CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 07285/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, lo ha condannato per il reato di cui all'ad 73 , comma quinto, d.P.R.309/1990i 4 l o e.p. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine allackmazione della responsabilità per il reato di violenza privata e in ordine all'uso dello stupefacente per finalità meramente personali. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta Carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 5 e 6 della sentenza gravata, laddove ha affermato che le persone offese, le cui dichiarazioni sono state ritenute dal giudice pienamente attendibili, hanno riferito che l'imputato aveva loro ordinato di seguirlo fino a Bari e di rappresentare al suo capo l'avvenuto furto dei bagagli all'interno dei quali era contenuta parte della sostanza stupefacente, in modo da chiarire i fatti. Il ricorrente aveva minacciato le parti offese, qualora si fossero rifiutate di recarsi a Bari, prospettando loro un male ingiusto. Il giudice a quo ha evidenziato che l'attività intimidatoria posta in essere dall'imputato , pur non ledendo la libertà di movimento delle due persone offese, ha comunque comportato una menomazione della libertà di autodeterminazione in quanto egli ha prospettato conseguenze dannose in caso di rifiuto. In ordine alla finalità di uso personale dello stupefacente, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dalle modalità di confezionamento frazionato dello stupefacente detenuto, confezionata in due cipolline e occultata all'interno della scarpa, dalla quantità sia pure non particolarmente elevata, dalle peculiarità dell'intera vicenda che trova genesi nella sparizione dì stupefacenti di vario tipo detenuto per lo Ldete4~ spaccio e trafugato da ignoti. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile 1 # sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'assenza di elementi positivamente valutabili al tal fine non potendosi ritenere adeguata la mera incensuratezza degli imputati/ la loro età e neppure la decisione di accedere al rito abbreviato. Al riguardo, si ricorda che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024