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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 8 marzo 2021

Cassazione n. 27420/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13596-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERCOLE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; AGENZIA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - con troricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., E -[OSCURATO:SOCIETA].; - intimati - avverso la sentenza n. 1942/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 08/03/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiari inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del T.A.R.

Lazio con la quale il giudice amministrativo di primo grado, pronunziando sul ricorso della detta società, aveva dichiarato cessata la materia del contendere.

2. La statuizione di irricevibilità è stata fondata sulla tardività del ricorso in appello in quanto proposto decorso il termine lungo di impugnazione, termine dimidiato ai sensi dell'art. 87, comma 3, cod. proc. amm. rispetto all'ordinario termine semestrale di impugnazione di cui all'art. 92 cod. proc. amm. per essere il giudizio in oggetto riconducibile a quelli in materia di accesso ai documenti amministrativi e di violazione degli obblighi di trasparenza Ric. 2021 n. 13596 sez.

SU - ud. 12-07-2022 -2- amministrativa di cui all'art. 116 cod. proc. amm. assoggettato alla regola della dimidiazione dall'art. 87 cit. .

3. La decisione di irricevibilità è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost. sulla base di un unico motivo.

4. [OSCURATO:SOCIETA]. e Agenzia Spaziale Italiana hanno ciascuna resistito con controricorso; [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ed [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria.

5. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta concludendo per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA] . s.r.l. deduce nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 111 Cost. in combinato disposto con l'art. 51, n. 4, cod. proc. civ., denunziando violazione dell'obbligo di astensione del giudice e difetto di giurisdizione del collegio; sostiene la illegittima composizione dell'organo giudicante per essere lo stesso stato presieduto dal dott. [OSCURATO:PERSONA], già estensore di precedente pronunzia intervenuta tra le medesime parti ed avente ad oggetto questioni connesse alla medesima vicenda.

Secondo parte ricorrente tale circostanza avrebbe dovuto determinare il dott. [OSCURATO:PERSONA] ad astenersi dal comporre il collegio «non potendo garantire alcuna serenità nel proprio giudizio, indubbiamente condizionato dalla prevenzione indotta dalla conoscenza che già aveva di quello specifico contenzioso o, comunque, di quella specifica vicenda»; né ad escludere l'obbligo di astensione poteva valere il tenore letterale dell'art. 51 n. 4 cod. proc. civ. il quale a tal fine richiede che il Giudice abbia conosciuto della causa come magistrato «in altro grado del processo», dovendo tale espressione, secondo quanto chiarito da Corte cost. n. 387/1999, interpretarsi alla luce dei principi costituzionali in tema di giusto Ric. 2021 n. 13596 sez.

SU - ud. 12-07-2022 -3- processo e della connessa garanzia del diritto ad una tutela giurisdizionale mediante azione (art. 24 Cost.) avanti ad un giudice con le garanzie proprie della giurisdizione, cioè con la connaturale imparzialità, senza la quale non avrebbe significato né la soggezione dei giudici solo alla legge (art. 101 Cost.), né la stessa autonomia ed indipendenza della magistratura (art. 104, primo comma, Cost.), ininfluente a tal fine era la natura processuale della sentenza impugnata che si era limitata a dichiarare la irricevibilità del ricorso in quanto il principio del giusto processo, e con esso la terzietà ed imparzialità del giudice, devono essere garantiti a monte e non già a valle di considerazioni circa la natura della pronuncia.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Si premette che l'eccesso di potere giurisdizionale denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale -, nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici.

2.2. Il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art.111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione - non include anche il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo", senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti Ric. 2021 n. 13596 sez.

SU - ud. 12-07-2022 -4- interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il "proprium" distintivo dell'attività giurisdizionale (v., fra le altre, Cass. Sez.

Un. n. 7839 del 2020, Cass. Sez.

Un. n. 27770 del 2020, Cass. Sez.

Un. n. 29082 del 2019, Cass. Sez.

Un. n. 32773 del 2018).

2.3. Esula pertanto dal sindacato delle Sezioni Unite la censura delle decisioni del giudice speciale che si fondi sulla violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) o di norme che regolano il processo o ne disciplinano i poteri (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4),-rientrando tale accertamento nel sindacato afferente ai limiti interni della giurisdizione, nell'ambito del quale si collocano le violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non già inerenti all'esistenza della giurisdizione ovvero allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata.

2.4. Al sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione è ricondotta anche l'illegittima composizione dell'organo giurisdizionale, purché il vizio di costituzione del collegio giudicante sia di particolare gravità, quale quello che si verifica nei casi di alterazione strutturale dell'organo giudicante, per vizi di numero o di qualità dei suoi membri, ovvero quando vi sia una totale carenza di legittimazione di uno o più dei suoi componenti, o possa ravvisarsi una assoluta inidoneità degli stessi in modo da determinare una non coincidenza dell'organo giurisdizionale con quello delineato dalla legge, diversamente configurandosi un'ipotesi di semplice violazione di norme processuali la quale esorbita dai limiti del sindacato delle Sezioni Unite (Cass. Sez.

Un. n. 8569 del 2021, Cass. Sez.

Un. n. 9042/ del 19, Cass. Sez.

Un. n. 9099 del 2015).

2.5. La specifica questione in diritto posta dal motivo di ricorso, per come concretamente articolato, incentrata sull'asserita violazione dell'obbligo di astensione da parte di uno dei componenti del collegio giudicante (e nello specifico del presidente del collegio), è stata Ric. 2021 n. 13596 sez.

SU - ud. 12-07-2022 -5- ripetutamente scrutinata dalle Sezioni unite di questa Corte le quali hanno escluso che la stessa potesse essere ricondotta all'ambito della violazione dei limiti esterni alla giurisdizione (v. tra le altre, Cass. Sez.

Un. n. 8951 del 2022, Cass. Sez.

Un n. 15383 del 2009, Cass. n. 13034 del 2006), configurando una violazione processuale.

2.6. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità a tale costante indirizzo e tanto assorbe il rilievo della inconfigurabilità, già in astratto, di un dovere di astensione riferito ad un giudice diverso da quello che ai sensi dell'art. 51 n. 4 cod. proc. civ. abbia conosciuto della causa come magistrato «in altro grado del processo», e quindi ad un giudice il quale, come accaduto nella fattispecie in esame, abbia avuto conoscenza in altro giudizio di questioni connesse alla medesima vicenda intervenuta tra le stesse parti; tale inconfigurabilità scaturisce, infatti, dalla considerazione che i casi di astensione obbligatoria del giudice stabiliti dall'art. 51 cod. proc. civ., ai quali corrisponde il diritto di ricusazione delle parti, in quanto incidono sulla capacità del giudice, determinando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, sono di stretta interpretazione e non sono, pertanto, suscettibili di applicazione per via di interpretazione analogica (v. tra le altre, Cass. n. 15268 del 2019, Cass. n. 22930 del 2017, Cass. n. 4024 del 2006).

In particolare, è stato escluso l'obbligo di astensione per il giudice che abbia già giudicato una controversia analoga, giacché tale situazione non è di ostacolo ad una valutazione imparziale della lite (Cass. n. 4024 del 2006, Cass. n. 22505 del 1996, Cass. n. 3994 del 1978) ancorché riguardante le stesse parti e pur se implicante la risoluzione di identiche questioni (Cass. Sez.

Un. n. 12345 del 2001).

2.7. Né la soluzione qui condivisa si appalesa, come prospetta parte ricorrente, in contrasto con il principio del giusto processo costituzionalizzato all'art. 111 Cost., sotto il profilo della lesione della garanzia della imparzialità in quanto, come condivisibilmente chiarito Ric. 2021 n. 13596 sez.

SU - ud. 12-07-2022 -6- da questa Corte, le norme interne che attengono all'astensione e alla ricusazione (artt. 51 e 52 cod. proc. civ. ) non contrastano né con l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo né con l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea né con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ma, al contrario, in virtù del novellato art. 111, comma 1, Cost., ad esse è stato impresso un rafforzamento costituzionale, in connessione con l'espansione internazionale del diritto di difesa.

Ne consegue la piena compatibilità delle predette norme con la tutela a livello europeo del diritto fondamentale ad un processo equo (Cass. n. 2270 del 2019, Cass. n. 13603 del 2011).

2.8. In concorrente prospettiva è inoltre da considerare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno escluso di poter dare seguito a rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE in forza della dedotta non conformità all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali di una interpretazione dell'art. 111, ottavo comma, Cost. e dell'art. 110 cod. proc. amm. che escluda l'ammissibilità di un ricorso per cassazione avverso una decisione di una giurisdizione amministrativa superiore fondantesi precisamente sulla mancanza di imparzialità del collegio giudicante, ribadendo "che la non sindacabilità da parte della Corte di cassazione, ex art. 111, ottavo comma, Cost., delle violazioni del diritto dell'Unione europea ascrivibili alle sentenze pronunciate dagli organi di vertice delle magistrature speciali, è compatibile con il diritto dell'Unione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed europea, essendo il sistema correttamente ispirato ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli Stati l'individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall'Unione" (così Cass. Sez.

Un. n. 9042 del 2019, che richiama Cass., Sez.

Un. n. 32622 del 2018).

Ric. 2021 n. 13596 sez.

SU - ud. 12-07-2022 -7-

3. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese di lite regolate secondo soccombenza.

4. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d.

P.R. n. 115/2002; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito in favore di Agenzia Spaziale Italiana, e in C 8.000,00 per compensi professionali e C 200,00 per esborsi in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. , oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13596-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERCOLE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; AGENZIA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - con troricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., E -[OSCURATO:SOCIETA].; - intimati - avverso la sentenza n. 1942/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 08/03/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiari inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del T.A.R. Lazio con la quale il giudice amministrativo di primo grado, pronunziando sul ricorso della detta società, aveva dichiarato cessata la materia del contendere. 2. La statuizione di irricevibilità è stata fondata sulla tardività del ricorso in appello in quanto proposto decorso il termine lungo di impugnazione, termine dimidiato ai sensi dell'art. 87, comma 3, cod. proc. amm. rispetto all'ordinario termine semestrale di impugnazione di cui all'art. 92 cod. proc. amm. per essere il giudizio in oggetto riconducibile a quelli in materia di accesso ai documenti amministrativi e di violazione degli obblighi di trasparenza Ric. 2021 n. 13596 sez. SU - ud. 12-07-2022 -2- amministrativa di cui all'art. 116 cod. proc. amm. assoggettato alla regola della dimidiazione dall'art. 87 cit. . 3. La decisione di irricevibilità è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost. sulla base di un unico motivo. 4. [OSCURATO:SOCIETA]. e Agenzia Spaziale Italiana hanno ciascuna resistito con controricorso; [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ed [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria. 5. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta concludendo per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA] . s.r.l. deduce nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 111 Cost. in combinato disposto con l'art. 51, n. 4, cod. proc. civ., denunziando violazione dell'obbligo di astensione del giudice e difetto di giurisdizione del collegio; sostiene la illegittima composizione dell'organo giudicante per essere lo stesso stato presieduto dal dott. [OSCURATO:PERSONA], già estensore di precedente pronunzia intervenuta tra le medesime parti ed avente ad oggetto questioni connesse alla medesima vicenda. Secondo parte ricorrente tale circostanza avrebbe dovuto determinare il dott. [OSCURATO:PERSONA] ad astenersi dal comporre il collegio «non potendo garantire alcuna serenità nel proprio giudizio, indubbiamente condizionato dalla prevenzione indotta dalla conoscenza che già aveva di quello specifico contenzioso o, comunque, di quella specifica vicenda»; né ad escludere l'obbligo di astensione poteva valere il tenore letterale dell'art. 51 n. 4 cod. proc. civ. il quale a tal fine richiede che il Giudice abbia conosciuto della causa come magistrato «in altro grado del processo», dovendo tale espressione, secondo quanto chiarito da Corte cost. n. 387/1999, interpretarsi alla luce dei principi costituzionali in tema di giusto Ric. 2021 n. 13596 sez. SU - ud. 12-07-2022 -3- processo e della connessa garanzia del diritto ad una tutela giurisdizionale mediante azione (art. 24 Cost.) avanti ad un giudice con le garanzie proprie della giurisdizione, cioè con la connaturale imparzialità, senza la quale non avrebbe significato né la soggezione dei giudici solo alla legge (art. 101 Cost.), né la stessa autonomia ed indipendenza della magistratura (art. 104, primo comma, Cost.), ininfluente a tal fine era la natura processuale della sentenza impugnata che si era limitata a dichiarare la irricevibilità del ricorso in quanto il principio del giusto processo, e con esso la terzietà ed imparzialità del giudice, devono essere garantiti a monte e non già a valle di considerazioni circa la natura della pronuncia. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Si premette che l'eccesso di potere giurisdizionale denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale -, nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici. 2.2. Il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art.111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione - non include anche il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo", senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti Ric. 2021 n. 13596 sez. SU - ud. 12-07-2022 -4- interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il "proprium" distintivo dell'attività giurisdizionale (v., fra le altre, Cass. Sez. Un. n. 7839 del 2020, Cass. Sez. Un. n. 27770 del 2020, Cass. Sez. Un. n. 29082 del 2019, Cass. Sez. Un. n. 32773 del 2018). 2.3. Esula pertanto dal sindacato delle Sezioni Unite la censura delle decisioni del giudice speciale che si fondi sulla violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) o di norme che regolano il processo o ne disciplinano i poteri (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4),-rientrando tale accertamento nel sindacato afferente ai limiti interni della giurisdizione, nell'ambito del quale si collocano le violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non già inerenti all'esistenza della giurisdizione ovvero allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata. 2.4. Al sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione è ricondotta anche l'illegittima composizione dell'organo giurisdizionale, purché il vizio di costituzione del collegio giudicante sia di particolare gravità, quale quello che si verifica nei casi di alterazione strutturale dell'organo giudicante, per vizi di numero o di qualità dei suoi membri, ovvero quando vi sia una totale carenza di legittimazione di uno o più dei suoi componenti, o possa ravvisarsi una assoluta inidoneità degli stessi in modo da determinare una non coincidenza dell'organo giurisdizionale con quello delineato dalla legge, diversamente configurandosi un'ipotesi di semplice violazione di norme processuali la quale esorbita dai limiti del sindacato delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 8569 del 2021, Cass. Sez. Un. n. 9042/ del 19, Cass. Sez. Un. n. 9099 del 2015). 2.5. La specifica questione in diritto posta dal motivo di ricorso, per come concretamente articolato, incentrata sull'asserita violazione dell'obbligo di astensione da parte di uno dei componenti del collegio giudicante (e nello specifico del presidente del collegio), è stata Ric. 2021 n. 13596 sez. SU - ud. 12-07-2022 -5- ripetutamente scrutinata dalle Sezioni unite di questa Corte le quali hanno escluso che la stessa potesse essere ricondotta all'ambito della violazione dei limiti esterni alla giurisdizione (v. tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 8951 del 2022, Cass. Sez. Un n. 15383 del 2009, Cass. n. 13034 del 2006), configurando una violazione processuale. 2.6. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità a tale costante indirizzo e tanto assorbe il rilievo della inconfigurabilità, già in astratto, di un dovere di astensione riferito ad un giudice diverso da quello che ai sensi dell'art. 51 n. 4 cod. proc. civ. abbia conosciuto della causa come magistrato «in altro grado del processo», e quindi ad un giudice il quale, come accaduto nella fattispecie in esame, abbia avuto conoscenza in altro giudizio di questioni connesse alla medesima vicenda intervenuta tra le stesse parti; tale inconfigurabilità scaturisce, infatti, dalla considerazione che i casi di astensione obbligatoria del giudice stabiliti dall'art. 51 cod. proc. civ., ai quali corrisponde il diritto di ricusazione delle parti, in quanto incidono sulla capacità del giudice, determinando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, sono di stretta interpretazione e non sono, pertanto, suscettibili di applicazione per via di interpretazione analogica (v. tra le altre, Cass. n. 15268 del 2019, Cass. n. 22930 del 2017, Cass. n. 4024 del 2006). In particolare, è stato escluso l'obbligo di astensione per il giudice che abbia già giudicato una controversia analoga, giacché tale situazione non è di ostacolo ad una valutazione imparziale della lite (Cass. n. 4024 del 2006, Cass. n. 22505 del 1996, Cass. n. 3994 del 1978) ancorché riguardante le stesse parti e pur se implicante la risoluzione di identiche questioni (Cass. Sez. Un. n. 12345 del 2001). 2.7. Né la soluzione qui condivisa si appalesa, come prospetta parte ricorrente, in contrasto con il principio del giusto processo costituzionalizzato all'art. 111 Cost., sotto il profilo della lesione della garanzia della imparzialità in quanto, come condivisibilmente chiarito Ric. 2021 n. 13596 sez. SU - ud. 12-07-2022 -6- da questa Corte, le norme interne che attengono all'astensione e alla ricusazione (artt. 51 e 52 cod. proc. civ. ) non contrastano né con l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo né con l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea né con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ma, al contrario, in virtù del novellato art. 111, comma 1, Cost., ad esse è stato impresso un rafforzamento costituzionale, in connessione con l'espansione internazionale del diritto di difesa. Ne consegue la piena compatibilità delle predette norme con la tutela a livello europeo del diritto fondamentale ad un processo equo (Cass. n. 2270 del 2019, Cass. n. 13603 del 2011). 2.8. In concorrente prospettiva è inoltre da considerare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno escluso di poter dare seguito a rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE in forza della dedotta non conformità all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali di una interpretazione dell'art. 111, ottavo comma, Cost. e dell'art. 110 cod. proc. amm. che escluda l'ammissibilità di un ricorso per cassazione avverso una decisione di una giurisdizione amministrativa superiore fondantesi precisamente sulla mancanza di imparzialità del collegio giudicante, ribadendo "che la non sindacabilità da parte della Corte di cassazione, ex art. 111, ottavo comma, Cost., delle violazioni del diritto dell'Unione europea ascrivibili alle sentenze pronunciate dagli organi di vertice delle magistrature speciali, è compatibile con il diritto dell'Unione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed europea, essendo il sistema correttamente ispirato ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli Stati l'individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall'Unione" (così Cass. Sez. Un. n. 9042 del 2019, che richiama Cass., Sez. Un. n. 32622 del 2018). Ric. 2021 n. 13596 sez. SU - ud. 12-07-2022 -7- 3. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese di lite regolate secondo soccombenza. 4. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito in favore di Agenzia Spaziale Italiana, e in C 8.000,00 per compensi professionali e C 200,00 per esborsi in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. , oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
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