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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 40974/2021

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ente Rep.

ORDINANZA GUal-ItOq;‘0 sul ricorso iscritto al numero 25176 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60D20 G273V) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56C11 F461D) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])1 in persona dell'amministratore delega- to, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70H08 L219U) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA]) -controricorrente- nonché HORNBOSTEL Federico (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63T05 G224G) LACORTE Angelo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70A06 B809X) ZAMBERLAN Michela (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66A54 L840Q) -intimati- per la cassazione della sentenza della Suprema Corte di Cas- sazione n. 17937/2019, pubblicata in data 4 luglio 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 17 giugno 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 25176/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 4 [OSCURATO:PERSONA] (che dichiara di agire anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA] ed interventore adesivo autonomo di [OSCURATO:SOCIETA].) chiede la revocazione per errore di fatto, ai sensi degli artt. 395 n. 4 e 391 bis c.p.c, sulla base di un unico motivo, dell'ordinanza n. 17937 di questa Corte Su- prema, pubblicata in data 4 luglio 2019, con la quale è stato rigettato il suo ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 146/2017 della Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, pubblicata in data 15 dicembre 2017.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 391 bis e 380 bis c.p.c., su proposta del re- latore, che ha ritenuto il ricorso destinato ad essere dichiarato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con l'unico motivo del ricorso per revocazione (non rubrica- to), il ricorrente censura l'ordinanza impugnata in relazione al- la decisione del quarto motivo del suo ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 146/2017 della Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano.

Sostiene che la Corte di Cassazione avrebbe respinto il sud- detto motivo di ricorso (con il quale era stato denunziato l'«omesso esame, ex art. 360, c. 1, n. 5, di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti circa l'eccepita nullità/annullabilità della fideiussione/contratto autonomo di garanzia») in quanto, per errore di fatto, avrebbe Ric. n. 25176/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 4 «presupposto l'inesistenza di prove liquide della condotta do- losa della garantita-concedente che in realtà esistono e sono connotate da incontrovertibilità».

La censura è inammissibile.

La Corte di Cassazione, nella decisione impugnata, con riguar- do al quarto motivo del ricorso dello Hornbostel, ha in primo luogo osservato che, nonostante esso fosse diversamente ru- bricato, in realtà con tale motivo era stata nella sostanza de- nunziata una omessa pronuncia su una eccezione.

Ha poi osservato che tale censura era infondata, in quanto la corte di appello aveva «implicitamente risposto - in senso ne- gativo - all'eccezione di nullità o annullabilità della garanzia laddove (a pag. 30) ha affermato l'insussistenza di "qualsiasi prova liquida della condotta asseritamente dolosa della conce- dente", costituente il necessario presupposto del vizio che avrebbe inficiato il rilascio della garanzia» Il ricorrente non contesta la qualificazione (in termini di omes- sa pronuncia su una eccezione) data dalla Corte di Cassazione alla sua censura, né (almeno non in modo adeguatamente specifico) il rilievo di quest'ultima secondo cui la corte di ap- pello aveva in realtà pronunciato implicitamente sulla sua ec- cezione, rigettandola: si limita, nella sostanza, a sostenere che sussistevano le "prove liquide" della condotta dolosa della garantita-concedente.

In tal modo, peraltro, per un verso mostra di non cogliere adeguatamente l'effettiva ratio decidendi alla base dell'ordinanza impugnata, per altro verso di fatto finisce per censurare la sentenza di secondo grado (oltretutto per una questione attinente alla valutazione delle prove, il che non è ammissibile in sede di ricorso per cassazione) e non la deci- sione di legittimità.

Il presente ricorso non può ritenersi dunque rientrare nel pa- radigma di cui al combinato disposto degli artt. 395, comma Ric. n. 25176/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 4 1, n. 4, c.p.c. e 391 bis, comma 1, c.p.c. e va pertanto dichia- rato inammissibile.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del presente giudizio si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso per revocazione; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi C 8.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, della Corte di Cassazione in data 17 giugno 2021.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep. ORDINANZA GUal-ItOq;‘0 sul ricorso iscritto al numero 25176 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60D20 G273V) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56C11 F461D) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])1 in persona dell'amministratore delega- to, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70H08 L219U) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA]) -controricorrente- nonché HORNBOSTEL Federico (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63T05 G224G) LACORTE Angelo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70A06 B809X) ZAMBERLAN Michela (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66A54 L840Q) -intimati- per la cassazione della sentenza della Suprema Corte di Cas- sazione n. 17937/2019, pubblicata in data 4 luglio 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 17 giugno 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 25176/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 4 [OSCURATO:PERSONA] (che dichiara di agire anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA] ed interventore adesivo autonomo di [OSCURATO:SOCIETA].) chiede la revocazione per errore di fatto, ai sensi degli artt. 395 n. 4 e 391 bis c.p.c, sulla base di un unico motivo, dell'ordinanza n. 17937 di questa Corte Su- prema, pubblicata in data 4 luglio 2019, con la quale è stato rigettato il suo ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 146/2017 della Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, pubblicata in data 15 dicembre 2017. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 391 bis e 380 bis c.p.c., su proposta del re- latore, che ha ritenuto il ricorso destinato ad essere dichiarato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo del ricorso per revocazione (non rubrica- to), il ricorrente censura l'ordinanza impugnata in relazione al- la decisione del quarto motivo del suo ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 146/2017 della Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano. Sostiene che la Corte di Cassazione avrebbe respinto il sud- detto motivo di ricorso (con il quale era stato denunziato l'«omesso esame, ex art. 360, c. 1, n. 5, di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti circa l'eccepita nullità/annullabilità della fideiussione/contratto autonomo di garanzia») in quanto, per errore di fatto, avrebbe Ric. n. 25176/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 4 «presupposto l'inesistenza di prove liquide della condotta do- losa della garantita-concedente che in realtà esistono e sono connotate da incontrovertibilità». La censura è inammissibile. La Corte di Cassazione, nella decisione impugnata, con riguar- do al quarto motivo del ricorso dello Hornbostel, ha in primo luogo osservato che, nonostante esso fosse diversamente ru- bricato, in realtà con tale motivo era stata nella sostanza de- nunziata una omessa pronuncia su una eccezione. Ha poi osservato che tale censura era infondata, in quanto la corte di appello aveva «implicitamente risposto - in senso ne- gativo - all'eccezione di nullità o annullabilità della garanzia laddove (a pag. 30) ha affermato l'insussistenza di "qualsiasi prova liquida della condotta asseritamente dolosa della conce- dente", costituente il necessario presupposto del vizio che avrebbe inficiato il rilascio della garanzia» Il ricorrente non contesta la qualificazione (in termini di omes- sa pronuncia su una eccezione) data dalla Corte di Cassazione alla sua censura, né (almeno non in modo adeguatamente specifico) il rilievo di quest'ultima secondo cui la corte di ap- pello aveva in realtà pronunciato implicitamente sulla sua ec- cezione, rigettandola: si limita, nella sostanza, a sostenere che sussistevano le "prove liquide" della condotta dolosa della garantita-concedente. In tal modo, peraltro, per un verso mostra di non cogliere adeguatamente l'effettiva ratio decidendi alla base dell'ordinanza impugnata, per altro verso di fatto finisce per censurare la sentenza di secondo grado (oltretutto per una questione attinente alla valutazione delle prove, il che non è ammissibile in sede di ricorso per cassazione) e non la deci- sione di legittimità. Il presente ricorso non può ritenersi dunque rientrare nel pa- radigma di cui al combinato disposto degli artt. 395, comma Ric. n. 25176/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 4 1, n. 4, c.p.c. e 391 bis, comma 1, c.p.c. e va pertanto dichia- rato inammissibile. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del presente giudizio si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso per revocazione; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi C 8.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, della Corte di Cassazione in data 17 giugno 2021. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]
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