CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35326/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00YP6OP) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16204/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, si limita a generiche censure e risulta privo di specificità alla luce della motivazione della Corte d'appello logica, coerente e puntuale quale si evince dal provvedimento impugnato, che da/atto di come il giudice di primo grado abbia considerato tutti gli elementi positivi in favore del ricorrente, tenendo conto della gravità del reat ,pérvenendo a una congrua diminuzione di pena (v. pp. 3-4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/