CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 13806/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 020F8E6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';Motivi della decisione 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale di Livorno del 13 febbraio 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 8000,00 di multa in ordine al reato di cui agli art. 73, comma IV, d.P.R. n.309 del 1990. Il ricorrente, per mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente alle aggravanti e alla recidiva. 2. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. 2.1. Con riferimento al primo motivo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale oc-casionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante signifi-cativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838, Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2567131Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). I giudici di merito, nel pieno rispetto dei principi sopra esposti, hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l'imputato, al momento della commissione del reato per cui si procede, risultava gravato da plurimi precedenti ed aveva continuato ad agire nella illiceità, senza che le condanne riportate avessero pro-dotto alcun effetto dissuasivo, dimostrando così una spiccata tendenza criminale. 2.2. Venendo al secondo motivo, si osserva che la Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l'onere motivazionale che impedisce un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Invero, deve rilevarsi che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di 2legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei para-metri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (ex multis, Sez. 5 - n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 02). Nel caso in esame i giudici di merito, con ragionamento congruo e non illogico, prendono in considerazione la personalità dell'imputato, particolarmente incline alla trasgressione dei precetti, nonché l'ingente quantità di stupefacente trovato in suo possesso (65,592 kg. lordi). Di conseguenza, la Corte territoriale ha ritenuto motivatamente di negarle sul rilievo che nessun elemento positivo è stato a tal fine rilevato. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricor-rente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.Mmende. Così deciso in Roma il 24 marzo 2026 Il Consigliere estensore nte i Lc redana ccichè Don erranti Lufrt 3