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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27828/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 14023 / 20 22 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 5145/14/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 27 maggio 2021 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26 settembre2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo il provvedimento di diniego che l’amministrazione finanziaria aveva opposto alla sua domanda di rimborso dell’Irap versata per gli anni di imposta 2000 e 2001; la Commissione adìta accolse il ricorso; il successivo appello, proposto dall’Amministrazione, fu dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in quanto proposto dopo la scadenza del termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ.; la sentenza d’appello è impugnata dall’Amministrazione con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo; l’intimato non ha svolto difese.

Considerato che: l’unico mezzo di ricorso denunzia violazione degli artt. 51 e 38, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, dell’art.327 cod. proc. civ. e degli artt. 46, comma 17, e 58, comma 1, della l. n. 69/2009; l’Agenzia delle entrate osserva che il rilievo di tardività dell’appello è stato operato dalla CTR sull’erroneo presupposto dell’applicabilità alla fattispecie dell’art. 327 cod. proc. civ. nel testo novellato per effetto della l. n. 69/2009, che prevede un termine semestrale in luogo di quello annuale previgente; la censura è fondata; la modifica dell'art. 327 c od . p roc . c iv . – introdotta dalla l. n. 69/2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine a nnuale – è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009 ; il presente giudizio è stato introdotto – come si evince dalla lettura degli atti, consentita dalla deduzione di un error in procedendo– con atto notificato il 14 giugno 2004; allo stesso, pertanto, si applica l’art. 327 cod. proc. civ. nella previgente formulazione; dal che deve inferirsi la tempestività dell’appello, introdotto prima del decorso di un anno dal deposito della sentenza di primo grado; la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice a quoaffinché decida conformandosi all’indicato principio e liquidando, altresì, le spese del presente giudizio P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria della Sicilia anche per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 14023 / 20 22 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 5145/14/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 27 maggio 2021 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26 settembre2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo il provvedimento di diniego che l’amministrazione finanziaria aveva opposto alla sua domanda di rimborso dell’Irap versata per gli anni di imposta 2000 e 2001; la Commissione adìta accolse il ricorso; il successivo appello, proposto dall’Amministrazione, fu dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in quanto proposto dopo la scadenza del termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ.; la sentenza d’appello è impugnata dall’Amministrazione con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo; l’intimato non ha svolto difese. Considerato che: l’unico mezzo di ricorso denunzia violazione degli artt. 51 e 38, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, dell’art.327 cod. proc. civ. e degli artt. 46, comma 17, e 58, comma 1, della l. n. 69/2009; l’Agenzia delle entrate osserva che il rilievo di tardività dell’appello è stato operato dalla CTR sull’erroneo presupposto dell’applicabilità alla fattispecie dell’art. 327 cod. proc. civ. nel testo novellato per effetto della l. n. 69/2009, che prevede un termine semestrale in luogo di quello annuale previgente; la censura è fondata; la modifica dell'art. 327 c od . p roc . c iv . – introdotta dalla l. n. 69/2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine a nnuale – è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009 ; il presente giudizio è stato introdotto – come si evince dalla lettura degli atti, consentita dalla deduzione di un error in procedendo– con atto notificato il 14 giugno 2004; allo stesso, pertanto, si applica l’art. 327 cod. proc. civ. nella previgente formulazione; dal che deve inferirsi la tempestività dell’appello, introdotto prima del decorso di un anno dal deposito della sentenza di primo grado; la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice a quoaffinché decida conformandosi all’indicato principio e liquidando, altresì, le spese del presente giudizio P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria della Sicilia anche per
Sentenza Cassazione n. 27828/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris