CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26213/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 24.11.2023, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale della stessa città che, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] Aurelia responsabile del reato di tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e l'ha condannata alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione. 1.1. Secondo quanto accertato dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e della consulenza disposta dal Pubblico ministero, in 1 A/ 2 data 8 agosto 2022 l'imputata aveva colpito al torace il coinquilino [OSCURATO:PERSONA] con un coltello da cucina, procurandogli - secondo quanto risultato dal referto medico - un «pneumotorace con ferita aperta e lieve falda con versamento pleurico, con compromissione di almeno un parametro vitale e prognosi riservata». La prognosi era poi stata sciolta in 20 giorni. La Corte territoriale ha valutato come inverosimile la versione dell'accaduto fornita da [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva sostenuto che era stato Carstescu ad aggredirla, afferrandola ad una spalla mentre lei aveva un coltello in mano con il quale, girandosi, lo avrebbe ferito. 1.2. La Corte territoriale ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi del delitto di tentato omicidio, in considerazione della idoneità degli atti posti in essere a cagionare la morte della persona offesa, avendo l'imputata utilizzato un mezzo adeguato, e cioè un coltello da cucina con lama di 20 cm., ed essendo la volontà omicidiaria resa palese dalla zona del corpo attinta, il torace, e dalla direzione da cui era stato inferto il colpo, trovandosi [OSCURATO:PERSONA] di fronte alla vittima. I giudici di appello hanno inoltre confermato l'insussistenza di elementi utili ai fini della concessione delle attenuanti generiche, tenuto anche conto del comportamento processuale dell'imputata, la quale aveva negato il fatto, attribuendo anzi alla vittima la responsabilità del ferimento. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] Aurelia ha proposto ricorso per cassazione proponendo due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 582 e 590 cod. pen., o manifesta illogicità della motivazione. Oltre ad affermare che il fatto sarebbe avvenuto in maniera estemporanea nel corso di una discussione durante i preparativi per la cena, e che il coinquilino si era avvicinato alla ricorrente con fare minaccioso, la difesa osserva come l'assenza di volontà omicidiaria emergerebbe dal comportamento tenuto dalla stessa, la quale aveva immediatamente chiamato i soccorsi e tamponato la ferita riportata dalla vittima. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 62, n. 2, 62-bis e 133 cod. pen. La mancata concessione delle attenuanti richieste con l'appello è stata giustificata dalla sentenza impugnata in ragione del comportamento processuale dell'imputata, che avrebbe negato il fatto. Tuttavia, i giudici non avrebbero tenuto conto dell'età, prossima ai 60 anni, nonché del lavoro di badante presso un centro per anziani svolto dalla stessa che attesterebbe il suo carattere mite. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 2 [OSCURATO:PERSONA] in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. Il primo motivo è infondato. La Corte territoriale ha compiutamente e adeguatamente valutato gli elementi di fatto ritenuti rilevanti ai fini della qualificazione della condotta in termini di delitto tentato, ritenendo che la volontà omicidiaria dell'imputata doveva evincersi dal mezzo, assolutamente idoneo, utilizzato per colpire la vittima, trattandosi di coltello da cucina con lama lunga 20 cm., nonché dalla posizione ravvicinata e frontale rispetto alla vittima. La versione dei fatti data dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha affermato di essersi difesa dall'aggressione del coinquilino, è stata ritenuta inattendibile perché sconfessata dalla dinamica degli accadimenti, risultante dalle caratteristiche della ferita riportata dalla persona offesa, come documentata nel referto medico e dalla consulenza del PM e che attestavano la direzione frontale del colpo inferto, incompatibile con la prospettazione difensiva, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe colpito Carstescu girandosi, perché aggredita da costui. A fronte della valutazione puntuale e coerente operata dai giudici di appello, le censure prospettate dalla ricorrente mirano a chiedere a questa Corte una rivalutazione dei fatti non consentita in questa sede. Invero, il compito del giudice di legittimità non consiste nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma si sostanzia esclusivamente nel fatto di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n, 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Moro G, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Pertanto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). Nel caso di specie, i giudici di appello hanno fornito una valutazione analitica e autonoma dei profili evidenziati con l'impugnazione, sicché la motivazione risulta esaustiva e va esente dalle censure proposte.3. Secondo motivo, il quale si appunta sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti, è fondato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (ex plurimis Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 - 01). Si è anche affermato che è la valutazione di meritevolezza che necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Nel caso in esame, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata dalla Corte territoriale in ragione della condotta processuale di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha negato il fatto ascrittole, tentando di scaricare la responsabilità sulla persona offesa. Tuttavia, i giudici di appello nel valutare il comportamento dell'imputata, hanno del tutto omesso di tener conto di quanto accertato dalla stessa sentenza impugnata e, specificamente, del fatto che, pur dopo aver colpito Carstescu, ella gli aveva prestato soccorso, tamponando la ferita e chiamando i soccorsi. Tale omessa valutazione impone l'annullamento sul punto della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. C