CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24347/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (2.„[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ha riformato la sentenza di assoluzione resa dal Tribunale di Terni, ritenendolo responsabile dei delitti di violenza privata e danneggiamento e condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge per non essere stata rilevata l'aspecificità dell'appello proposto dal Procuratore Generale, è manifestamente infondato, atteso che l'atto di appello risulta sufficientemente specifico poiché valorizza e illustra i precisi elementi che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione e che avrebbero condotto, ad avviso del Procuratore generale appellante, a una valutazione diversa e non illogica; - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti, rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Invero, il motivo, pur contestando la mancanza di una motivazione rafforzata, non pone a confronto le sentenze di primo e secondo grado, bensì contesta la valutazione delle prove per come effettuata dalla Corte d'appello, così sconfinando nel fatto, operazione questa vietata in sede di legittimità. Sul punto si sottolinea che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M