.).

Pertanto, la Corte d’Appello ha ritenuto di dovermodificare il capo 2 della sentenza appellata, in accoglimento della secondadomanda subordinata formulata dall’appellante [OSCURATO:PERSONA].4.- Avverso tale sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.6.- Solo quest’ultima ha depositato memoria illustrativa, ai sensidell’art. 380-bis.1. c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c., «Motivazione meramente assertiva e apparente,con riferimento alla decisione in ordine al primo motivo di impugnazioneNumero registro generale 2512/2021Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 24232/2026Data pubblicazione 29/07/2026in grado di appello, sviluppata a pagina sette e seguenti della sentenzadella Corte Territoriale; Travisamento della prova e di documentiessenziali che, ove correttamente valutati, determinano inevitabilmenteconclusioni e una decisione diversa da quella assunta in sentenza, semprecon riferimento al primo motivo di appello e al suo rigetto; Omessamotivazione sui documenti e le prove, anche presuntive,inequivocabilmente convergenti, offerte; Error in procedendo; Violazioneart. 116 c.p.c..».Sostiene, al riguardo, che erroneamente la Corte di merito avrebbereputato non provata la circostanza della presenza di beni mobilinell’appartamento di Via degli Ontani n. 7, pur menzionati dalla de cuiuse destinati a [OSCURATO:PERSONA], nonostante fosse stata prodotta in giudiziouna ricevuta di spesa relativa ad uno sgombero di beni mobili eseguitoproprio in Via degli Ontani n. 7.Evidenzia, ancora, che tale documento comproverebbe l’esistenza dimobili all’interno dell’appartamento di Via degli Ontani n. 7, beni mobiliche evidentemente rientravano nell’oggetto del legato in favoredell’odierna controricorrente [OSCURATO:PERSONA] e che non sarebbero statiimputati alla quota di riserva della predetta, come viceversa sarebbedovuto accadere in ossequio alle norme di legge, in tema di azione diriduzione, e che, altresì, non andavano obliterati nel relativo giudizio,anche in ossequio al principio generale di vicinanza della prova.

Lasentenza della Corte d’Appello non si sarebbe soffermata a soppesarel’inferenza di tale documento, benché esistente agli atti, sicché ne sarebbederivata una quantificazione certamente errata e distorta, frutto dellededotte violazioni, ex art. 360, comma 1, n. 4) e n. 5), c.p.c..2.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per omessamotivazione.Sostiene, al riguardo, che tale sentenza sarebbe incorsa inun’omissione nel ragionamento presuntivo, in ordine alla concretaNumero registro generale 2512/2021Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 24232/2026Data pubblicazione 29/07/2026esistenza di mobili e suppellettili legati alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], da parte della madre [OSCURATO:PERSONA].3.- Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 564,comma 2, c.c..Sostiene, al riguardo, che la sentenza impugnata avrebbe omesso dirilevare come l’appellata, attrice in riduzione, non avesse pienamenteassolto al proprio e stringente onere probatorio, incorrendo pertanto nellaviolazione dell’art. 564, comma 2, c.c..

L’attrice in riduzione, infatti, puravendo prodotto nel giudizio di primo grado un documento dal quale sievinceva chiaramente l’esistenza, alla data di apertura della successione,di beni mobili siti nell’appartamento di Via degli Ontani n. 7, oggetto dilegato da parte della de cuius, e di cui la stessa attrice aveva pagato losgombero, non ne avrebbe imputato alla propria quota il rispettivo valore,né avrebbe provveduto ad indicarli o a fornire la prova della loro eventualeinesistenza, pur avendone specifico onere.4.- Le censure, senz’altro suscettibili di essere scrutinatecongiuntamente in ragione dell’evidente vincolo di connessione, risultanomanifestamente inammissibili.Ed invero, anzitutto non è chi non veda come la censura sviluppata exart. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. risulti inammissibile, per evidentesussistenza di un’ipotesi di cd. doppia conformità, in quanto le ragioniaddotte dalla sentenza impugnata a sostegno del rigetto del motivod’appello non possono considerarsi differenti da quelle sviluppate dalgiudice di prime cure, avendo la Corte distrettuale confermato laricostruzione operata dal Tribunale di Padova, in punto di mancatadimostrazione dell’esistenza dei beni mobili di cui si tratta e diconseguente impossibilità di determinarne il valore, da imputare allaquota di riserva della legittimaria [OSCURATO:PERSONA].Deve, infatti, ribadirsi il principio secondo cui «Nell’ipotesi di"doppia conforme", prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorsoper cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. èNumero registro generale 2512/2021Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 24232/2026Data pubblicazione 29/07/2026inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.» (Cass., Sez. 3,ordinanza n. 5947 del 28 febbraio 2023).Né, del resto, può trascurarsi il principio secondo cui «Ricorre l’ipotesidi «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., conconseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fattidecisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisionedi secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado,ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iterlogico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa,non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulterioriper rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice.»(Cass., Sez. 2, ordinanza n. 7724 del 9 marzo 2022, Rv. 664193-01).Quanto alle ulteriori censure, non è chi non veda come queste ultimenon si confrontino con la motivazione della sentenza impugnata, dallaquale risulta piuttosto agevole desumere che: - la questione relativa allalesione di legittima subita da [OSCURATO:PERSONA] fosse stata incentrata,nell’ambito del giudizio di primo grado, sull’asserita errata identificazionee descrizione dei beni oggetto delle donazioni fatte dalla de cuiusall’odierna ricorrente e sulle pretese donazioni di cui avrebbe beneficiatola stessa [OSCURATO:PERSONA], mentre, per il resto, le contestazioni sollevateda [OSCURATO:PERSONA] erano rimaste del tutto generiche; - sempre nel corso delgiudizio di primo grado, la ricorrente non aveva chiesto di provare nonsoltanto che l’oggetto del lascito testamentario a favore di [OSCURATO:PERSONA], cioè, i beni contenuti nell’appartamento ove viveva [OSCURATO:PERSONA],esistevano ed erano identificabili con certezza, ma anche e soprattutto cheessi avessero, alla data di apertura della successione di [OSCURATO:PERSONA],un valore economico rilevante ai fini della quantificazione della lesioneallegata dall’odierna controricorrente [OSCURATO:PERSONA].Aggiungasi, peraltro, come, in tale ottica, la ricorrente nemmeno abbiaspecificamente dedotto in quali termini il documento rappresentato dallaNumero registro generale 2512/2021Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 24232/2026Data pubblicazione 29/07/2026ricevuta di spesa indicata in ricorso risulterebbe decisivo in proprio favore,non potendo, del resto, omettersi di considerare che, trattandosi didocumento valevole a comprovare l’avvenuta rimozione di tali benidall’appartamento di Via degli Ontani n. 7, a cura e spese dellacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], la censura, così come proposta, finisceper avere un carattere solo formale, in assenza di qualsiasi deduzioneidonea a giustificare l’illazione che, nonostante i mobili fossero statioggetto di sgombero (e non di vendita), l’inclusione di essi nella riunionefittizia e la conseguente imputazione ex se del legato avrebberosostanzialmente modificato l’esito della riduzione.Nella specie, quindi, i giudici di merito, del tutto correttamente hannoproceduto alla delibazione della fondatezza relativa alla domanda diriduzione per lesione di legittima proposta dall’attrice-appellata ed odiernaricorrente [OSCURATO:PERSONA], senza tenere conto - ai fini di un’eventualeimputazione ex se - del valore dei beni mobili formanti oggetto del legatodi cui si tratta, in ragione del fatto che: - il c.t.u. non aveva rinvenuto talibeni (e, dunque, a fortiori, non aveva potuto stimarne il valore); - lecontestazioni sollevate al riguardo dalla convenuta-appellante ed odiernaricorrente [OSCURATO:PERSONA] erano rimaste del tutto generiche; - l’odiernaricorrente, nemmeno aveva richiesto di essere ammessa a provare qualifossero tali beni e quale fosse il loro valore rilevante ai fini dellaquantificazione della lesione di legittima allegata dall’attrice ed odiernacontroricorrente a sostegno dell’azione di riduzione da essa promossa.In tal senso, dunque, la decisione risulta fondata, con tutta evidenza,su accertamenti di fatto sottratti al sindacato proprio del giudizio dilegittimità, cosicché le censure di cui si tratta (e, in particolare, quellasviluppata con il terzo motivo) si infrangono contro l’orientamentoconsolidato secondo cui il motivo di ricorso per cassazione non può mairisolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimentodel giudice di merito volta all’ottenimento di una nuova pronuncia sulfatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. civ.,Sez.

U, sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, nonché Cass. civ., Sez. 2,Numero registro generale 2512/2021Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 24232/2026Data pubblicazione 29/07/2026ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024, secondo cui, in tema di ricorsoper cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione concui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicendafattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui qualifonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio dilegittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme).Non è possibile, dunque, proporre un apprezzamento diverso ealternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui l’esame deglielementi istruttori, come la scelta di quelli ritenuti più idonei a sorreggerela motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fontedi prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello diindicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto adiscutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive,dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che,sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibilicon la decisione adottata (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24maggio 2006; conf.

Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio2014; Cass. civ., Sez.

L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014).5.- Con il quarto (e ultimo) motivo, la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliartt. 1414 e segg., nonché dell’art. 2724, n. 1) e n. 2), c.c..

Inoltre,denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., il travisamentodella prova e di documenti essenziali che, ove correttamente valutati,avrebbero determinato una decisione diversa rispetto a quella adottatadalla sentenza impugnata.Sostiene, al riguardo, che l’assunto errato da cui sarebbe partita laCorte d’Appello sarebbe quello di aver ritenuto che solo l’atto di divisionefraterna tra i coeredi di [OSCURATO:PERSONA] costituisse il presupposto dellaproprietà acquistata da [OSCURATO:PERSONA] sui beni immobili di cui questi avevadisposto in favore delle figlie.

Tuttavia, secondo la prospettazione dellaNumero registro generale 2512/2021Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 24232/2026Data pubblicazione 29/07/2026ricorrente ella avrebbe portato all’attenzione dei giudici di merito una seriedi atti valevoli a comprovare, in modo inequivocabile, i propri assunti.In particolare, non risponderebbe al vero l’affermazione secondo cuil’atto di divisione fraterna avrebbe costituito, come invece affermato apag. 11 della sentenza impugnata, «solo un progetto di contrattodivisionale, mai in seguito portato a compimento».

Al contrario, secondola ricorrente (che evidenzia di averlo precisato anche nella memoria direplica depositata in appello), non soltanto sarebbe stata data pienaesecuzione a quell’atto di divisione fraterna, ma [OSCURATO:PERSONA], proprio invirtù degli accordi con gli altri fratelli, sarebbe divenuto proprietarioesclusivo anche della residua quota di ¼ (un quarto) del fondo Bassanello.Pertanto, la circostanza che, a distanza di trent’anni e tra parti diverse,si fosse voluto perseguire l’intento di attribuzione dei beni a [OSCURATO:PERSONA](come da programma tra i coeredi di [OSCURATO:PERSONA], nonno delle odierneparti in causa), pur con parti parzialmente diverse, secondo la ricorrentenon avrebbe dovuto stupire, atteso che, sovente si verificano, in materiaimmobiliare, divergenze tra risultanze catastali, intestazioni ecc. o silasciano sopire a lungo alcune questioni successorie, per poi riprenderledopo anni e risolverle in modo definitivo.

In tale ottica, si sarebbe resanecessaria la confezione dell’atto di compravendita del 9 novembre 1989tra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri coeredi di [OSCURATO:PERSONA] (nonno delle odierniparti in causa), fermo restando che i veri acquisti in capo a [OSCURATO:PERSONA] avvenuti anteriormente all’anno 1975 e, cioè, prima dellaintroduzione della comunione legale dei beni come regime patrimonialeordinario della famiglia e quindi in proprietà esclusiva e non in regime dicomunione con la moglie.6.- Le censure risultano manifestamente inammissibili.Ed invero, com’è evidente dalle argomentazioni sviluppate a sostegnodella censura oggetto di scrutinio, così come sopra sintetizzate (e piùdiffusamente leggibili alle pagg. 20-26 del ricorso introduttivo del presentegiudizio di legittimità), la ricorrente mira a sindacare non già laricognizione del contenuto oggettivo degli elementi di prova documentaleNumero registro generale 2512/2021Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 24232/2026Data pubblicazione 29/07/2026acquisiti al giudizio di merito, ma piuttosto la ricostruzione dei fatti operatadal Tribunale di Padova prima e dalla Corte d’Appello di Venezia, poi, sullabase di tali documenti e, dunque, la valutazione di questi ultimi ai fini delladimostrazione della fondatezza degli assunti posti a sostegno delladomanda di simulazione proposta dalla medesima appellante ed odiernaricorrente con riguardo all’atto di compravendita del 9 novembre 1989.In particolare, la Corte di merito ha chiarito che: - l’accordo di divisionefraterna non contemplava l’assegnazione del fondo del Bassanello perintero a [OSCURATO:PERSONA], cosicché gli immobili in questione sarebberopervenuti per via successoria nel patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] solo per laquota di tre quarti, mentre l’acquisto dell’ulteriore quota non poteva chefarsi risalire ad un successivo negozio inter vivos; - il documento, purriportando i termini di un accordo già raggiunto nei suoi elementiessenziali e pur essendo sottoscritto da tutti i condividenti, risultava privodi data e non era stato trascritto nei registri immobiliari, cosicché, adavviso della Corte territoriale, esso si presentava come un chiaro indiziodella volontà delle parti di considerare l’atto quale un progetto di contrattodivisionale, mai in seguito portato a compimento; - deponevano a favoredi tale ricostruzione anche le successive alienazioni a terzi di parte dei benioggetto dell’accordo divisorio da parte dei coeredi, nonché la promozioneda parte di [OSCURATO:PERSONA], nell’anno 1987, di un giudizio civile avverso lasorella Margherita e gli eredi del fratello Michele rivolto ad ottenere, nonl’esecuzione del contratto di divisione non trascritto, ma il riconoscimentodell’intervenuta usucapione, con conseguente riconoscimento da partedello stesso [OSCURATO:PERSONA] del fatto che la comunione ereditaria non si erasciolta per via negoziale; ulteriore elemento a sostegno della ricostruzionepredetta era rappresentato dalla previsione nel contratto di acquisto del1989 di un prezzo versato dall’acquirente [OSCURATO:PERSONA] ai venditori, oltrealla mancata previsione in tale contratto di una clausola volta ad evitarela produzione degli effetti di cui all’art. 177 c.c. a beneficio della mogliedel predetto.

Inoltre, la Corte di merito ha precisato che la circostanza cheche i soggetti intervenuti nell’atto di compravendita del 1989 in veste diNumero registro generale 2512/2021Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 24232/2026Data pubblicazione 29/07/2026venditori avessero dichiarato nell’atto di avere sempre ritenuto i benialienati come già di proprietà del compratore, non era indicativa di unriconoscimento del fatto che l’immobile compravenduto era, in realtà, giàdi proprietà dell’acquirente, atteso che nello stesso atto era stato attestatoil pagamento di un prezzo da parte del compratore.

Peraltro, taleconvinzione dei venditori risultava collegata, secondo quanto dagli stessidichiarato, non all’accordo divisorio, ma piuttosto al possesso uti dominusesercitato da tempo sui beni da parte del compratore.Pertanto, alla stregua della congerie di elementi sopra evidenziati, laCorte di merito, diversamente da quanto opinato dall’appellante e odiernaricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha escluso l’esistenza di plurime provedocumentali valevoli a dimostrare l’accordo simulatorio o, quantomeno, afungere da principio di prova scritta ai sensi dell’art. 2724, n. 1), c.c., perdare ingresso alla prova testimoniale richiesta in primo grado e nonammessa dal Tribunale di Padova.Del resto, costituisce ius receptum l’affermazione secondo cuil’accertamento circa la sussistenza e l’idoneità di un principio di provascritta a rendere verosimile il fatto allegato, costituisceun apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità (cfr., in talsenso, Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 3869 del 26 febbraio 2004).Deve pertanto reputarsi che la violazione di legge dedotta con ilmotivo oggetto di scrutinio si ricolleghi ad una differente ricostruzione evalutazione dei fatti, frutto di una personale valutazione della ricorrenteche risulta, però, ampiamente contraddetta dagli accertamenti realizzatidalla Corte di merito (cfr., al riguardo, la già citata Cass., Sez. 2, ordinanzan. 10927 del 23 aprile 2024, secondo cui «In tema di ricorso percassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cuila parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicendafattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui qualifonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudiziodi legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento delcomplesso istruttorio nel suo insieme.»).Numero registro generale 2512/2021Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 24232/2026Data pubblicazione 29/07/2026Quanto alla censura sviluppata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5),c.p.c., oltre a quanto già sopra chiarito, è appena il caso di rilevarnel’ulteriore profilo d’inammissibilità, per evidente sussistenza di un’ipotesidi cd. doppia conformità, in quanto le ragioni addotte dalla sentenzaimpugnata a sostegno del rigetto del motivo d’appello non possonoconsiderarsi differenti da quelle sviluppate dal giudice di prime cure,avendo la Corte distrettuale confermato la ricostruzione operata dalTribunale di Padova, in punto di infondatezza della domanda disimulazione.7.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate,il ricorso deve essere respinto e la ricorrente condannata al pagamentodelle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo, in favore dellacontroricorrente.8.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano in complessivi €. 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00), di cui€. 200,00 (euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 9 luglio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 69C14 C773K)ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 47P54 G224Z),rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: GSL FNC64C57 L736A) ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultima;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1419/2020,pubblicata l’11 giugno 2020;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 9luglio 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse dellacontroricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..1.- In data 27 ottobre 2011 [OSCURATO:PERSONA] morì, lasciando quali eredi lefiglie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2512/2021Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 24232/2026Data pubblicazione 29/07/2026Con testamento olografo datato 9 febbraio 2011, pubblicato il 1°dicembre 2011, la de cuius designò sua erede universale la figlia BenoniSilvana, alla quale lasciò il contenuto del suo appartamento sito in Padova,alla Via degli Ontani n. 7 e lasciò all’altra figlia, [OSCURATO:PERSONA], la sola quotadi legittima.Alla data della morte, [OSCURATO:PERSONA] risultava titolare di un contocorrente postale, cointestato con la figlia [OSCURATO:PERSONA], sul quale eranodepositati euro 13.561,90.La de cuius, in vita, aveva effettuato due donazioni a favore della figliaBenoni Maria. Infatti, in data 22 aprile 1994, le aveva donato la nudaproprietà, trattenendo per sé l’usufrutto, della quota di 11/36 (undicitrentaseiesimi) degli immobili censiti al N.C.E.U. del Comune di Padova,mappale 147, subalterni 3-4-5-6-7 e, in data 16 aprile 2009, le aveva poidonato l’usufrutto sul mappale 147, subalterni 4-6-9.Con tali donazioni la de cuius si era spogliata dell’intero suo patrimonioimmobiliare.2.- Con atto di citazione notificato in data 2 gennaio 2013 BenoniSilvana convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Padovadeducendo che il denaro depositato sul conto corrente postale cointestatoera, per intero, di proprietà della madre e, dopo la morte di quest’ultima,era stato utilizzato dall’attrice per sostenere le spese funerarie e pagare idebiti dell’eredità. L’attrice domandò che si procedesse allo scioglimentodella comunione ereditaria, secondo le quote indicate nel testamento,previa collazione da parte della convenuta dei beni ricevuti per donazione.In via subordinata, l’attrice chiese l’accertamento della lesione dellapropria quota di legittima determinata dalle donazioni dell’anno 1994 edell’anno 2009 e la riduzione delle stesse al fine della reintegrazione dellapropria quota di riserva.La convenuta [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio contestando le avversepretese e chiedendone il rigetto.In particolare, dedusse che: - gli atti denominati donazioni del 22 aprile1994 e del 16 aprile 2009 erano frutto di simulazione; - la madre FasolatoNumero registro generale 2512/2021Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 24232/2026Data pubblicazione 29/07/2026Valeria, in realtà, non aveva voluto cedere beni di sua proprietà alla figliaMaria in quanto ella sapeva e riconosceva che quei beni erano stati perintero di proprietà del marito [OSCURATO:PERSONA], deceduto, il quale, in sedetestamentaria, li aveva destinati alla figlia Maria; - gli immobili in questioneerano originariamente del padre di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], decedutonel 1959; - alla morte di [OSCURATO:PERSONA], i figli [OSCURATO:PERSONA], BenoniMargherita e [OSCURATO:PERSONA] avevano concluso un accordo di divisione inbase al quale i beni oggetto di causa erano stati attribuiti per intero aPietro; - dovendo, poi, formalizzare questa attribuzione e al fine di risolverepossibili vertenze (avendo [OSCURATO:PERSONA] intentato una causa civile per faraccertare il suo acquisto per usucapione degli immobili, già a suo tempo alui destinati negli accordi divisionali), [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato, poi, il9 novembre 1989, con la sorella Margherita e con gli eredi del fratelloMichele, un contratto di compravendita nel quale i venditori, tra l’altro, gliavevano riconosciuto la proprietà degli immobili in questione; - giacchéBenoni Pietro era in regime di comunione legale con la moglie FasolatoValeria, i beni da lui formalmente acquistati nell’anno 1989 avevano finitoper essere attribuiti pro quota alla stessa Fasolato; - con la donazionedell’anno 1994, pertanto, [OSCURATO:PERSONA] non aveva fatto altro chericonoscere che gli immobili suddetti non erano stati acquistati dal maritonel 1989 (e quindi non erano oggetto della comunione legale) ma erano diproprietà dello stesso fin dall’anno 1959; - poiché [OSCURATO:PERSONA], con ilproprio testamento pubblicato in data 3 febbraio 1993, aveva lasciato allafiglia Maria i lotti di terreno, le case e il magazzino siti in Padova, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 28-26-24 (mentre a [OSCURATO:PERSONA] aveva lasciato una palazzinadi tre appartamenti sita in Via degli Ontani n. 7 e alla moglie unappartamento sito in Via degli Ontani n. 11 e l’usufrutto generale), FasolatoValeria, ben cosciente di non avere mai acquistato la proprietà pro quotadei detti immobili, con il negozio del 1989 aveva solo voluto riconosceretale circostanza e adempiere la volontà testamentaria del marito, senzaalcun intento di liberalità.Numero registro generale 2512/2021Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 24232/2026Data pubblicazione 29/07/2026Ciò premesso, [OSCURATO:PERSONA] domandò che: - fosse accertato chel’attrice non aveva accettato l’eredità della madre e non era sorta, quindi,alcuna comunione ereditaria; - fosse dichiarata inammissibile la domandadi riduzione spiegata dall’attrice, non avendo quest’ultima proceduto adeterminare con esattezza il valore della massa ereditaria e della quota dilegittima violata; - l’attrice fosse dichiarata tenuta a conferire percollazione alla massa il denaro prelevato dal conto postale cointestato e daun altro libretto di risparmio, acceso presso Cassa di Risparmio del Veneto,intestato alla sola de cuius; - in caso di accoglimento della domanda diriduzione dell’attrice, fosse accertata l’entità della quota di legittima a leiriservata e fosse riconosciuto alla convenuta quanto da essa speso per lamiglioria degli immobili oggetto delle donazioni; fossero rigettate ledomande relative alle donazioni del 22 aprile 1994 e del 16 aprile 2009 efosse dichiarata la simulazione dei medesimi negozi, oltre che dellacompravendita conclusa da [OSCURATO:PERSONA] in data 9 novembre 1989.Nel corso del processo di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] rinunciò all’ereditàmaterna.Disposta ed espletata c.t.u., il Tribunale di Padova, con la sentenza diprimo grado: - dichiarò valida ed efficace la rinuncia all’eredità maternarealizzata da [OSCURATO:PERSONA]; - rigettò, di conseguenza, le domande didivisione e di collazione proposte dall’attrice, non essendo sorta tra lesorelle [OSCURATO:PERSONA] alcuna comunione ereditaria; dichiarò ammissibile ladomanda di riduzione proposta da [OSCURATO:PERSONA]; - rigettò le domande disimulazione formulate da [OSCURATO:PERSONA]; - rigettò la domanda dellaconvenuta relativa alle dedotte migliorie apportate agli immobili oggettodella donazione cui si riferiva la domanda di riduzione; - operò la riunionefittizia di relictum e donatum, detratti i debiti dell’eredità, e quantificò diconseguenza la misura della lesione della quota di riserva patita da BenoniSilvana; - attribuì a [OSCURATO:PERSONA] la quota di 173/1800 degli immobilicensiti nel N.C.E.U. del Comune di Padova, al foglio 108 (poi corretto in180) mappale 103, subalterni 3-7-8-10 e nel C.T., al foglio 180, mappaleNumero registro generale 2512/2021Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 24232/2026Data pubblicazione 29/07/2026103; - condannò la convenuta alle spese di lite e ai due terzi delle spese dic.t.u..3.- La Corte d’Appello di Venezia, investita dell’impugnazione propostada [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata (n. 1419/2020, pubblicatal’11 giugno 2020), ha accolto parzialmente l’appello, disponendo che, inragione della riduzione della donazione realizzata da [OSCURATO:PERSONA] afavore di [OSCURATO:PERSONA] in data 22 aprile 1994, nella misura del 31,49%,fosse attribuita a [OSCURATO:PERSONA], ai fini della reintegrazione della quota dilegittima, la quota di 173/1800 dei singoli immobili censiti nel N.C.E.U. delComune di Padova, al foglio 180, mappale 103, subalterni 3-7-8 e porzionedel subalterno 10 corrispondente agli ex subalterni 4 e 6, nonché al C.T.del Comune di Padova, al foglio 180, mappale 103.In particolare, la Corte distrettuale ha chiarito che: - la questionerelativa all’omessa imputazione ex se di cui all’art. 564, comma 2, c.c.(dedotta con il primo motivo d’appello) del legato concernente i beni mobilicontenuti nell’appartamento abitato in vita dalla de cuius, non avevaformato oggetto, nell’ambito del giudizio di primo grado, né di specificaeccezione, da parte della convenuta-appellante a carico della qualegravava il relativo onere; in ogni caso, l’esistenza di tali beni nemmenoaveva formato oggetto di specifica dimostrazione, che avrebbe dovutoessere fornita sempre da parte della convenuta-appellante [OSCURATO:PERSONA];- andava condivisa la valutazione del Tribunale in ordine all’infondatezzadella domanda di simulazione proposta dalla convenuta-appellante BenoniMaria con riguardo all’atto di compravendita del 9 novembre 1989(intercorso tra [OSCURATO:PERSONA], quale acquirente e [OSCURATO:PERSONA] e glieredi di [OSCURATO:PERSONA], quali alienanti), nonché dell’atto di donazione del22 aprile 1994; - le prove documentali sulle quali l’appellante avevafondato la propria domanda di simulazione risultavano avere un bendiverso significato probatorio e confermavano l’infondatezza della pretesadi ritenere priva di effetti, in quanto oggetto di simulazione assoluta, lacompravendita del 9 novembre 1989; - non era dunque proponibile lavalorizzazione dei documenti indicati dall’appellante, quali principi di provaNumero registro generale 2512/2021Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 24232/2026Data pubblicazione 29/07/2026scritta ai fini dell’ammissione della prova orale; - le prove testimoniali sullequali l’appellante ha insistito erano da reputarsi inammissibili, in quantofinalizzate ad ottenere dal testimone l’interpretazione della portatagiuridica di atti negoziali o di scelte di strategia processuale (capitoli 1, 6,7, 9), concernenti circostanze irrilevanti (capitoli 2, 4, 5), attinenti a fattigià documentalmente provati (capitolo 3) o incontestati (capitolo 8).Da ultimo, la Corte di merito ha osservato che la donazione del 22aprile 1994 aveva avuto ad oggetto la quota di proprietà di 11/36 delmappale 147, subalterni 3-4-5-6-7 e che, prima di allora, [OSCURATO:PERSONA] eragià proprietaria per l’intero, in forza della successione del padre, delmappale 147, subalterno 1. Nondimeno, la descrizione catastale di taliimmobili era variata nell’anno 2009 (come evidenziato nella relazione dic.t.u.) e, in tale frangente, nel subalterno 10 erano state fuse porzioniimmobiliari già di piena proprietà di [OSCURATO:PERSONA], prima della donazione22 aprile 1994 e porzioni che erano divenute tali solo in forza delladonazione. Pertanto, oggetto della donazione, nell’attuale definizionecatastale, era da reputarsi solo una porzione del mappale 103, subalterno10, corrispondente alle sole consistenze immobiliari ai piani terra e primocioè agli ex subalterni 4-6, mentre erano da escludersi le consistenzerelative all’ex subalterno 1 e all’ex subalterno 5 (come chiarito sempredalla relazione di c.t.u.). Pertanto, la Corte d’Appello ha ritenuto di dovermodificare il capo 2 della sentenza appellata, in accoglimento della secondadomanda subordinata formulata dall’appellante [OSCURATO:PERSONA].4.- Avverso tale sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.6.- Solo quest’ultima ha depositato memoria illustrativa, ai sensidell’art. 380-bis.1. c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c., «Motivazione meramente assertiva e apparente,con riferimento alla decisione in ordine al primo motivo di impugnazioneNumero registro generale 2512/2021Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 24232/2026Data pubblicazione 29/07/2026in grado di appello, sviluppata a pagina sette e seguenti della sentenzadella Corte Territoriale; Travisamento della prova e di documentiessenziali che, ove correttamente valutati, determinano inevitabilmenteconclusioni e una decisione diversa da quella assunta in sentenza, semprecon riferimento al primo motivo di appello e al suo rigetto; Omessamotivazione sui documenti e le prove, anche presuntive,inequivocabilmente convergenti, offerte; Error in procedendo; Violazioneart. 116 c.p.c..».Sostiene, al riguardo, che erroneamente la Corte di merito avrebbereputato non provata la circostanza della presenza di beni mobilinell’appartamento di Via degli Ontani n. 7, pur menzionati dalla de cuiuse destinati a [OSCURATO:PERSONA], nonostante fosse stata prodotta in giudiziouna ricevuta di spesa relativa ad uno sgombero di beni mobili eseguitoproprio in Via degli Ontani n. 7.Evidenzia, ancora, che tale documento comproverebbe l’esistenza dimobili all’interno dell’appartamento di Via degli Ontani n. 7, beni mobiliche evidentemente rientravano nell’oggetto del legato in favoredell’odierna controricorrente [OSCURATO:PERSONA] e che non sarebbero statiimputati alla quota di riserva della predetta, come viceversa sarebbedovuto accadere in ossequio alle norme di legge, in tema di azione diriduzione, e che, altresì, non andavano obliterati nel relativo giudizio,anche in ossequio al principio generale di vicinanza della prova. Lasentenza della Corte d’Appello non si sarebbe soffermata a soppesarel’inferenza di tale documento, benché esistente agli atti, sicché ne sarebbederivata una quantificazione certamente errata e distorta, frutto dellededotte violazioni, ex art. 360, comma 1, n. 4) e n. 5), c.p.c..2.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per omessamotivazione.Sostiene, al riguardo, che tale sentenza sarebbe incorsa inun’omissione nel ragionamento presuntivo, in ordine alla concretaNumero registro generale 2512/2021Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 24232/2026Data pubblicazione 29/07/2026esistenza di mobili e suppellettili legati alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], da parte della madre [OSCURATO:PERSONA].3.- Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 564,comma 2, c.c..Sostiene, al riguardo, che la sentenza impugnata avrebbe omesso dirilevare come l’appellata, attrice in riduzione, non avesse pienamenteassolto al proprio e stringente onere probatorio, incorrendo pertanto nellaviolazione dell’art. 564, comma 2, c.c.. L’attrice in riduzione, infatti, puravendo prodotto nel giudizio di primo grado un documento dal quale sievinceva chiaramente l’esistenza, alla data di apertura della successione,di beni mobili siti nell’appartamento di Via degli Ontani n. 7, oggetto dilegato da parte della de cuius, e di cui la stessa attrice aveva pagato losgombero, non ne avrebbe imputato alla propria quota il rispettivo valore,né avrebbe provveduto ad indicarli o a fornire la prova della loro eventualeinesistenza, pur avendone specifico onere.4.- Le censure, senz’altro suscettibili di essere scrutinatecongiuntamente in ragione dell’evidente vincolo di connessione, risultanomanifestamente inammissibili.Ed invero, anzitutto non è chi non veda come la censura sviluppata exart. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. risulti inammissibile, per evidentesussistenza di un’ipotesi di cd. doppia conformità, in quanto le ragioniaddotte dalla sentenza impugnata a sostegno del rigetto del motivod’appello non possono considerarsi differenti da quelle sviluppate dalgiudice di prime cure, avendo la Corte distrettuale confermato laricostruzione operata dal Tribunale di Padova, in punto di mancatadimostrazione dell’esistenza dei beni mobili di cui si tratta e diconseguente impossibilità di determinarne il valore, da imputare allaquota di riserva della legittimaria [OSCURATO:PERSONA].Deve, infatti, ribadirsi il principio secondo cui «Nell’ipotesi di"doppia conforme", prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorsoper cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. èNumero registro generale 2512/2021Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 24232/2026Data pubblicazione 29/07/2026inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.» (Cass., Sez. 3,ordinanza n. 5947 del 28 febbraio 2023).Né, del resto, può trascurarsi il principio secondo cui «Ricorre l’ipotesidi «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., conconseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fattidecisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisionedi secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado,ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iterlogico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa,non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulterioriper rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice.»(Cass., Sez. 2, ordinanza n. 7724 del 9 marzo 2022, Rv. 664193-01).Quanto alle ulteriori censure, non è chi non veda come queste ultimenon si confrontino con la motivazione della sentenza impugnata, dallaquale risulta piuttosto agevole desumere che: - la questione relativa allalesione di legittima subita da [OSCURATO:PERSONA] fosse stata incentrata,nell’ambito del giudizio di primo grado, sull’asserita errata identificazionee descrizione dei beni oggetto delle donazioni fatte dalla de cuiusall’odierna ricorrente e sulle pretese donazioni di cui avrebbe beneficiatola stessa [OSCURATO:PERSONA], mentre, per il resto, le contestazioni sollevateda [OSCURATO:PERSONA] erano rimaste del tutto generiche; - sempre nel corso delgiudizio di primo grado, la ricorrente non aveva chiesto di provare nonsoltanto che l’oggetto del lascito testamentario a favore di [OSCURATO:PERSONA], cioè, i beni contenuti nell’appartamento ove viveva [OSCURATO:PERSONA],esistevano ed erano identificabili con certezza, ma anche e soprattutto cheessi avessero, alla data di apertura della successione di [OSCURATO:PERSONA],un valore economico rilevante ai fini della quantificazione della lesioneallegata dall’odierna controricorrente [OSCURATO:PERSONA].Aggiungasi, peraltro, come, in tale ottica, la ricorrente nemmeno abbiaspecificamente dedotto in quali termini il documento rappresentato dallaNumero registro generale 2512/2021Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 24232/2026Data pubblicazione 29/07/2026ricevuta di spesa indicata in ricorso risulterebbe decisivo in proprio favore,non potendo, del resto, omettersi di considerare che, trattandosi didocumento valevole a comprovare l’avvenuta rimozione di tali benidall’appartamento di Via degli Ontani n. 7, a cura e spese dellacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], la censura, così come proposta, finisceper avere un carattere solo formale, in assenza di qualsiasi deduzioneidonea a giustificare l’illazione che, nonostante i mobili fossero statioggetto di sgombero (e non di vendita), l’inclusione di essi nella riunionefittizia e la conseguente imputazione ex se del legato avrebberosostanzialmente modificato l’esito della riduzione.Nella specie, quindi, i giudici di merito, del tutto correttamente hannoproceduto alla delibazione della fondatezza relativa alla domanda diriduzione per lesione di legittima proposta dall’attrice-appellata ed odiernaricorrente [OSCURATO:PERSONA], senza tenere conto - ai fini di un’eventualeimputazione ex se - del valore dei beni mobili formanti oggetto del legatodi cui si tratta, in ragione del fatto che: - il c.t.u. non aveva rinvenuto talibeni (e, dunque, a fortiori, non aveva potuto stimarne il valore); - lecontestazioni sollevate al riguardo dalla convenuta-appellante ed odiernaricorrente [OSCURATO:PERSONA] erano rimaste del tutto generiche; - l’odiernaricorrente, nemmeno aveva richiesto di essere ammessa a provare qualifossero tali beni e quale fosse il loro valore rilevante ai fini dellaquantificazione della lesione di legittima allegata dall’attrice ed odiernacontroricorrente a sostegno dell’azione di riduzione da essa promossa.In tal senso, dunque, la decisione risulta fondata, con tutta evidenza,su accertamenti di fatto sottratti al sindacato proprio del giudizio dilegittimità, cosicché le censure di cui si tratta (e, in particolare, quellasviluppata con il terzo motivo) si infrangono contro l’orientamentoconsolidato secondo cui il motivo di ricorso per cassazione non può mairisolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimentodel giudice di merito volta all’ottenimento di una nuova pronuncia sulfatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. civ.,Sez. U, sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, nonché Cass. civ., Sez. 2,Numero registro generale 2512/2021Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 24232/2026Data pubblicazione 29/07/2026ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024, secondo cui, in tema di ricorsoper cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione concui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicendafattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui qualifonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio dilegittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme).Non è possibile, dunque, proporre un apprezzamento diverso ealternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui l’esame deglielementi istruttori, come la scelta di quelli ritenuti più idonei a sorreggerela motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fontedi prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello diindicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto adiscutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive,dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che,sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibilicon la decisione adottata (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24maggio 2006; conf. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio2014; Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014).5.- Con il quarto (e ultimo) motivo, la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliartt. 1414 e segg., nonché dell’art. 2724, n. 1) e n. 2), c.c.. Inoltre,denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., il travisamentodella prova e di documenti essenziali che, ove correttamente valutati,avrebbero determinato una decisione diversa rispetto a quella adottatadalla sentenza impugnata.Sostiene, al riguardo, che l’assunto errato da cui sarebbe partita laCorte d’Appello sarebbe quello di aver ritenuto che solo l’atto di divisionefraterna tra i coeredi di [OSCURATO:PERSONA] costituisse il presupposto dellaproprietà acquistata da [OSCURATO:PERSONA] sui beni immobili di cui questi avevadisposto in favore delle figlie. Tuttavia, secondo la prospettazione dellaNumero registro generale 2512/2021Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 24232/2026Data pubblicazione 29/07/2026ricorrente ella avrebbe portato all’attenzione dei giudici di merito una seriedi atti valevoli a comprovare, in modo inequivocabile, i propri assunti.In particolare, non risponderebbe al vero l’affermazione secondo cuil’atto di divisione fraterna avrebbe costituito, come invece affermato apag. 11 della sentenza impugnata, «solo un progetto di contrattodivisionale, mai in seguito portato a compimento». Al contrario, secondola ricorrente (che evidenzia di averlo precisato anche nella memoria direplica depositata in appello), non soltanto sarebbe stata data pienaesecuzione a quell’atto di divisione fraterna, ma [OSCURATO:PERSONA], proprio invirtù degli accordi con gli altri fratelli, sarebbe divenuto proprietarioesclusivo anche della residua quota di ¼ (un quarto) del fondo Bassanello.Pertanto, la circostanza che, a distanza di trent’anni e tra parti diverse,si fosse voluto perseguire l’intento di attribuzione dei beni a [OSCURATO:PERSONA](come da programma tra i coeredi di [OSCURATO:PERSONA], nonno delle odierneparti in causa), pur con parti parzialmente diverse, secondo la ricorrentenon avrebbe dovuto stupire, atteso che, sovente si verificano, in materiaimmobiliare, divergenze tra risultanze catastali, intestazioni ecc. o silasciano sopire a lungo alcune questioni successorie, per poi riprenderledopo anni e risolverle in modo definitivo. In tale ottica, si sarebbe resanecessaria la confezione dell’atto di compravendita del 9 novembre 1989tra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri coeredi di [OSCURATO:PERSONA] (nonno delle odierniparti in causa), fermo restando che i veri acquisti in capo a [OSCURATO:PERSONA] avvenuti anteriormente all’anno 1975 e, cioè, prima dellaintroduzione della comunione legale dei beni come regime patrimonialeordinario della famiglia e quindi in proprietà esclusiva e non in regime dicomunione con la moglie.6.- Le censure risultano manifestamente inammissibili.Ed invero, com’è evidente dalle argomentazioni sviluppate a sostegnodella censura oggetto di scrutinio, così come sopra sintetizzate (e piùdiffusamente leggibili alle pagg. 20-26 del ricorso introduttivo del presentegiudizio di legittimità), la ricorrente mira a sindacare non già laricognizione del contenuto oggettivo degli elementi di prova documentaleNumero registro generale 2512/2021Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 24232/2026Data pubblicazione 29/07/2026acquisiti al giudizio di merito, ma piuttosto la ricostruzione dei fatti operatadal Tribunale di Padova prima e dalla Corte d’Appello di Venezia, poi, sullabase di tali documenti e, dunque, la valutazione di questi ultimi ai fini delladimostrazione della fondatezza degli assunti posti a sostegno delladomanda di simulazione proposta dalla medesima appellante ed odiernaricorrente con riguardo all’atto di compravendita del 9 novembre 1989.In particolare, la Corte di merito ha chiarito che: - l’accordo di divisionefraterna non contemplava l’assegnazione del fondo del Bassanello perintero a [OSCURATO:PERSONA], cosicché gli immobili in questione sarebberopervenuti per via successoria nel patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] solo per laquota di tre quarti, mentre l’acquisto dell’ulteriore quota non poteva chefarsi risalire ad un successivo negozio inter vivos; - il documento, purriportando i termini di un accordo già raggiunto nei suoi elementiessenziali e pur essendo sottoscritto da tutti i condividenti, risultava privodi data e non era stato trascritto nei registri immobiliari, cosicché, adavviso della Corte territoriale, esso si presentava come un chiaro indiziodella volontà delle parti di considerare l’atto quale un progetto di contrattodivisionale, mai in seguito portato a compimento; - deponevano a favoredi tale ricostruzione anche le successive alienazioni a terzi di parte dei benioggetto dell’accordo divisorio da parte dei coeredi, nonché la promozioneda parte di [OSCURATO:PERSONA], nell’anno 1987, di un giudizio civile avverso lasorella Margherita e gli eredi del fratello Michele rivolto ad ottenere, nonl’esecuzione del contratto di divisione non trascritto, ma il riconoscimentodell’intervenuta usucapione, con conseguente riconoscimento da partedello stesso [OSCURATO:PERSONA] del fatto che la comunione ereditaria non si erasciolta per via negoziale; ulteriore elemento a sostegno della ricostruzionepredetta era rappresentato dalla previsione nel contratto di acquisto del1989 di un prezzo versato dall’acquirente [OSCURATO:PERSONA] ai venditori, oltrealla mancata previsione in tale contratto di una clausola volta ad evitarela produzione degli effetti di cui all’art. 177 c.c. a beneficio della mogliedel predetto. Inoltre, la Corte di merito ha precisato che la circostanza cheche i soggetti intervenuti nell’atto di compravendita del 1989 in veste diNumero registro generale 2512/2021Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 24232/2026Data pubblicazione 29/07/2026venditori avessero dichiarato nell’atto di avere sempre ritenuto i benialienati come già di proprietà del compratore, non era indicativa di unriconoscimento del fatto che l’immobile compravenduto era, in realtà, giàdi proprietà dell’acquirente, atteso che nello stesso atto era stato attestatoil pagamento di un prezzo da parte del compratore. Peraltro, taleconvinzione dei venditori risultava collegata, secondo quanto dagli stessidichiarato, non all’accordo divisorio, ma piuttosto al possesso uti dominusesercitato da tempo sui beni da parte del compratore.Pertanto, alla stregua della congerie di elementi sopra evidenziati, laCorte di merito, diversamente da quanto opinato dall’appellante e odiernaricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha escluso l’esistenza di plurime provedocumentali valevoli a dimostrare l’accordo simulatorio o, quantomeno, afungere da principio di prova scritta ai sensi dell’art. 2724, n. 1), c.c., perdare ingresso alla prova testimoniale richiesta in primo grado e nonammessa dal Tribunale di Padova.Del resto, costituisce ius receptum l’affermazione secondo cuil’accertamento circa la sussistenza e l’idoneità di un principio di provascritta a rendere verosimile il fatto allegato, costituisceun apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità (cfr., in talsenso, Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 3869 del 26 febbraio 2004).Deve pertanto reputarsi che la violazione di legge dedotta con ilmotivo oggetto di scrutinio si ricolleghi ad una differente ricostruzione evalutazione dei fatti, frutto di una personale valutazione della ricorrenteche risulta, però, ampiamente contraddetta dagli accertamenti realizzatidalla Corte di merito (cfr., al riguardo, la già citata Cass., Sez. 2, ordinanzan. 10927 del 23 aprile 2024, secondo cui «In tema di ricorso percassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cuila parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicendafattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui qualifonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudiziodi legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento delcomplesso istruttorio nel suo insieme.»).Numero registro generale 2512/2021Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 24232/2026Data pubblicazione 29/07/2026Quanto alla censura sviluppata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5),c.p.c., oltre a quanto già sopra chiarito, è appena il caso di rilevarnel’ulteriore profilo d’inammissibilità, per evidente sussistenza di un’ipotesidi cd. doppia conformità, in quanto le ragioni addotte dalla sentenzaimpugnata a sostegno del rigetto del motivo d’appello non possonoconsiderarsi differenti da quelle sviluppate dal giudice di prime cure,avendo la Corte distrettuale confermato la ricostruzione operata dalTribunale di Padova, in punto di infondatezza della domanda disimulazione.7.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate,il ricorso deve essere respinto e la ricorrente condannata al pagamentodelle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo, in favore dellacontroricorrente.8.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano in complessivi €. 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00), di cui€. 200,00 (euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 9 luglio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
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