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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22384/2026

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entata e difesa giusta procura speciale in atti dall'[OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente in carica, rappresentato e difesodall'[OSCURATO:PERSONA] unitamente agli [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocatura regionale, elettiva-mente domiciliata presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] in Roma, ViaManfredi, 5 e con domicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 891/2022 depositatail 14/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27536/2022Numero sezionale 2057/2026Numero di raccolta generale 22384/2026Data pubblicazione 30/06/20261.

Con ricorso per decreto ingiuntivo [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. espo-neva di avere continuato a svolgere, negli anni 2010, 2011 e 2012, il ser-vizio di trasporto pubblico locale già oggetto di contratto di servizio con laProvincia di Rovigo, nonostante la definitiva scadenza del rapporto, in forzadi una situazione di emergenza determinata dal rischio di interruzione delservizio e disciplinata dalla DGR [OSCURATO:PERSONA] n. 3411/2010, adottata ai sensidell'art. 5, par. 5, del Reg.

CE n. 1370/2007.

Assumendo di avere subitoperdite di gestione per complessivi euro 1.313.607,41, la società ottenevadal Tribunale di Rovigo decreto ingiuntivo per il pagamento della sommacorrispondente, fondato anche sulla validazione dei costi operata da un fun-zionario provinciale.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, deducendo la propriaestraneità alla gestione del servizio fino al 2010, l'inesistenza di un obbligogenerale di ripiano delle perdite, la prescrizione del credito e la mancanzadi criteri di imputazione dei costi.La società Garbellini si costituiva, sostenendo che il servizio era statoimposto dall'autorità competente e che la compensazione doveva esserericonosciuta secondo i principi dei regolamenti comunitari n. 1191/1969 en. 1893/1991, richiamati dal Reg.

CE n. 1370/2007.

Disposta CTU contabile,il consulente rilevava l'impossibilità di distinguere i costi del TPL da quellirelativi ad altre attività aziendali.Con sentenza n. 411/2020, il Tribunale accoglieva l'opposizione, re-vocava il decreto ingiuntivo e riteneva che la fonte del rapporto fosse ilcontratto di servizio, non l'imposizione autoritativa, escludendo l'applicabi-lità dei criteri “Altmark” e rilevando la mancanza di prova del quantum.2.

Garbellini a r.l. proponeva appello, articolando censure sulla quali-ficazione del rapporto, sull'applicazione dei principi comunitari e sulla valu-tazione della prova dei costi.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva chiedendo il rigetto.Numero registro generale 27536/2022Numero sezionale 2057/2026Numero di raccolta generale 22384/2026Data pubblicazione 30/06/2026La Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe indicata,rigettava l'impugnazione.La Corte territoriale riteneva che fino al 31 dicembre 2010 il rapportofosse regolato dal contratto di servizio; che la DGR n. 3411/2010 non co-stituisse fonte dell'obbligo di compensazione; che non risultassero provve-dimenti provinciali di imposizione del servizio; che i criteri Altmark non fos-sero applicabili; e che, per tali ragioni, fosse superfluo esaminare il motivorelativo al quantum.3.

Ricorre avverso l'indicata decisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. contre motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Il giudizio è stato avviato a trattazione camerale.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente deduce “violazione dell'art. 360comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. in relazione alla violazione degli artt. 112 e 345c.p.c., 324 c.p.c. e 2909 c.c.; ultrapetizione ovvero extrapetizione della de-cisione con cui l'appello viene rigettato per motivi mai dedotti in fatto ed indiritto dall'appellata; violazione del giudicato interno”.La Corte d'Appello avrebbe deciso su questioni non devolute con l'attodi appello e mai dedotte dall'appellata Regione [OSCURATO:PERSONA] ed avrebbe fondatoil rigetto dell'impugnazione su circostanze nuove, non oggetto di contrad-dittorio, accertando fatti e qualificazioni giuridiche definitivamente fissatidalla sentenza di primo grado e non contestati in appello, così violando ilgiudicato interno.Segnatamente, la Corte territoriale avrebbe, a sorpresa, asserito lanatura non impositiva della deliberazione della Giunta della Regione Veneton. 3411/2020 (rectius: 3411/2010) per ricostruire la natura del rapporto inNumero registro generale 27536/2022Numero sezionale 2057/2026Numero di raccolta generale 22384/2026Data pubblicazione 30/06/2026termini contrattuali di contro alla dedotta imposizione di servizio, nell'affer-mata assenza di provvedimenti provinciali di imposizione.Tanto sarebbe accaduto nella rivalutata portata della DGR [OSCURATO:PERSONA] n.3411/2010, trattandosi di temi mai introdotti dall'appellata e non compresinei limiti dell'impugnazione.Per l'effetto, la ricorrente denuncia ultrapetizione ed extrapetizione eviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.2.

Con il secondo motivo si fa valere “violazione dell'art. 360 comma1 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione del regolamento CE n.1191/69, per come interpretato dalla sentenza “Altmark”; violazionedell'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per omesso esame del motivo di impugna-zione con cui si criticava l'applicazione del regolamento CE nell'interpreta-zione della sentenza “Altmark” anche ai casi di imposizione di obbligo diservizio e non già ai soli casi di affidamento consensuale; violazione dell'art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza per illogicità della pro-nuncia laddove essa ritiene necessaria la predeterminazione di criteri dicompensazione anche in caso di imposizione di obbligo di servizio”.La ricorrente censura la sentenza per erronea applicazione del Reg.CE n. 1191/1969 (e successive modifiche) e dei principi affermati dallaCorte di Giustizia nella sentenza Altmark.La Corte di merito avrebbe erroneamente affermato che i criteri Alt-mark troverebbero applicazione soltanto rispetto ai contratti di affidamentoe non anche nei casi di imposizione di obbligo di servizio ex art. 5, par. 5,Reg.

CE n. 1370/2007.La motivazione sarebbe illogica e contraddittoria, nella parte in cui laCorte ha ritenuto necessaria la predeterminazione dei criteri di compensa-zione anche in caso di imposizione di servizio, pur trattandosi di fattispeciediversa dall'affidamento contrattuale.[OSCURATO:PERSONA] avrebbe imposto la prosecuzione del servizio insituazione di “pericolo imminente di interruzione”, ai sensi dell'art. 5, par.Numero registro generale 27536/2022Numero sezionale 2057/2026Numero di raccolta generale 22384/2026Data pubblicazione 30/06/20265, Reg. n. 1370/2007, e in tale ipotesi la compensazione dei costi sarebbeobbligatoria e non subordinata ai criteri Altmark.Nel caso concreto si trattava di fattispecie in cui alla società gestricedel servizio sarebbe stato imposto un obbligo di servizio non remunerato asufficienza.La Corte d'Appello avrebbe quindi confuso i due piani, applicando cri-teri propri dei contratti di servizio a una fattispecie di imposizione autorita-tiva.3.

Con il terzo motivo si deduce “violazione dell'art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c. con riguardo all'art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia perassorbimento improprio (quale conseguenza dell'erroneo rigetto dei primidue motivi di impugnazione) del terzo motivo di impugnazione; omessoesame del quantum del credito dovuto alla Società; assorbimento; neces-sità di quantificare la misura della compensazione”.La Corte d'Appello avrebbe omesso di esaminare il terzo motivo diappello, relativo alla prova del quantum, dichiarandolo assorbito in modoimproprio.Il rigetto dei primi due motivi non avrebbe escluso la necessità di va-lutare la documentazione prodotta (validazione dei costi, dichiarazioni delteste Todaro, errori del CTU).

Il ritenuto assorbimento sarebbe stato per-tanto erroneo, riguardando il motivo un profilo autonomo, e tale era laquantificazione del credito, non dipendente dalle questioni giuridiche og-getto dei primi due motivi.4.

La controricorrente ha concluso per l'inammissibilità e infondatezzadel ricorso.5.

Dei motivi può darsi trattazione congiunta.Essi sono tutti inammissibili perché, generici, non colgono la ratio cheha determinato la Corte d'Appello di Venezia all'impugnata decisione.La Corte di merito ha infatti e diversamente escluso, con valutazionedi carattere preliminare rispetto ai temi, di merito, portati in contestazioneNumero registro generale 27536/2022Numero sezionale 2057/2026Numero di raccolta generale 22384/2026Data pubblicazione 30/06/2026con gli articolati motivi di ricorso, la legittimazione della Regione Venetorispetto all'azionata pretesa.Si tratta di adesione al principio affermato da questa Corte che vuolela regione non legittimata passivamente rispetto alla pretesa di pagamentoazionata dal concessionario del servizio del trasporto pubblico locale.L'affermazione, contenuta nella giurisprudenza di legittimità per i con-tratti di servizio, vale anche laddove il servizio sia stato prestato non se-condo un modulo consensuale-negoziale, ma dietro un atto impositivo, ne-gandosi che vi sia comunque azione diretta del gestore del servizio verso laregione.Più puntualmente, la Corte d'appello di Venezia ha fondato il rigettodell'impugnazione su una ratio unitaria e dirimente, articolata in duepassaggi logico-giuridici strettamente connessi:a) inesistenza di un rapporto diretto tra la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la societàesercente, sia nella fase contrattuale sia nell'eventuale fase di imposizionedel servizio;b) assenza di una fonte normativa o provvedimentale idonea aradicare un obbligo della Regione di corrispondere compensazioni economi-che, essendo la competenza finanziaria regionale limitata al trasferimentodi risorse agli enti locali affidanti, ai sensi della L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 25/1998.La Corte territoriale ha infatti affermato che il servizio TPL è statosvolto in forza di contratti di servizio stipulati con la Provincia di Rovigo,unico soggetto legittimato nei rapporti con l'affidatario, e che anche nellaipotesi, ritenuta non provata, di imposizione del servizio ex art. 5, par. 5,Reg.

CE n. 1370/2007, la Regione non sarebbe stata comunque lacontroparte del gestore, poiché la L.R. n. 25/1998 attribuisce alle Provincela titolarità dei rapporti attivi e passivi con gli operatori.Nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento, la Corte dimerito ha escluso che la DGR [OSCURATO:PERSONA] n. 3411/2010 costituisca fonte diobblighi a carico della Regione, avendo natura meramente programmatoriaNumero registro generale 27536/2022Numero sezionale 2057/2026Numero di raccolta generale 22384/2026Data pubblicazione 30/06/2026e limitandosi a riconoscere agli enti affidanti la facoltà di adottare provve-dimenti di emergenza e la legislazione regionale (artt. 30 e 31 L.R. n. 25/1998) e non prevedendo quindi alcuna azione diretta del gestore neiconfronti della Regione, né alcun obbligo regionale di compensazione delleperdite.Si tratta di ricostruzione coerente con i principi affermati da questaCorte, in particolare con Cass., sez. 3, Ordinanza n. 13890/2020, secondocui, proprio con riguardo agli artt. 30 e 31 della L.R. n. 25/1998, in presenzadi un contratto di servizio, il sostegno economico pubblico assume naturadi corrispettivo contrattuale e non può essere preteso direttamente neiconfronti della Regione, la quale non è parte del rapporto né titolare diobblighi di compensazione.La Corte d'Appello ha escluso la legittimazione passiva della RegioneVeneto, sia sul piano contrattuale sia su quello dell'eventuale imposizioneautoritativa del servizio, ritenendo che la Provincia è l'unico soggetto obbli-gato nei confronti del gestore e la Regione svolge funzioni di programmazio-ne e finanziamento, non di gestione.

In detta cornice non esiste alcuna fontenormativa che imponga alla Regione il ripiano delle perdite di esercizio.5.1.

I motivi di ricorso, pur articolati in forma ampia, non censuranola premessa logico-giuridica decisiva posta dalla Corte territoriale, e cioèl'assenza di legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] insieme all'inesi-stenza di un rapporto obbligatorio diretto e alla mancanza di una fontenormativa o provvedimentale idonea a fondare la pretesa.5.2.

Vero è infatti che la ricorrente incentra le proprie doglianze sullapretesa ultrapetizione, sull'erronea applicazione dei principi Altmar, sullaqualificazione del rapporto come imposizione di servizio e sulla prova delquantum, muovendo dalla premessa che la Regione sia soggetto passiva-mente legittimato e che esista un obbligo regionale di compensazione,mentre la sentenza impugnata ha escluso proprio tale presupposto, conargomentazione autonoma e assorbente.Numero registro generale 27536/2022Numero sezionale 2057/2026Numero di raccolta generale 22384/2026Data pubblicazione 30/06/2026Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, è inammissibileil motivo che non si confronta con la ratio decidendi della sentenzaimpugnata, poiché non idoneo a scalfire il fondamento logico-giuridico delladecisione (ex multis, Cass, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017,per un rilievo in cui l'omessa impugnazione della ratio decidendi su cui sifonda la decisione rende comunque inammissibile, per difetto di interesse,le altre censure, nella incapacità di queste ultime di attingere concludente-mente la prima che, rimasta non incisa dalla introdotta critica, diviene, perciò stesso, definitiva).6.

Ne consegue che i motivi non cogliendo la ratio decidendi, risultanoinammissibili per difetto di specificità, ai sensi dell'art. 366, primo comma,n. 4, c.p.c.Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in disposi-tivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass. Sez.

Un. n. 23535 del20/9/2019).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;Condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. alla rifusione delle speseprocessuali, che liquida in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA] in euro 15.000,00per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. del 30 maggio2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen-Numero registro generale 27536/2022Numero sezionale 2057/2026Numero di raccolta generale 22384/2026Data pubblicazione 30/06/2026to, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06/05/2026.Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entata e difesa giusta procura speciale in atti dall'[OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente in carica, rappresentato e difesodall'[OSCURATO:PERSONA] unitamente agli [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocatura regionale, elettiva-mente domiciliata presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] in Roma, ViaManfredi, 5 e con domicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 891/2022 depositatail 14/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27536/2022Numero sezionale 2057/2026Numero di raccolta generale 22384/2026Data pubblicazione 30/06/20261. Con ricorso per decreto ingiuntivo [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. espo-neva di avere continuato a svolgere, negli anni 2010, 2011 e 2012, il ser-vizio di trasporto pubblico locale già oggetto di contratto di servizio con laProvincia di Rovigo, nonostante la definitiva scadenza del rapporto, in forzadi una situazione di emergenza determinata dal rischio di interruzione delservizio e disciplinata dalla DGR [OSCURATO:PERSONA] n. 3411/2010, adottata ai sensidell'art. 5, par. 5, del Reg. CE n. 1370/2007. Assumendo di avere subitoperdite di gestione per complessivi euro 1.313.607,41, la società ottenevadal Tribunale di Rovigo decreto ingiuntivo per il pagamento della sommacorrispondente, fondato anche sulla validazione dei costi operata da un fun-zionario provinciale.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, deducendo la propriaestraneità alla gestione del servizio fino al 2010, l'inesistenza di un obbligogenerale di ripiano delle perdite, la prescrizione del credito e la mancanzadi criteri di imputazione dei costi.La società Garbellini si costituiva, sostenendo che il servizio era statoimposto dall'autorità competente e che la compensazione doveva esserericonosciuta secondo i principi dei regolamenti comunitari n. 1191/1969 en. 1893/1991, richiamati dal Reg. CE n. 1370/2007. Disposta CTU contabile,il consulente rilevava l'impossibilità di distinguere i costi del TPL da quellirelativi ad altre attività aziendali.Con sentenza n. 411/2020, il Tribunale accoglieva l'opposizione, re-vocava il decreto ingiuntivo e riteneva che la fonte del rapporto fosse ilcontratto di servizio, non l'imposizione autoritativa, escludendo l'applicabi-lità dei criteri “Altmark” e rilevando la mancanza di prova del quantum.2. Garbellini a r.l. proponeva appello, articolando censure sulla quali-ficazione del rapporto, sull'applicazione dei principi comunitari e sulla valu-tazione della prova dei costi.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva chiedendo il rigetto.Numero registro generale 27536/2022Numero sezionale 2057/2026Numero di raccolta generale 22384/2026Data pubblicazione 30/06/2026La Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe indicata,rigettava l'impugnazione.La Corte territoriale riteneva che fino al 31 dicembre 2010 il rapportofosse regolato dal contratto di servizio; che la DGR n. 3411/2010 non co-stituisse fonte dell'obbligo di compensazione; che non risultassero provve-dimenti provinciali di imposizione del servizio; che i criteri Altmark non fos-sero applicabili; e che, per tali ragioni, fosse superfluo esaminare il motivorelativo al quantum.3. Ricorre avverso l'indicata decisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. contre motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Il giudizio è stato avviato a trattazione camerale.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce “violazione dell'art. 360comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. in relazione alla violazione degli artt. 112 e 345c.p.c., 324 c.p.c. e 2909 c.c.; ultrapetizione ovvero extrapetizione della de-cisione con cui l'appello viene rigettato per motivi mai dedotti in fatto ed indiritto dall'appellata; violazione del giudicato interno”.La Corte d'Appello avrebbe deciso su questioni non devolute con l'attodi appello e mai dedotte dall'appellata Regione [OSCURATO:PERSONA] ed avrebbe fondatoil rigetto dell'impugnazione su circostanze nuove, non oggetto di contrad-dittorio, accertando fatti e qualificazioni giuridiche definitivamente fissatidalla sentenza di primo grado e non contestati in appello, così violando ilgiudicato interno.Segnatamente, la Corte territoriale avrebbe, a sorpresa, asserito lanatura non impositiva della deliberazione della Giunta della Regione Veneton. 3411/2020 (rectius: 3411/2010) per ricostruire la natura del rapporto inNumero registro generale 27536/2022Numero sezionale 2057/2026Numero di raccolta generale 22384/2026Data pubblicazione 30/06/2026termini contrattuali di contro alla dedotta imposizione di servizio, nell'affer-mata assenza di provvedimenti provinciali di imposizione.Tanto sarebbe accaduto nella rivalutata portata della DGR [OSCURATO:PERSONA] n.3411/2010, trattandosi di temi mai introdotti dall'appellata e non compresinei limiti dell'impugnazione.Per l'effetto, la ricorrente denuncia ultrapetizione ed extrapetizione eviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.2. Con il secondo motivo si fa valere “violazione dell'art. 360 comma1 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione del regolamento CE n.1191/69, per come interpretato dalla sentenza “Altmark”; violazionedell'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per omesso esame del motivo di impugna-zione con cui si criticava l'applicazione del regolamento CE nell'interpreta-zione della sentenza “Altmark” anche ai casi di imposizione di obbligo diservizio e non già ai soli casi di affidamento consensuale; violazione dell'art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza per illogicità della pro-nuncia laddove essa ritiene necessaria la predeterminazione di criteri dicompensazione anche in caso di imposizione di obbligo di servizio”.La ricorrente censura la sentenza per erronea applicazione del Reg.CE n. 1191/1969 (e successive modifiche) e dei principi affermati dallaCorte di Giustizia nella sentenza Altmark.La Corte di merito avrebbe erroneamente affermato che i criteri Alt-mark troverebbero applicazione soltanto rispetto ai contratti di affidamentoe non anche nei casi di imposizione di obbligo di servizio ex art. 5, par. 5,Reg. CE n. 1370/2007.La motivazione sarebbe illogica e contraddittoria, nella parte in cui laCorte ha ritenuto necessaria la predeterminazione dei criteri di compensa-zione anche in caso di imposizione di servizio, pur trattandosi di fattispeciediversa dall'affidamento contrattuale.[OSCURATO:PERSONA] avrebbe imposto la prosecuzione del servizio insituazione di “pericolo imminente di interruzione”, ai sensi dell'art. 5, par.Numero registro generale 27536/2022Numero sezionale 2057/2026Numero di raccolta generale 22384/2026Data pubblicazione 30/06/20265, Reg. n. 1370/2007, e in tale ipotesi la compensazione dei costi sarebbeobbligatoria e non subordinata ai criteri Altmark.Nel caso concreto si trattava di fattispecie in cui alla società gestricedel servizio sarebbe stato imposto un obbligo di servizio non remunerato asufficienza.La Corte d'Appello avrebbe quindi confuso i due piani, applicando cri-teri propri dei contratti di servizio a una fattispecie di imposizione autorita-tiva.3. Con il terzo motivo si deduce “violazione dell'art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c. con riguardo all'art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia perassorbimento improprio (quale conseguenza dell'erroneo rigetto dei primidue motivi di impugnazione) del terzo motivo di impugnazione; omessoesame del quantum del credito dovuto alla Società; assorbimento; neces-sità di quantificare la misura della compensazione”.La Corte d'Appello avrebbe omesso di esaminare il terzo motivo diappello, relativo alla prova del quantum, dichiarandolo assorbito in modoimproprio.Il rigetto dei primi due motivi non avrebbe escluso la necessità di va-lutare la documentazione prodotta (validazione dei costi, dichiarazioni delteste Todaro, errori del CTU). Il ritenuto assorbimento sarebbe stato per-tanto erroneo, riguardando il motivo un profilo autonomo, e tale era laquantificazione del credito, non dipendente dalle questioni giuridiche og-getto dei primi due motivi.4. La controricorrente ha concluso per l'inammissibilità e infondatezzadel ricorso.5. Dei motivi può darsi trattazione congiunta.Essi sono tutti inammissibili perché, generici, non colgono la ratio cheha determinato la Corte d'Appello di Venezia all'impugnata decisione.La Corte di merito ha infatti e diversamente escluso, con valutazionedi carattere preliminare rispetto ai temi, di merito, portati in contestazioneNumero registro generale 27536/2022Numero sezionale 2057/2026Numero di raccolta generale 22384/2026Data pubblicazione 30/06/2026con gli articolati motivi di ricorso, la legittimazione della Regione Venetorispetto all'azionata pretesa.Si tratta di adesione al principio affermato da questa Corte che vuolela regione non legittimata passivamente rispetto alla pretesa di pagamentoazionata dal concessionario del servizio del trasporto pubblico locale.L'affermazione, contenuta nella giurisprudenza di legittimità per i con-tratti di servizio, vale anche laddove il servizio sia stato prestato non se-condo un modulo consensuale-negoziale, ma dietro un atto impositivo, ne-gandosi che vi sia comunque azione diretta del gestore del servizio verso laregione.Più puntualmente, la Corte d'appello di Venezia ha fondato il rigettodell'impugnazione su una ratio unitaria e dirimente, articolata in duepassaggi logico-giuridici strettamente connessi:a) inesistenza di un rapporto diretto tra la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la societàesercente, sia nella fase contrattuale sia nell'eventuale fase di imposizionedel servizio;b) assenza di una fonte normativa o provvedimentale idonea aradicare un obbligo della Regione di corrispondere compensazioni economi-che, essendo la competenza finanziaria regionale limitata al trasferimentodi risorse agli enti locali affidanti, ai sensi della L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 25/1998.La Corte territoriale ha infatti affermato che il servizio TPL è statosvolto in forza di contratti di servizio stipulati con la Provincia di Rovigo,unico soggetto legittimato nei rapporti con l'affidatario, e che anche nellaipotesi, ritenuta non provata, di imposizione del servizio ex art. 5, par. 5,Reg. CE n. 1370/2007, la Regione non sarebbe stata comunque lacontroparte del gestore, poiché la L.R. n. 25/1998 attribuisce alle Provincela titolarità dei rapporti attivi e passivi con gli operatori.Nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento, la Corte dimerito ha escluso che la DGR [OSCURATO:PERSONA] n. 3411/2010 costituisca fonte diobblighi a carico della Regione, avendo natura meramente programmatoriaNumero registro generale 27536/2022Numero sezionale 2057/2026Numero di raccolta generale 22384/2026Data pubblicazione 30/06/2026e limitandosi a riconoscere agli enti affidanti la facoltà di adottare provve-dimenti di emergenza e la legislazione regionale (artt. 30 e 31 L.R. n. 25/1998) e non prevedendo quindi alcuna azione diretta del gestore neiconfronti della Regione, né alcun obbligo regionale di compensazione delleperdite.Si tratta di ricostruzione coerente con i principi affermati da questaCorte, in particolare con Cass., sez. 3, Ordinanza n. 13890/2020, secondocui, proprio con riguardo agli artt. 30 e 31 della L.R. n. 25/1998, in presenzadi un contratto di servizio, il sostegno economico pubblico assume naturadi corrispettivo contrattuale e non può essere preteso direttamente neiconfronti della Regione, la quale non è parte del rapporto né titolare diobblighi di compensazione.La Corte d'Appello ha escluso la legittimazione passiva della RegioneVeneto, sia sul piano contrattuale sia su quello dell'eventuale imposizioneautoritativa del servizio, ritenendo che la Provincia è l'unico soggetto obbli-gato nei confronti del gestore e la Regione svolge funzioni di programmazio-ne e finanziamento, non di gestione. In detta cornice non esiste alcuna fontenormativa che imponga alla Regione il ripiano delle perdite di esercizio.5.1. I motivi di ricorso, pur articolati in forma ampia, non censuranola premessa logico-giuridica decisiva posta dalla Corte territoriale, e cioèl'assenza di legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] insieme all'inesi-stenza di un rapporto obbligatorio diretto e alla mancanza di una fontenormativa o provvedimentale idonea a fondare la pretesa.5.2. Vero è infatti che la ricorrente incentra le proprie doglianze sullapretesa ultrapetizione, sull'erronea applicazione dei principi Altmar, sullaqualificazione del rapporto come imposizione di servizio e sulla prova delquantum, muovendo dalla premessa che la Regione sia soggetto passiva-mente legittimato e che esista un obbligo regionale di compensazione,mentre la sentenza impugnata ha escluso proprio tale presupposto, conargomentazione autonoma e assorbente.Numero registro generale 27536/2022Numero sezionale 2057/2026Numero di raccolta generale 22384/2026Data pubblicazione 30/06/2026Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, è inammissibileil motivo che non si confronta con la ratio decidendi della sentenzaimpugnata, poiché non idoneo a scalfire il fondamento logico-giuridico delladecisione (ex multis, Cass, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017,per un rilievo in cui l'omessa impugnazione della ratio decidendi su cui sifonda la decisione rende comunque inammissibile, per difetto di interesse,le altre censure, nella incapacità di queste ultime di attingere concludente-mente la prima che, rimasta non incisa dalla introdotta critica, diviene, perciò stesso, definitiva).6. Ne consegue che i motivi non cogliendo la ratio decidendi, risultanoinammissibili per difetto di specificità, ai sensi dell'art. 366, primo comma,n. 4, c.p.c.Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in disposi-tivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass. Sez. Un. n. 23535 del20/9/2019). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;Condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. alla rifusione delle speseprocessuali, che liquida in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA] in euro 15.000,00per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. del 30 maggio2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen-Numero registro generale 27536/2022Numero sezionale 2057/2026Numero di raccolta generale 22384/2026Data pubblicazione 30/06/2026to, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06/05/2026.Il PresidenteGuido Mercolino
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