CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28991/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] naAil [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I 3 -8660/2 024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, anche sotto il profilo del deficit di autosufficienza, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la sintetica, ma puntuale motivazione della sentenza impugnata. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione di accertamento della penale responsabilità per i reati di danneggiamento e violazione del provvedimento impositivo del Questore, tenendo adeguatamente conto delle doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Ha ritenuto la Corte di non poter censurare la valutazione di pericolosità sociale svolta dal Questore con il provvedimento di prevenzione adottato, essendo questo adeguatamente motivato con riferimento alla valorizzazione dei precedenti produttivi di reddito illecito dai quali è gravata l'imputata (da ultimo, Sez. F, n. 54155, del 27/7/2918, Rv. 274649). Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 1.2. La Corte territoriale ha infatti motivatamente argomentato il proprio convincimento, valorizzando sia i dati di fatto incontroversi emersi in primo grado (danneggiamento volontario del quadro elettrico dell'ufficio Polfer ove l'imputata era stata condotta per accertamenti ed identificazione) che l'apprezzamento del contenuto motivazionale del provvedimento di prevenzione violato. Sul punto il ricorso denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, deducendo invece carenza motivazionale del provvedimento questorile presupposto. La difesa, tuttavia, non accompagna le deduzioni con il dovuto corredo documentale (provvedimento del Questore con il quale si impone la misura di prevenzione violata) così incorrendo anche nel deficit di autosufficienza del ricorso che lo macchia di assoluta aspecificità, non consentendo alla Corte la possibilità di apprezzare il prospettato vizio. Al proposito questa Corte ha affermato che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi 2, che, deducendo violazione di legge, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, 13-8660/2024 e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979, del 10/11/2015, Rv. 265053) ed ancora che è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 2, n. 52195, del 7/10/2016, Rv. 268668; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723). L'osservazione del solo testo motivazionale, speso sul punto dalla Corte, non tradisce comunque deficit di logicità o contraddizione intrinseca censurabili in questa sede. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio