CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2024
Cassazione n. 18728/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n. 03863/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Parma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 5144/2018 depositata il 05/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate propone istanza di correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 5144/2018 depositata il 05/03/2018 con la quale è stato accolto il ricorso dell’Agenzia avverso la sentenza n. 2596/6/16 emessa il 3/10/2016 e pubblicata il 14/10/2016 dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] Bologna, Sezione 6^, tra l’Agenzia medesima e la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], per il giudizio elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sito in Parma in [OSCURATO:PERSONA], 7. 2. Deduce l’Agenzia delle Entrate che - per mero errore materiale - nella epigrafe veniva indicato il nome di [OSCURATO:PERSONA], come intimato in luogo della reale intimata [OSCURATO:PERSONA], parte del procedimento svoltosi innanzi alla CTR di Bologna e del successivo giudizio di cassazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto rituale notifica del ricorso per correzione dell’errore materiale. 4. E’ stata fissata udienza camerale e [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Considerato che: 1. In effetti l’ordinanza di questa Corte n. 5144/2018 depositata il 05/03/2018 con la quale è stato accolto il ricorso dell’Agenzia avverso la sentenza n. 2596/6/16 emessa il 3/10/2016 e pubblicata il 14/10/2016 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, Sezione 6^, tra l’Agenzia medesima e la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] indica per mero errore materiale alla pagina 1, rigo 18, nella epigrafe quale parte intimata il nome di [OSCURATO:PERSONA] in luogo del nome corretto della parte intimata [OSCURATO:PERSONA]. 2.Si tratta di errore materiale emendabile ai sensi degli articoli 287e 391 - bis cod. proc. civ. (Cass. civ., Sez. VI – II, 22/06/2020, n. 12187) sicché il ricorso va accolto con correzione dell’errore materiale dovendosi sostituire alla pagina 1, rigo 18, nell’epigrafe dell’ordinanza indicata il nome di [OSCURATO:PERSONA] con il nome correttodi [OSCURATO:PERSONA]. 3. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presente procedimento(Cass. civ., Sez. VI – II, 17/09/2013, n. 21213). P.Q.M. La Corte, visto l’art. 391-bis cod. proc. civ. dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n. 5144/2018 depositata il 05/03/2018 sostituendo a pagina 1, rigo 18, le parole «[OSCURATO:PERSONA]» alle parole «[OSCURATO:PERSONA]»; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza, ivi compresa l’annotazione della presente ordinanza sull’originale del provvediment