CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28662/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Pescara; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, il Dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udito il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA]Osa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 ottobre 2025, il Tribunale di Pescara ha confermato i decreti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara con cui era stato disposto il sequestro preventivo - finalizzato alla confisca per equivalente - su beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie riconducibili all'indagato Del kConte e alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C., per i reati di cessione di sostanze stupefacenti e autoriciclaggio, rigettando l'istanza di riesame avanzata dalla difesa. 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] - in qualità di terza interessata - hanno proposto, con unico atto, ricorsi per cassazione articolati in quattro motivi. Con i primi tre motivi, si lamentano la violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti con riferimento ai reati contestati, nonché alla disponibilità di beni di terzi oggetto della misura, sul rilievo che il Tribunale avrebbe acriticamente recepito la decisione del Giudice per le indagini preliminari senza esaminare attentamente la documentazione agli atti. 2.1. Con il primo motivo di doglianza, si deducono la violazione degli artt. 321 e 325 cod. proc. pen., nonché l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla sussistenza del fumus commissi delicti per il reato di cessione di sostanze stupefacenti. A parere della difesa, da un lato, il Tribunale avrebbe erroneamente fondato la propria decisione sulle dichiarazioni di presunti acquirenti, ossia quelle del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], e, dall'altro, non avrebbe mai indicato i soggetti che avrebbero concretamente effettuato gli acquisti. 2.1.1. Con riferimento al [OSCURATO:PERSONA], si sostiene che questi aveva affermato di non aver mai acquistato sostanze stupefacenti dal [OSCURATO:PERSONA] e che il Tribunale aveva omesso di valutare le ricostruzioni alternative avanzate negli scritti difensivi. 2.1.2. Per quanto riguarda la dichiarazione resa dal [OSCURATO:PERSONA] di aver effettuato bonifici all'imputato per l'acquisto di sostanza stupefacente del tipo cocaina nel corso di quattro anni, si rileva che questi avrebbe altresì giustificato tali trasferimenti con molteplici spese - anche lecite - e, in ragione di ciò, non sarebbe possibile escludere che. gli accrediti effettuati tra il 2020 e il 2023 fossero totalmente svincolati all'acquisto della sostanza stupefacente in questione. Infine, la parte di dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] in cui si afferma la condivisione del consumo della sostanza stupefacente con il [OSCURATO:PERSONA] confermerebbe la tesi della difesa volta a sostenere la riconducibilità della condotta al consumo di gruppo - penalmente irrilevante - disattesa dal Tribunale senza adeguata e logica motivazione. 2.1.3. In merito alle cessioni al [OSCURATO:PERSONA], la difesa sottolinea che non sarebbe stato fatto alcun accertamento relativamente al tipo di sostanza, né alla quantità e alla qualità della stessa, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità sul punto. 22.2. Con il secondo motivo di doglianza, la difesa lamenta i medesimi vizi del provvedimento avanzati con il primo motivo, ma con riferimento al reato di autoriciclaggio. 2.2.1. In primo luogo, il Tribunale del Riesame avrebbe erroneamente basato la propria decisione su dichiarazioni di presunti acquirenti della sostanza stupefacente - i quali però non sarebbero stati specificamente individuati, risultando dal compendio probatorio solamente il [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe un consumatore - omettendo di indicare le cessioni avvenute e di ricostruire nel dettaglio i bonifici effettuati dal [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.2. In secondo luogo, l'asserito ruolo di socio accomandante ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] nella società [OSCURATO:SOCIETA]., nonché la sua titolarità del conto corrente intestato alla stessa società sarebbero elementi privi di riscontro probatorio, non risultando dalla visura camerale della società. 2.2.3. In terzo luogo, non sarebbe stata data la dovuta attenzione alla prospettazione difensiva volta a dimostrare la liceità della provenienza delle somme depositate sui conti correnti. A sostegno di tale tesi, si evidenzia che i pagamenti dei canoni di locazione sarebbero stati effettuati in contanti, come intuibile dai contratti di locazione, dalla dichiarazione dell'ausiliare del pubblico ministero datata 6 ottobre 2025 e dal verbale di consegna di somme intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e il predetto ausiliario. L'analisi del compendio probatorio avrebbe dovuto portare il giudicante a ricondurre le somme di denaro in questione al reato di evasione fiscale anziché a quelli contestati, vista l'incompatibilità dei volumi d'affari della società con i mezzi dichiarati. 2.2.4. In quarto luogo, l'argomentazione del Tribunale che fa discendere dal taglio delle banconote l'incompatibilità delle stesse con l'attività di bar e, dunque, il loro collegamento ad attività illecite sarebbe una mera congettura, non trovando riscontri concreti. Le banconote versate dall'imputato sarebbero di importo vario e compatibile con la media di incassi giornalieri dell'attività. 2.2.5. In quinto luogo, il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato la rilevanza e la verosimiglianza delle affermazioni rese dai sig.ri Lakhbab, i quali avrebbero imputato la somma di 10.000,00 euro ad un prestito personale. 2.2.6. In ultimo, la difesa contesta l'assenza di motivazione relativamente al vincolo di pertinenzialità tra i reati contestati ed i beni oggetto del sequestro, la mancata individuazione del bene ritenuto corpo del reato ed il difetto di determinazione della confisca. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa, da un lato, contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui si limiterebbe ad affermare la disponibilità del conto corrente della società [OSCURATO:SOCIETA]. in capo all'imputato, 3essendo tale circostanza priva di fondamento nelle prove agli atti ed essendo stata smentita dalla difesa l'estraneità della somma ad attività illecite con il deposito di apposita documentazione; dall'altro, lamenta la mancata valutazione della posizione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe l'esclusiva titolarità del conto corrente oggetto della misura cautelare. 2.4. Con l'ultimo motivo di doglianza, le parti denunciano l'apparenza della motivazione del provvedimento impugnato, per avere il Tribunale fondato la sussistenza del periculum in mora su enunciati di stile che non troverebbero riscontro nei fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. Occorre premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen. è ammesso solo per violazione di legge, in cui rientrano, per costante giurisprudenza, la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente, in quanto derivanti dall'inosservanza di precise norme processuali, nonché quei vizi della motivazione così radicali da rendere il percorso argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, di conseguenza, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Pertanto, non può essere denunciata l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può contestarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lettera e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 - 01; Sez. 3, n. 8028 del 28/01/2026, non mass.; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 - 01, Rv. 285608 - 01). 2. Per quanto riguarda il primo motivo, attinente al reato di cessione di sostanza stupefacente, il Tribunale del riesame ha sufficientemente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione, per cui il provvedimento impugnato non può dirsi carente di motivazione. Tanto è vero che è la stessa difesa a contestare le argomentazioni della disposta misura, specificamente, indicando la sua doglianza, come riferita a "motivazione illogica e contraddittoria". In particolare, secondo la valutazione del Tribunale del riesame, che ha correttamente ancorato la propria decisione a quella del Giudice per le indagini preliminari, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo all'imputato è dimostrata in via indiziaria dalle attività di intercettazione, dalle riprese filmate dei singoli episodi di cessione della sostanza, nonché dalle dichiarazioni rese nel corso 4delle indagini dagli acquirenti della sostanza - quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - di cui viene effettuata un'attenta analisi alle pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato. Si evidenzia nel provvedimento come di [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito l'abitualità della prassi di acquistare cocaina presso l'esercizio dell'imputato e come [OSCURATO:PERSONA] si fosse rivolto all'imputato per l'acquisto di cocaina, pagata con bonifici bancari pari a circa euro 7000,00. Né la difesa sostanzialmente può contestare su un piano logico l'affermazione del provvedimento secondo cui vi erano stati episodi di cessione in favore di [OSCURATO:PERSONA], come evidenziato da intercettazione del 29 dicembre 2024, che trova conferma in riprese filmate. E del tutto pretestuosa risulta la ricostruzione difensiva riferita ad un preteso consumo di gruppo, sostanzialmente asserito dall'imputato, a fronte di pagamenti rilevanti effettuati dal [OSCURATO:PERSONA]. 3. Analoghe conclusioni valgono in merito al secondo motivo di ricorso, riguardante il reato di autoriciclaggio. Il giudice di merito ha basato la propria decisione sull'esame delle movimentazioni dei conti correnti intestati all'imputato e alla società, sulla consistenza e il taglio del denaro su di essi rinvenuto e sul patrimonio immobiliare censito a suo nome - come ben evidenziato a pag. 3 del provvedimento impugnato - a fronte di mere asserzioni difensive, di segno contrario. Del tutto priva di riscontro risulta anche la prospettazione di parte ricorrente secondo cui gli introiti accertati in contanti sul conto personale potevano riferirsi a fonti di reddito lecito, perché - contrariamente a quanto asserito nei ricorsi - gli affitti degli immobili erano saldati con una serie di bonifici e non in contanti. Né la difesa contesta la discrepanza fra la situazione finanziaria e la costante perdita di esercizio dell'attività commerciale, forte indizio dell'illiceità della provenienza del denaro impiegato. Tale ricostruzione risulta del resto confermata, in via indiziaria, dal fatto che l'imputato aveva partecipato all'aggiudicazione di tre immobili con pagamenti effettuati da conti correnti su cui erano confluite somme della [OSCURATO:SOCIETA], a loro volta provenienti da versamenti in contanti. 4. Con riferimento al terzo motivo di doglianza - inammissibile per analoghe ragioni - si deve osservare che, nonostante non risulti una delega formale di [OSCURATO:PERSONA] ad operare sul conto corrente della società [OSCURATO:SOCIETA]., dalle risultanze probatorie emergono comunque numerose operazioni di versamento di denaro contante effettuate dall'imputato sul conto in questione. L'ostacolo all'accertamento della provenienza illecita del denaro è stato posto dall'indagato attraverso il versamento dei proventi su conti della società, spiegabili solo con la 5sostanziale disponibilità della stessa da parte dell'indagato, e con un successivo trasferimento sul conto personale, per l'utilizzazione in attività apparentemente lecite di investimento immobiliare. Più in generale, deve rilevarsi l'assoluta genericità delle doglianze quanto alla riconducibilità sostanziale degli immobili e delle cose sequestrate all'uno o all'altro soggetto, non essendo stata prodotta né compiutamente richiamata la documentazione rilevante a sostegno della prospettazione difensiva. 5. Del pari inammissibile è il quarto motivo di doglianza, relativo al periculum, essendo l'ordinanza sufficientemente motivata sul punto, con il riferimento alla professionalità criminale del soggetto e agli atti di dispersione del patrimonio già compiuti (pag. 4); riferimento sostanzialmente non preso in considerazione della difesa neanche a fini di critica. 6. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P. P.Q.M