CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 45139/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza del 19 dicembre 2017 del Tribunale di Pescara che aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di truffa e sostituzione di persona e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. La Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per il reato di truffa per difetto di querela e ha rideterminato la pena per il reato di sostituzione di persona. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sostenendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato le prove, sia orali che documentali. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la carenza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena sostenendo che molti dei suoi precedenti penali riguardano reati ormai estinti per essere decorsi più di cinque anni dalla loro commissione. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che «attaccano» la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). 4. Il secondo motivo è inammissibile, atteso che i precedenti penali del ricorrente non consentivano l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.Difatti, quanto al termine quinquennale di cui all'art. 167 cod. pen., l'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod. pen. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Mkarrem, Rv. 277457). Relativamente al termine quinquennale previsto dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., esso decorre dalla irrevocabilità della sentenza di applicazione di pena e nel caso di specie il termine non era ancora decorso, in relazione alle pronunce divenute irrevocabili negli anni 2007, 2010 e 2011. Stante la manifesta infondatezza dell'istanza di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, il motivo di ricorso risulta inammissibile. In tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]\isstche