CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2024
Cassazione n. 18986/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione «per avere elevato nella fattispecie incriminal:rice un fatto storico privo di rilevanza», non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2-3); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il secondo motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della desistenza attiva ovvero del tentativo, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pagg. 1-2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che, ciò nondimeno, il motivo è altresì manifestamente infondato involgendo doglianze in punto di mero fatto; osservato che il terzo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla costruzione della recinzione da parte del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato che il quarto motivo, con cui si lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato poiché pone delle censure di fatto a base dell'eccezione di prescrizione, la quale è stata esclusa dai giudici del merito, che hanno correttamente ricostruito in permanenza la occupazione del ricorrente, in assenza di atti interruttivi della consumazione riferibili alla sentenza di primo grado - si veda pag. 3 della sent. impugnata - (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, PMT, Rv. 277019-01); ritenuto che l'ultimo motivo, con cui si lamenta la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pagg. 1-2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente il 26 febbraio 2024 che, reiterando in ordine alla permanenza della condotta, al fine di individuare un diverso dies a quo del termine di prescrizione del reato, ed in relazione al vizio di omessa motivazione sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, nulla aggiunge al fine di superare le suddette cause di inammissibilità; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]