CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2026
Cassazione n. 34882/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che la Corte di Appello di Milano quale giudicedell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare ladisciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di due diversesentenze di condanna per due ipotesi di bancarotta fraudolenta;Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, e con la memoriasuccessivamente pervenuta il 1° settembre 2026, si denunciano laviolazione di legge e il vizio di motivazione, anche con riferimentoall’omessa considerazione di specifiche deduzioni difensive, in relazioneall’art. 81 cod. pen. evidenziando che la motivazione esposta dal giudicedell’esecuzione sarebbe errata perché non terrebbe nel dovuto conto che sitratta di condotte omogenee e che il tempo di commissione dei reati ècontenuto in quanto non si deve fare riferimento alle date in cui sono stateemesse le dichiarazioni di fallimento ma alle date in cui sono stateeffettivamente commesse le condotte;Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamenteinfondate in quanto il provvedimento impugnato, pure con lo specificoriferimento alla data di commissione delle condotte, maggio 2014(dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) egennaio 2015 (prima distrazione quale liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA].), haadeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegnocriminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primoreato, e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, al di là dellaomogeneità delle condotte, non emerge alcun elemento dal quale poterdesumere l’unicità originaria deliberativa, cioè che la distrazione avvenutacon condotte a partire dal 14 gennaio 2015 fosse stata programmata oquanto meno ideata in data anteriore e prossima a quella in cui sonoiniziate le condotte distrattive, quindi prima ancora della dichiarazione difallimento, commesse in danno delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1,n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014,B, Rv. 260896 – 01), ciò senza che possa avere alcun rilievo il fatto che poile condotte successivamente commesse fossero o meno finalizzate aoccultare le distrazioni precedenti;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto ledoglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]