CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14078/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
studio dell’avvocatoGIANLUCA FONTANELLA che lo rappresenta e difende;- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, domiciliata ex lege inROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende;- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 609/2022Numero sezionale 2823/2025Numero di raccolta generale 14078/2026Data pubblicazione 13/05/2026- intimata -Avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] n. 11527/2021depositata il 05/07/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso le cartelle dipagamento n.09720140076631 085000 en.09720170165521949000, notificata il 5.6.2015, deducendo: a)difetto di notifica delle cartelle di pagamento e dei verbali diaccertamento presupposti; b) intervenuta prescrizionequinquennale.2. Con sentenza n.33350/2019, pubblicata il 6.12.2019, ilGiudice di Pace dichiarava inammissibile l'opposizione all'estrattodi ruolo per carenza di interesse ex art.100 c.p.c.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddettasentenza deducendo l'ammissibilità dell'opposizione avversol'estratto di ruolo e l'intervenuta prescrizione, stante l'omessodeposito della documentazione probatoria della notifica dellecartelle di pagamento.4. L’Agenzia delle Entrate Riscossione, costituendosi chiedevala conferma della sentenza impugnata.5. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva contumace6. Nel merito, la parte appellata deduceva la rituale notificadelle cartelle di pagamento, interruttiva dell'eccepita prescrizione.7. Il giudice dell’appello preliminarmente riteneva ammissibilel'opposizione all'estratto di ruolo qualora esso rappresenti il primoNumero registro generale 609/2022Numero sezionale 2823/2025Numero di raccolta generale 14078/2026Data pubblicazione 13/05/2026azionata dal Concessionario. Sussisteva, dunque, uno specificointeresse ad agire per eliminare ogni situazione di incertezzarelativa alle pretese dell'Amministrazione.Nel merito richiamava la giurisprudenza sulla c.d. opposizionerecuperatoria e affermava che nel caso di mancata conoscenza delverbale contravvenzionale (in quanto insussistente o viziata la suanotificazione), il mezzo di contestazione era quello tipicodell'opposizione ex art .7 del d.lgs. n.150 del 2011 in modo darimuovere la validità dei verbali di contravvenzione, del ruolo edella sua efficacia esecutiva, oltre a consentire al giudice adito disospendere preventivamente l'esecuzione.Il giudice del merito, tuttavia, affermava che per proporrevalidamente l’opposizione recuperatoria fosse necessario oltre alamentare il vizio di omessa notifica dell’atto presupposto anchecontestarlo nel merito.Pertanto, nella specie poiché l’opponente non aveva dedottoalcunché circa i vizi che attenevano al merito della pretesasanzionatoria l'impugnazione della cartella, per il solo difetto dinotifica, era inammissibile.7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversola suddetta sentenza sulla base di tre motivi.8. Agenzia delle Entrate – Riscossione ha resistito concontroricorso.9. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 16dicembre 2022 e all’esito della camera di consiglio il collegio haritenuto che non ci fosse l’evidenza decisoria e ha rinviato allapubblica udienza la decisione del ricorso.Numero registro generale 609/2022Numero sezionale 2823/2025Numero di raccolta generale 14078/2026Data pubblicazione 13/05/2026Il Collegio ha evidenziato che le Sezioni unite con sentenza n.26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022, hannodichiarato che l’art. 3-bis del D.L. 146/2021, inserito in sede diconversione della L. n. 215/2021, che dichiara la non impugnabilitàdell’estratto di ruolo, salvo che il ricorrente non dimostri unospecifico interesse al suo annullamento, trova applicazione ancheai procedimenti pendenti.Il medesimo Collegio, tuttavia, ha ritenuto meritevole diapprofondimento la questione circa l’applicabilità del suddettoprincipio nella fattispecie concreta in relazione alla eventualeformazione di un giudicato interno.10. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.11. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp.Il motivo in esame lamenta la violazione delle norme indicatein rubrica da parte della sentenza impugnata nella parte in cui, purritenendo ammissibile l’opposizione a ruolo esattoriale e pur dandonotifica delle cartelle di pagamento, l’intervenuta prescrizione delcredito ivi portato, è poi giunta alla conclusione per cui “nel caso dispecie parte appellante nulla ha dedotto circa i vizi che attengonoal merito della pretesa sanzionatoria e dunque l’impugnazione dellacartella, per il solo difetto di notifica è inammissibile.Numero registro generale 609/2022Numero sezionale 2823/2025Numero di raccolta generale 14078/2026Data pubblicazione 13/05/20262. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione ofalsa applicazione dell’art. 7 d.lgs. 150/2011, art. 615 c.p.c. inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.Nella specie si lamenta che il giudice non ha considerato chel’opponente, deducendo l’omessa notifica delle cartelle dipagamento, aveva contestato altresì la sopravvenienza di unacausa estintiva del credito e cioè la prescrizione della pretesasanzionatoria, per decorrenza del termine quinquennale tra la datadell’accertamento e, comunque, dalla notifica delle cartelle dipagamento, sicché la sua domanda non rientrava nell’ambito deimezzi recuperatori dell’opposizione a sanzione sottoposti alladisciplina di cui all’art. 7 d.lgs. n. 150 citato, ma si configuravacome opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc.civ., che può essere fatta valere senza termine.3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art.100, 121, 617 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., assumel’erroneità della statuizione impugnata per aver articolato la propriaratio decidendi, con riferimento alla statuizione di rigetto delladomanda fondata sulla sola eccezione di omessa notifica dellacartella di pagamento, sul presupposto che ancorché la domanda,svolta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., fosse astrattamente proponibile,la stessa andava rigettata poiché ai sensi della L. 689/1981 nonaveva funzione recuperatoria.4. Preliminarmente deve esaminarsi la questione postadall’ordinanza interlocutoria circa la possibilità di fare applicazionedell’art.3-bis del d.l. n. 146 del 2021 inserito in sede di conversionedella L. n. 215/2021.Nel caso in esame, come evidenziato dal P.G. nelle sueconclusioni, a fronte della sentenza del Giudice di Pace che avevaNumero registro generale 609/2022Numero sezionale 2823/2025Numero di raccolta generale 14078/2026Data pubblicazione 13/05/2026dichiarato inammissibile l’opposizione avverso due cartelle,proposta a mezzo di impugnazione dell’estratto di ruolo, percarenza di interesse ex art. 100 cod. proc. civ., il Tribunale haaccolto l’impugnazione del ricorrente su tale profilo preliminare.Infatti, il giudice del gravame, nel decidere l’impugnazione delricorrente in punto di sussistenza dell’interesse a ricorrere hariconosciuto la piena ammissibilità dell'opposizione all'estratto diruolo nel caso essa rappresenti il primo atto con cui il privato vienea conoscenza della pretesa impositiva azionata dal Concessionario;- tale statuizione, seppure contraria al principio di cui Sez. U, n.26283 del 2022 (Rv. 665660 – 02), non è stata oggetto diimpugnazione in questa sede.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’applicabilitàdella norma che ha sancito l’inammissibilità dell’impugnazione delmero estratto di ruolo in mancanza di uno specifico interesse deveconciliarsi con l’eventuale giudicato interno intervenuto sullasussistenza del suddetto interesse e sulla conseguenteammissibilità dell'impugnazione. Si è detto, infatti, che nel caso incui venga proposta opposizione avverso una cartella di pagamentoinvalidamente notificata e della quale l'interessato sia venuto aconoscenza attraverso l'estratto di ruolo, l'inammissibilità dellatutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis,del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146del 2021), non può incidere sul giudicato già formatosi nelle ipotesiin cui il giudice di merito, senza censure delle parti, si siapositivamente espresso sulla sussistenza di un interesse idoneo arendere ammissibile l'azione, oppure nel caso in cui le parti abbianoprestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretesecreditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese (NellaNumero registro generale 609/2022Numero sezionale 2823/2025Numero di raccolta generale 14078/2026Data pubblicazione 13/05/2026specie, la S.C. ha affermato l'applicabilità dello ius superveniens,in quanto la formazione del giudicato sulla statuizione del giudicedi primo grado, circa la sussistenza dell'interesse ad agiredell'opponente, era stata impedita dall'appello dell'opposta e laquestione era rimasta implicitamente assorbita dalla statuizione sulmerito del giudice di secondo grado) (Cass. Sez. 3, 25/09/2024, n.25639, Rv. 672451 - 01).Nello stesso senso, in un caso analogo a quello di specie, si èaffermato che: In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo,l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell'art. 12, comma 4-bisdel d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l'art. 3-bis del d.l. n. 146del 2021, convertito con l. n. 215 del 2021), e della configurazioneassunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta,rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento delladecisione, trova il suo limite nell'espresso giudicato interno sullasussistenza dell'interesse. (Nella specie la S.C. ha affermato lainidoneità dello "ius superveniens" a superare il giudicato formatosisull'ammissibilità dell'azione esercitata, e quindi della sussistenzadell'interesse ad agire, espressamente riconosciuta dal giudice diappello in accoglimento del gravame sul punto, senza che talestatuizione sia stata oggetto di impugnazione) (Cass. Sez. 3,14/02/2023, n. 4448, Rv. 666744 - 01).La questione relativa alla sussistenza dell’interesse adimpugnare l’estratto di ruolo nella specie è definitivamentesuperata dalla mancata impugnazione della relativa statuizione epuò, pertanto, procedersi all’esame del ricorso e in particolare deiprimi due motivi che sono fondati e determinano l’assorbimento delterzo.Numero registro generale 609/2022Numero sezionale 2823/2025Numero di raccolta generale 14078/2026Data pubblicazione 13/05/2026Il giudice dell’appello, infatti, dà atto che il ricorrente avevaimpugnato l’estratto di ruolo eccependo la mancata notifica dellecartelle di pagamento e degli atti presupposti e la conseguenteintervenuta prescrizione ma poi nella motivazione di rigetto fariferimento alla sola mancata notifica dei verbali di accertamento.Infatti, l’opposizione ex art. 615 c.p.c. si fondava sul presuppostodell’omessa notifica delle cartelle di pagamento e sulla intervenutaprescrizione del credito, in quanto era ampiamente decorso ilquinquennio tra la data dell'asserito accertamento e la data diestrazione del ruolo esattoriale.Il Tribunale ha omesso del tutto di verificare l’effettiva notificadelle cartelle di pagamento e la eventuale intervenuta prescrizionedel credito al momento della proposizione dell’opposizione ex art.615 c.p.c.Anche in questo caso possono richiamarsi le conclusioni delP.G. che ha evidenziato come il ricorrente lamenti la violazione ofalsa applicazione dell’art. 7 d. lgs. 150 del 2011 e dell’art. 615 cod.proc. civ., per non avere il Tribunale considerato che l’opponente,deducendo l’omessa notifica delle cartelle di pagamento, avevacontestato la sopravvenienza di una causa estintiva del credito ecioè la prescrizione della pretesa sanzionatoria, per decorrenza deltermine quinquennale tra la data dell’accertamento e la presuntanotifica delle cartelle di pagamento, sicché la domanda nonrientrava nell’ambito dei mezzi recuperatori dell’opposizione asanzione, sottoposti alla disciplina di cui all’art. 7 d.lgs. n. 150 del2011, ma si configurava come opposizione all’esecuzione ex art.615 cod. proc. civ., che può essere fatta valere senza termine.La deduzione della prescrizione del credito in riscossione, peromessa notifica della cartella, costituisce senza dubbio un motivoNumero registro generale 609/2022Numero sezionale 2823/2025Numero di raccolta generale 14078/2026Data pubblicazione 13/05/2026di opposizione qualificabile in termini di opposizione all’esecuzioneai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., in quanto con tale eccezione sicontesta lo stesso diritto di procedere ad esecuzione forzatadell’agente della riscossione (per la sopravvenuta estinzione dellarelativa ragione di credito), non la mera irregolarità degli atti dellaprocedura di riscossione. Si tratta, pertanto, di una opposizioneproponibile senza limiti o preclusioni temporali (quanto meno finoal momento in cui sia disposta la vendita dei beni pignorati, ai sensidell’attuale formulazione dell’art. 615, comma 2, cod. proc. civ.).(cfr. Sez. 3, n. 13304 del 2024 Rv. 671147 - 01).La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito ilterzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma,in persona di diverso magistrato, che provvederà anche in ordinealle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito ilterzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma,in persona di diverso magistrato, che provvederà anche in ordinealle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 20 novembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTELuca [OSCURATO:PERSONA]