CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00875/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 18599-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in 2022 persona del legale rappresentante pro tempore, 3638 elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2201/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/11/2015 R.G.N. 3008/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 18599/16 Rilevato che: Con sentenza del giorno 11.11.2015 n. 2201, la Corte d'appello di Napoli respingeva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Napoli che aveva respinto la domanda di quest'ultimo volta ad ottenere la rivalutazione della contribuzione previdenziale da esposizione all'amianto. Il tribunale riteneva che nella specie, si fosse verificata la decadenza di cui all'art. 47 del D.L. n. 269/2003. La Corte territoriale, a supporto dei propri assunti di rigetto del gravame, ha ritenuto che, volendosi tener conto dell'istanza amministrativa del 14 febbraio 2002 (e non di quella in data primo dicembre 1999) alla data del 26 febbraio 2007 (data di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio) erano trascorsi ben più dei tre anni e trecento giorni di cui all'art. 47 del DPR n. 639/70 e succ. modif. Avverso la sentenza della Corte d'appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, mentre l'Inps resiste con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione di norme di legge, in particolare dell'art.47 comma 5 del D.L. n. 269/2003, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché erroneamente la Corte del merito aveva ritenuto di non applicare al ricorrente la normativa previgente al D.L. n. 269/2003, perché a suo dire aveva proposto la domanda all'Inail prima del 2 ottobre 2003, alla cui data il medesimo ricorrente aveva già l'esposizione all'amianto rispettosa della soglia minima richiesta normativamente. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 47 del DPR n. 639/70, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] decaduto dall'azione di richiedere i benefici in tema di esposizione qualificata all'amianto, in particolare, il ricorrente assume che la decadenza prevista dalla norma denunciata riguarderebbe i ratei pensionistici pregressi e decorrerebbe solo in presenza di un provvedimento formale adottato dall'Inps e a questo fine richiama il disposto dell'art. 6 primo comma del DL n. 103/91. Con il terzo e quarto motivo di ricorso aventi analoga rubrica, il ricorrente prospetta la violazione dell'art. 13 comma 8 della legge n. 257/92, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., non avendo la Corte d'appello riconosciuto i benefici per l'esposizione qualificata all'amianto, secondo le previsioni della norma indicata in rubrica, con particolare riferimento all'esposizione ultradecennale all'asbesto. Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri. La Corte territoriale, infatti, non si è attenuta al principio, costantemente enunciato da questa Corte di legittimità, secondo cui la disciplina previgente a quella introdotta con l'art. 47 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 si applica "a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avevano già avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto" (così Cass. 2.12.2020 n. 27553 in termini, Cass. 30.5.2012 n. 8649). La Corte, infatti, pur dando atto della presentazione da parte del ricorrente all'Inps il [OSCURATO:DATA_NASCITA] della richiesta del beneficio, ha fatto applicazione della decadenza di cui all'art. 47 di cui alla citata disciplina. In accoglimento del primo motivo, con assorbimento degli altri motivi, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, ove, previo accertamento delle condizioni in fatto, farà applicazione del principio sopra enunciato. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbe i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di c