CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35516/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 17 settembre 2020, con cui .[OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di euro trecentonove di multa in relazione al reato ex art. 590 cod. pen. di cui al capo A) e di mesi sei di reclusione in relazione al reato ex art. 189 C.d.S. di cui al capo B). 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione per omessa valutazione degli elementi difensivi in rela- zione al reato di cui al capo B), dai quali emergeva che il Santaniello era rimasto a discutere per dieci minuti con la denunciante e che in realtà non si era dato alla fuga. La persona offesa non aveva evidenziato un proprio malessere fisico e, solo dopo l'allontanamento del Santaniello dal luogo del sinistro, aveva contattato il fratello e non i soccorsi. Non si era realizzata, pertanto, una situazione che rendesse necessario l'intervento dell'imputato. 2.2. Violazione di legge per difetto del dolo del reato di cui al capo B), come emergeva dall'analisi delle vicende riportate al paragrafo precedente e dalla totale assenza di motivazione nella sentenza impugnata in ordine a tale situazione. 2.3. Con nota dell'8 febbraio 2023, la difesa del Santaniello deduce l'insussi- stenza dei presupposti per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e chiede la trasmis- sione del procedimento alla Sezione ordinaria. 3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento ad entrambi i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione logica, la Corte territoriale ha fatto corretto uso dei principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, C.d.S. è reato omissivo di pericolo che impone all'a- gente di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consi- stenza (Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, Mancini, Rv. 223499; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 6, n. 21414 del 16/02/2010, Ca- sule, Rv. 247369). L'accertamento sull'esistenza del dolo, pertanto, va compiuto in relazione al mo- mento in cui l'agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal mede- simo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono es- sere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro (Sez. 2, n. 42744 del 22/09/2021, Capasso, Rv. 282294; Sez. 4, n. 5510 del 12/12/2012, dep. 2013, Meta, Rv. 254667; Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, Mancini, Rv. 223500). Nella sentenza impugnata si è dato conto della circostanza che il Santaniello, dopo essersi fermato, aveva mantenuto un atteggiamento elusivo, finalizzato a non consentire la propria identificazione, ostile, non costruttivo e non collaborativo verso l'altro utente della strada, disinteressandosi delle sue sorti. La difesa dell'imputato offre una diversa ricostruzione fattuale della vicenda, senza confrontarsi con l'articolata descrizione degli eventi riportata nella sentenza impugnata e senza fornire supporti documentali alla propria tesi alternativa, in viola- zione del principio di autosufficienza del ricorso. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così d