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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 06032/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO • La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, con sentenza in data 09/07/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO, in data 16/11/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 635 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di danneggiamento; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva.

Il ricorso è inammissibile perché reiterativo e manifestamente infondato.

La prima doglianza è fondata su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Nel caso in esame la corte di appello ha già adeguatamente spiegato come in assenza di elementi per ritenere difetto di incapacità di intendere e volere lo stato emotivo non assume rilevanza ai fini dell'esclusione della fattispecie penale.

Quanto agli altri motivi: - il numero e la natura dei procedimenti ha correttamente escluso la possibilità di ritenere la tenuità particolare del fatto trattandosi di soggetto abitualmente dedito al delitto; - la recidiva risulta riconosciuta in forza di motivazione esente dalle lamentate censure e facente leva sulla inclinazione alla violenza.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 Il onsigliere Estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO • La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, con sentenza in data 09/07/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO, in data 16/11/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 635 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di danneggiamento; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva. Il ricorso è inammissibile perché reiterativo e manifestamente infondato. La prima doglianza è fondata su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame la corte di appello ha già adeguatamente spiegato come in assenza di elementi per ritenere difetto di incapacità di intendere e volere lo stato emotivo non assume rilevanza ai fini dell'esclusione della fattispecie penale. Quanto agli altri motivi: - il numero e la natura dei procedimenti ha correttamente escluso la possibilità di ritenere la tenuità particolare del fatto trattandosi di soggetto abitualmente dedito al delitto; - la recidiva risulta riconosciuta in forza di motivazione esente dalle lamentate censure e facente leva sulla inclinazione alla violenza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il onsigliere Estens
Sentenza Cassazione n. 06032/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris