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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 10394/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2017 della CORTE APPELLO di ANCONA Fissato il ricorso per la trattazione con il rito scritto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni: - del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato; - dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Macerata in data 26 ottobre 2015 con la quale Tarik HADOUFANE è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 13, comma 13, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (fatto commesso in data 31 gennaio 2014) e condannato alla pena di otto mesi di reclusione.

1.1. Va premesso che la sentenza impugnata è divenuta irrevocabile in data 12 dicembre 2018 (annotazione in data 23 febbraio 2019).

Successivamente, con ordinanza in data 1° agosto 2020 del Tribunale di Macerata, il giudice dell'esecuzione ha dichiarato la non esecutività del provvedimento per nullità della notificazione dell'estratto contumaciale.

L'estratto contumaciale è stato nuovamente notificato, questa volta a mani dell'imputato, in data 15 marzo 2021; il successivo 13 aprile 2021 il difensore dell'imputato ha proposto il ricorso per cassazione che qui si esamina.

2. [OSCURATO:PERSONA] HADOUFANE, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione della legge processuale perché, nonostante la rituale comunicazione della ricorrenza dell'ipotesi di differimento obbligatorio del processo a norma dell'art. 49, commi 7 e 8, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni nella legge n. 229 del 2016, la Corte d'appello decideva la causa nel merito, anziché disporre il rinvio d'ufficio.

Il difensore aveva comunicato, tramite posta elettronica certificata in data 14 febbraio 2017, di risiedere in Macerata e che lo studio professionale, pure ivi collocato, era stato dichiarato inagibile con ordinanza n. 14 in data 14 gennaio 2017 del Sindaco di Macerata, sicché il processo andava rinviato d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Alla data in cui si è celebrato il giudizio di appello era in vigore l'art. 49, comma 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, il quale stabilisce: «Nei processi penali in cui, alla data del 24 agosto 2016, una delle parti o uno dei loro difensori, nominato prima della medesima data, era residente nei Comuni colpiti dal sisma di cui all'articolo 1: a) sono sospesi, sino alla medesima data di cui al comma 1, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni; b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o uno dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 maggio 2017».

Il successivo comma 9-ter ha introdotto specifiche disposizioni per alcuni comuni, tra cui la città di Macerata: «Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano, per gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cui all'allegato

2. Per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti, [OSCURATO:PERSONA], Macerata, Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al comma 4, nonché il rinvio e la sospensione dei termini previsti dalla legge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facoltà delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7, operano dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si applicano solo quando i predetti soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017, dichiarino all'ufficio giudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda».

2.1. A tenore delle richiamate disposizioni, quindi, il difensore, che è risultato assente all'udienza d'appello del 20 febbraio 2017, aveva termine fino al 31 marzo 2017 per dichiarare l'inagibilità della sede professionale e fare valere la causa di rinvio d'ufficio, con sospensione dei termini processuali sino al 31 luglio 2017.

Ciò significa che il procedimento non poteva essere trattato prima del 31 marzo 2017: un'eventuale fissazione del processo in data anteriore alla scadenza del termine per presentare la dichiarazione di inagibilità è, quindi, illegittima poiché non consente alla parte di usufruire del periodo di tempo necessario a rendere la dichiarazione.

3. Orbene, in disparte la ritualità della comunicazione che il difensore allega di avere effettuato tramite posta elettronica certificata, trattandosi di un mezzo non consentito, salvo che la parte si assicuri che l'atto pervenga all'attenzione del giudice cui è trasmesso (Sez. 6, n. 54427 del 16/10/2018, Badoer, Rv.274314), la Corte d'appello, che ha dato atto a verbale dell'assenza del difensore.

D'altra parte, la Corte di secondo grado era consapevole che la sede professionale del difensore si trovava nel comune di Macerata, trattandosi di una circostanza pacificamente risultante dagli atti.

Ciò avrebbe dovuto imporre il rinvio d'ufficio della trattazione a data successiva al 31 marzo 2017, onde consentire alla parte di presentare la prescritta dichiarazione di inagibilità.

3.1. Infatti, unicamente la rinuncia alla sospensione processuale, compiuta dalla parte interessata a norma dell'art. 49, comma 8, del citato DL n. 189 del 2016, avrebbe consentito al giudice di procedere al giudizio in data anteriore al 31 marzo 2017, anziché di disporre il doveroso rinvio d'ufficio della trattazione.

La parte, a favore della quale la legge di emergenza riconosce un termine legale di sospensione ufficiosa del giudizio fino alla data del 30 marzo 2017 (poi prorogata al 31 maggio 2017), non può essere indotta a rendere la prescritta dichiarazione di inagibilità del proprio studio professionale in data anteriore alla scadenza del ridetto termine, perché altrimenti sarebbe frustrata la ratio legis che, in ragione della grave emergenza verificatasi, ha appunto disposto la sospensione dei termini processuali e dei giudizi in corso fino al decorso del termine del 3 marzo 2017 (poi, 31 maggio 2017).

4. La riscontrata violazione della legge processuale, che riguarda la assistenza e la rappresentanza tecnica dell'imputato ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia, mancando un'altra sezione penale presso la Corte d'appello di Ancona, che provvederà a rinnovare il giudizio di secondo grado.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte dfappello di Perugia.

Così deciso il 1° marzo 2022.

Il C re estensore 4 I N C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2017 della CORTE APPELLO di ANCONA Fissato il ricorso per la trattazione con il rito scritto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni: - del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato; - dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Macerata in data 26 ottobre 2015 con la quale Tarik HADOUFANE è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 13, comma 13, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (fatto commesso in data 31 gennaio 2014) e condannato alla pena di otto mesi di reclusione. 1.1. Va premesso che la sentenza impugnata è divenuta irrevocabile in data 12 dicembre 2018 (annotazione in data 23 febbraio 2019). Successivamente, con ordinanza in data 1° agosto 2020 del Tribunale di Macerata, il giudice dell'esecuzione ha dichiarato la non esecutività del provvedimento per nullità della notificazione dell'estratto contumaciale. L'estratto contumaciale è stato nuovamente notificato, questa volta a mani dell'imputato, in data 15 marzo 2021; il successivo 13 aprile 2021 il difensore dell'imputato ha proposto il ricorso per cassazione che qui si esamina. 2. [OSCURATO:PERSONA] HADOUFANE, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione della legge processuale perché, nonostante la rituale comunicazione della ricorrenza dell'ipotesi di differimento obbligatorio del processo a norma dell'art. 49, commi 7 e 8, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni nella legge n. 229 del 2016, la Corte d'appello decideva la causa nel merito, anziché disporre il rinvio d'ufficio. Il difensore aveva comunicato, tramite posta elettronica certificata in data 14 febbraio 2017, di risiedere in Macerata e che lo studio professionale, pure ivi collocato, era stato dichiarato inagibile con ordinanza n. 14 in data 14 gennaio 2017 del Sindaco di Macerata, sicché il processo andava rinviato d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Alla data in cui si è celebrato il giudizio di appello era in vigore l'art. 49, comma 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, il quale stabilisce: «Nei processi penali in cui, alla data del 24 agosto 2016, una delle parti o uno dei loro difensori, nominato prima della medesima data, era residente nei Comuni colpiti dal sisma di cui all'articolo 1: a) sono sospesi, sino alla medesima data di cui al comma 1, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni; b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o uno dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 maggio 2017». Il successivo comma 9-ter ha introdotto specifiche disposizioni per alcuni comuni, tra cui la città di Macerata: «Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano, per gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cui all'allegato 2. Per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti, [OSCURATO:PERSONA], Macerata, Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al comma 4, nonché il rinvio e la sospensione dei termini previsti dalla legge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facoltà delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7, operano dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si applicano solo quando i predetti soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017, dichiarino all'ufficio giudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda». 2.1. A tenore delle richiamate disposizioni, quindi, il difensore, che è risultato assente all'udienza d'appello del 20 febbraio 2017, aveva termine fino al 31 marzo 2017 per dichiarare l'inagibilità della sede professionale e fare valere la causa di rinvio d'ufficio, con sospensione dei termini processuali sino al 31 luglio 2017. Ciò significa che il procedimento non poteva essere trattato prima del 31 marzo 2017: un'eventuale fissazione del processo in data anteriore alla scadenza del termine per presentare la dichiarazione di inagibilità è, quindi, illegittima poiché non consente alla parte di usufruire del periodo di tempo necessario a rendere la dichiarazione. 3. Orbene, in disparte la ritualità della comunicazione che il difensore allega di avere effettuato tramite posta elettronica certificata, trattandosi di un mezzo non consentito, salvo che la parte si assicuri che l'atto pervenga all'attenzione del giudice cui è trasmesso (Sez. 6, n. 54427 del 16/10/2018, Badoer, Rv.274314), la Corte d'appello, che ha dato atto a verbale dell'assenza del difensore. D'altra parte, la Corte di secondo grado era consapevole che la sede professionale del difensore si trovava nel comune di Macerata, trattandosi di una circostanza pacificamente risultante dagli atti. Ciò avrebbe dovuto imporre il rinvio d'ufficio della trattazione a data successiva al 31 marzo 2017, onde consentire alla parte di presentare la prescritta dichiarazione di inagibilità. 3.1. Infatti, unicamente la rinuncia alla sospensione processuale, compiuta dalla parte interessata a norma dell'art. 49, comma 8, del citato DL n. 189 del 2016, avrebbe consentito al giudice di procedere al giudizio in data anteriore al 31 marzo 2017, anziché di disporre il doveroso rinvio d'ufficio della trattazione. La parte, a favore della quale la legge di emergenza riconosce un termine legale di sospensione ufficiosa del giudizio fino alla data del 30 marzo 2017 (poi prorogata al 31 maggio 2017), non può essere indotta a rendere la prescritta dichiarazione di inagibilità del proprio studio professionale in data anteriore alla scadenza del ridetto termine, perché altrimenti sarebbe frustrata la ratio legis che, in ragione della grave emergenza verificatasi, ha appunto disposto la sospensione dei termini processuali e dei giudizi in corso fino al decorso del termine del 3 marzo 2017 (poi, 31 maggio 2017). 4. La riscontrata violazione della legge processuale, che riguarda la assistenza e la rappresentanza tecnica dell'imputato ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia, mancando un'altra sezione penale presso la Corte d'appello di Ancona, che provvederà a rinnovare il giudizio di secondo grado. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte dfappello di Perugia. Così deciso il 1° marzo 2022. Il C re estensore 4 I N C
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