CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 08355/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 17/02/2025 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la efficace sussistenza della recidiva infraquinquiennale, per come argomentata in grado di appello sulla base dell’apprezzamento del precedente penale recente (per quanto non specifico), non tiene conto che la sintesi contratta, ma efficace, della motivazione si giustifica in ragione della natura meramente assertiva del motivo di appello speso in tema di recidiva, con il quale si chiedeva semplicemente (senza argomentarne il perché) di escluderla; che l'aspecificità di questo motivo di gravame non comportava alcun onere motivazionale sul punto a carico della Corte, poichè la sua sostanziale inammissibilità precludeva l'effetto devolutivo; che la Corte d’appello barese ha respinto la generica richiesta di escludere la recidiva valorizzando il precedente per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), e quindi valorizzando tale esperienza anteatta in relazione al fatto per cui si procede; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 Il Consigliere