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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 44961/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è generico e manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge penale, valorizzando il valore economico non esiguo di un computer portatile che, oltretutto, risultava inventariato da una scuola e quindi destinato ad uso pubblico (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 ottobre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è generico e manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge penale, valorizzando il valore economico non esiguo di un computer portatile che, oltretutto, risultava inventariato da una scuola e quindi destinato ad uso pubblico (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre 2023.
Sentenza Cassazione n. 44961/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris