CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 26528/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 7 luglio 2022, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dal 4/8/2015 al 4/9/2015 in stato di custodia cautelare in carcere in forza dell'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere concorso nell'acquisto di Kg. 1 di cocaina unitamente al socio in affari [OSCURATO:PERSONA] (titolare della concessionaria MG Auto s.r.I.) (giudicato separatamente), per il tramite di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la prospettazione accusatoria, pur non avendo preso parte materialmente alle trattative ed al rifornimento, probabilmente in ragione della misura di sorveglianza da cui era gravato, avrebbe partecipato finanziariamente all'acquisto, eseguito materialmente dal [OSCURATO:PERSONA]. La misura veniva poi revocata dal Gip in ragione del ruolo oggettivamente più defilato dell'odierno istante nella vicenda. Il procedimento a carico del ricorrente si concludeva con la sentenza emessa a seguito di udienza preliminare in data 18.5.2018 con cui il Gup dichiarava il non luogo a procedere nei confronti del Fiorillo per non aver commesso il fatto, sentenza irrevocabile il 6.3.2019. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e,x.dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha rigettato la richiesta, individuando nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi di ricorso. Con il primo motivo, lamenta l'inosservanza e l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 314 cod.proc.pen. laddove il provvedimento gravato fonda la colpa grave alcuni passaggi delle intercettazioni( nel linguaggio utilizzato 6 1 4' i/ 4.4 1t,( dall'imputato nel corso delle Assume che la Corte territoriale indica genericamente l'esistenza di condotte dell'istante gravemente colpose facendo riferimento ad episodi non riferibili all'imputato ma solo1,a1 coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, quanto al linguaggio utilizzato nelle intercettazioni telefoniche, l'istante si era attivato al fine di chiarire l'asserita equivocità della situazione non solo mediante dichiarazioni ma anche mediante produzioni documentali finalizzate a chiarire l'estraneità rispetto alle condotte attribuite al [OSCURATO:PERSONA].Con il secondo motivo lamenta la contraddittorietà e l'illogicità della sentenza anche sotto il profilo della immotivata selezione del materiale probatorio relativamente alla puntuale indicazione della prospettata condotta dolosa e gravemente colposa dell'istante/ con particolare riferimento alla pg. 7 della sentenza di assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] che la Corte territoriale si é limitata ad una rilettura orientata dei contenuti intercettati ed inoltre non ha assolto al proprio obbligo motivazionale in ordine alla puntuale indicazione della condotta dolosa o gravemente colposa dell'istante. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Ha concluso per iscritto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha sollecitato una dichiarazione di rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto attinenti alla medesima questione, sono infondati. Va premesso che/ in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201). La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di considerare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri). L'unico limite incidente su tale valutazione è rappresentato dall'accertamento effettuato dal giudice della cognizione.Invero, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudice della riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, Sentenza n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957). Condotte rilevanti ai fini della esclusione della riparazione sono quelle di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (auto incolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. Si è inoltre affermato che nei reati contestati in concorso vengono particolarmente in rilievo atteggiamenti che si prestano, sul piano logico, ad essere percepiti come manifestazioni di contiguità con l'attività criminale altrui (Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010 Rv. 249237; Sez. 4 n. 4159/2009; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Rv. 277475: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purchè siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate"). 2. A tali principi, nella ricostruzione dei fatti e nella interpretazione degli elementi a sua disposizione, si è attenuto il giudice della riparazione, che ha offerto adeguata giustificazione della ricorrenza di condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo, individuando profili di colpa in capo al ricorrente. A questo proposito ha posto in rilievo che, esaminando il compendio probatorio esistente al momento dell'adozione della misura cautelare a suo carico, vi erano sia i contatti con il [OSCURATO:PERSONA] ed il Coniglio, sia il contenuto delle intercettazioni telefoniche, in alcune delle quali il Fiorillo compare come conversante, caratterizzate dall'uso di un linguaggio criptico e chiaramente convenzionale. Oggetto dei colloqui erano "le autovetture", con riferimento all'acquisto di una "[OSCURATO:PERSONA]" che il Coniglio avrebbe dovuto procurare tramite il Mandanici o ad una Audi Q5 o ad una BMW X6 che invece doveva essere fornita dal [OSCURATO:PERSONA] ma il significato di tali colloqui risulta di difficile comprensione, talvolta illogico. La Corte territoriale ha posto in rilievo il dialogo del 17.7.2014, in cui Fiorillo manifesta contrarietà all'idea del [OSCURATO:PERSONA] di dare una Audi Q5 al Coniglio al fine di saldare ciò che sembra un precedente debito nonché la conversazione del 9 ottobre.Né la valenza di tali conversazioni risulta in alcun modo scalfita dalle dichiarazioni rese dallo stesso Fiorillo tendenti ad accreditare la sussistenza di un rapporto di debito dei due soci verso il Coniglio così che le somme e gli assegni indicati si ricollegavano a transazioni commerciali. Invero non risultava alcuna prova della vendita dell'Audi Q5 al Coniglio né la cessione di altra vettura. Giova/ abiguardo, sottolineare che costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagatcy di frasi in "codice", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell'accusa e per la quale era stata disposta la custodia cautelare. Si è giunti a tali conclusioni, ad esempio, in un caso in cui l'interessato aveva documentato che le frasi in codice utilizzate in conversazioni telefoniche erano riferibili al commercio di monili e aveva giustificato l'utilizzo del linguaggio criptico con la natura fiscalmente irregolare della sua attività (Sez. 4, n. 48029 del 18/9/2009, Giovannini ed altri, Rv. 245794); ed anche in un caso, non dissimile da quello in esame, in cui dalle conversazioni intercettate era emerso l'apparente coinvolgimento del ricorrente in una trattativa volta a fissare il prezzo di acquisto di sostanza stupefacente, circostanza della quale, nel corso delle indagini, egli non aveva voluto fornire una logica spiegazione al fine di eliminare il valore indiziante degli elementi acquisiti (Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016, Aga, Rv. 268954). In conclusione, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a quelle sostenute dal Ministero resistente. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali no