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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 29328/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2335/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dagli avvocati DELL'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA n. 265/2017,depositata il 2/11/2017.

Oggetto: Lavoro autonomo R.G.N. 2335/2018 Ud. 10/10/2023CC Sez.

S2 - R.G. 2335/2018 – CC 10/10/2023 - Pagina nr. 2 di 3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: − il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della C orte d'appello di Caltanissetta n. 265/2017,depositata il 2/11/2017; − [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultima quale erede dell’originario attore [OSCURATO:PERSONA]) ha nno resistito con controricorso; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. − in prossimità dell’udienza, con “istanza congiunta” sottoscritta dalle parti e dai rispettivi procuratori, è stato dato atto della intervenuta rinuncia al ricorso da parte del [OSCURATO:PERSONA], con accettazione della medesima da parte dei controricorrenti; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dall’accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez.

Un.1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); Sez.

S2 - R.G. 2335/2018 – CC 10/10/2023 - Pagina nr. 3 di 3 − gli adempimenti previsti dall’art.390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono fin alizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). − ai sensi dell’art. 391, quarto comma , c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hannoaderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, l’atto di rinuncia contiene la contestuale accettazione dei controricorrent i e, con atto di transazione, le parti hanno previsto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; − il presente giudizio di assazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunastatuizione sulle spese; − non trova applicazione applica il disposto dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in quanto tale misuratrova applicazione nei soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15); P. Q. M. Dichiara estinto il presente giudiziodi legittimi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2335/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dagli avvocati DELL'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA n. 265/2017,depositata il 2/11/2017. Oggetto: Lavoro autonomo R.G.N. 2335/2018 Ud. 10/10/2023CC Sez. S2 - R.G. 2335/2018 – CC 10/10/2023 - Pagina nr. 2 di 3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: − il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della C orte d'appello di Caltanissetta n. 265/2017,depositata il 2/11/2017; − [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultima quale erede dell’originario attore [OSCURATO:PERSONA]) ha nno resistito con controricorso; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. − in prossimità dell’udienza, con “istanza congiunta” sottoscritta dalle parti e dai rispettivi procuratori, è stato dato atto della intervenuta rinuncia al ricorso da parte del [OSCURATO:PERSONA], con accettazione della medesima da parte dei controricorrenti; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dall’accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un.1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); Sez. S2 - R.G. 2335/2018 – CC 10/10/2023 - Pagina nr. 3 di 3 − gli adempimenti previsti dall’art.390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono fin alizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). − ai sensi dell’art. 391, quarto comma , c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hannoaderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, l’atto di rinuncia contiene la contestuale accettazione dei controricorrent i e, con atto di transazione, le parti hanno previsto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; − il presente giudizio di assazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunastatuizione sulle spese; − non trova applicazione applica il disposto dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in quanto tale misuratrova applicazione nei soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15); P. Q. M. Dichiara estinto il presente giudiziodi legittimi
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