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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03335/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25882-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 4129/2/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 20/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento relativa ad ICI; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e compensava integralmente le spese "atteso il mancato accertamento della vicenda sottesa alla controversia"; la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, su appello della contribuente sulle spese, ne accoglieva l'appello, ritenendo che in primo grado non sussistessero le gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese e condannava l'Agenzia delle entrate - Riscossione al pagamento di euro 500,00 per il primo grado di giudizio e a euro 500,00 per il secondo grado di giudizio.

La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate - Riscossione non si costituiva.

Considerato che Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.M. 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della Giustizia come modificato dal D.M. 37 del 2018 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 15 del d.lgs. 546/1992 in relazione, per avere la sentenza impugnata proceduto ad una liquidazione omnicompensiva e non distinta per fasi e per essere comunque inferiore rispetto ai parametri minimi.

Ric. 2021 n. 25882 sez.

MT - ud. 23-11-2022 -2- Il motivo di impugnazione è fondato in quanto è erronea nonché lesiva dei minimi tariffari, nonché del decoro e della dignità professionale una liquidazione - come quella effettuata nel caso di specie dalla sentenza impugnata - omnicomprensiva, unitaria e non specifica e in cui la condanna alle spese è priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate (Cass. n. 5250 del 2019; Cass. n. 5318 del 2007, Cass. n. 11276 del 2002, secondo cui la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe; Cass. n. 5250 del 2019 e n. 27020 del 2017, secondo cui in materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, qualora la parte abbia presentato nota specifica con l'indicazione delle spese vive sostenute e dei diritti ed onorari spettanti, il giudice non può procedere ad una liquidazione globale al di sopra delle somme richieste senza indicare dettagliatamente le singole voci che aumenta in conformità alla tariffa forense, dovendo consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe applicabili alla controversia, anche in relazione all'inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari); i suddetti principi sono stati peraltro confermati da Cass. n. 830 del 2020, Cass. n. 37009 del 2021 e 9836 del 2022.

Pertanto, ritenuta la fondatezza del motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Ric. 2021 n. 25882 sez.

MT - ud. 23-11-2022 -3- Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25882-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 4129/2/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 20/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento relativa ad ICI; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e compensava integralmente le spese "atteso il mancato accertamento della vicenda sottesa alla controversia"; la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, su appello della contribuente sulle spese, ne accoglieva l'appello, ritenendo che in primo grado non sussistessero le gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese e condannava l'Agenzia delle entrate - Riscossione al pagamento di euro 500,00 per il primo grado di giudizio e a euro 500,00 per il secondo grado di giudizio. La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate - Riscossione non si costituiva. Considerato che Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.M. 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della Giustizia come modificato dal D.M. 37 del 2018 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 15 del d.lgs. 546/1992 in relazione, per avere la sentenza impugnata proceduto ad una liquidazione omnicompensiva e non distinta per fasi e per essere comunque inferiore rispetto ai parametri minimi. Ric. 2021 n. 25882 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- Il motivo di impugnazione è fondato in quanto è erronea nonché lesiva dei minimi tariffari, nonché del decoro e della dignità professionale una liquidazione - come quella effettuata nel caso di specie dalla sentenza impugnata - omnicomprensiva, unitaria e non specifica e in cui la condanna alle spese è priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate (Cass. n. 5250 del 2019; Cass. n. 5318 del 2007, Cass. n. 11276 del 2002, secondo cui la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe; Cass. n. 5250 del 2019 e n. 27020 del 2017, secondo cui in materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, qualora la parte abbia presentato nota specifica con l'indicazione delle spese vive sostenute e dei diritti ed onorari spettanti, il giudice non può procedere ad una liquidazione globale al di sopra delle somme richieste senza indicare dettagliatamente le singole voci che aumenta in conformità alla tariffa forense, dovendo consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe applicabili alla controversia, anche in relazione all'inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari); i suddetti principi sono stati peraltro confermati da Cass. n. 830 del 2020, Cass. n. 37009 del 2021 e 9836 del 2022. Pertanto, ritenuta la fondatezza del motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Ric. 2021 n. 25882 sez. MT - ud. 23-11-2022 -3- Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella c
Sentenza Cassazione n. 03335/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris