CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15863/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento parziale con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza della revoca della misura ed il rigetto del ricorso nel resto Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con la quale, in data 19 ottobre 2021, il. Tribunale di sorveglianza di Bolzano revocava a far data dal 16 aprile 2021 la misura della affidamento in prova al servizio sociale a scopo terapeutico, concessa con provvedimento del 6 luglio 2021 dello stesso Tribunale, per essere stato il prevenuto sottoposto a misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e per i reati fine, ritenuti ostacolo insormontabile alla prosecuzione della misura in quanto dimostrativi dell'inaffidabilità del sottoposto. 2. Calculli, assistito dal difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: a) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 47 c. 11 ord. pen. ed assenza di motivazione in quanto i giudici di sorveglianza non hanno considerato che i reati per i quali il ricorrente è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere risalgono a gennaio 2020, ossia ad un anno e quattro mesi prima dell'ammissione all'affidamento terapeutico ed è priva di coerenza, completezza e logicità l'osservazione per la quale il Tribunale di sorveglianza, se avesse conosciuto di tale pendenza, non avrebbe mai applicato la misura alternativa, mentre i comportamenti tenuti durante la sua applicazione sono sempre stati corretti e rispettosi delle prescrizioni impostegli; inoltre, non si è considerato nemmeno l'affievolimento del regime cautelare con la sostituzione della custodia con gli arresti domiciliari per consentirgli di proseguire nel programma terapeutico, che stava già producendo effetti riabilitativi; b)assenza di motivazione in ordine alla decorrenza della revoca dal 16 aprile 2021, ossia dal momento dell'applicazione provvisoria della misura revocata che non ha tenuto conto dei cinque mesi trascorsi dal ricorrente in comunità e della condotta positiva tenuta nel frattempo. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento parziale con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza della revoca ed il rigetto del ricorso nel resto. Considerato in diritto Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti in seguito specificati. 1.La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che l'affidamento in prova al servizio sociale, al pari del resto di altre misure alternative alla detenzione intramuraria, può essere revocato per il caso in cui sopravvenga l'emissione di una misura cautelare per fatto commessi prima della concessione del beneficio penitenziario, a condizione che attraverso la valutazione del provvedimento Cautelare siano introdotti nuovi elementi rispetto a quelli presi in esame al momento in cui l'affidamento è stato disposto (Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013, Bevilacqua, Rv. 25670; Sez. 1, n. 38453 del 01/10/2008, Imperatori, Rv. 241308 e Sez. 1, n. 23190 del 10/05/2002, Calia, Rv. 221640). E' stato altresì precisato che il sopravvenire del provvedimento cautelare non è foriero di alcun automatismo e non condiziona in termini necessitati la revoca della misura in atto, soprattutto se i fatti di reato per i quali è stata imposta cautela nel procedimento di cognizione siano antecedenti alla decisione di applicazione del beneficio penitenziario. A fronte di siffatta evenienza, il giudice della sorveglianza deve verificare, con un adeguato esame della sopravvenienza cautelare e delle sue ragioni, se rilevino elementi di novità capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole con l'applicazione del beneficio (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo, Rv. 280095; Sez. 1, n. 36503 del 06/06/2018, Galiano, Rv. 273614). Resta comunque pacifico che, ai sensi degli artt. 47-ter e 51-ter ord. pen., la revoca della misura alternativa è subordinata alla prova della realizzazione di comportamenti contrari alla «legge» o alle «prescrizioni» e che risultino «incompatibili» con la prosecuzione della misura. Tali condotte - ricostruite in modo esauriente nel provvedimento qui impugnato - sono liberamente valutabili dal Tribunale di sorveglianza senza alcuna necessità di attendere l'instaurazione - né tantomeno la definizione - di un procedimento penale di riferimento (Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066; Sez. 1, n. 6185 del 30/11/1995, Verderale, Rv. 203654), non essendo identificabile alcuna ipotesi di pregiudizialità. 2. Il Tribunale di sorveglianza ha provveduto a questa necessaria verifica, perché ha considerato i fatti contestati a Calculli e la loro oggettiva gravità in quanto riguardanti la sua partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di varia natura, che annoverava circa quaranta partecipi e si era avvalsa di plurimi canali di rifornimento mediante contatti anche internazionali, condotta commessa dal settembre 2019 in poi in permanenza, non ha approfondito la valutazione dei fatti oggetto della decisione cautelare. Ha quindi esaminato in modo specifico le condotte esecutive del programma criminoso dell'associazione ed il contributo apportato da Calculli, definito nel provvedimento cautelare quale "punto di riferimento importante per la compagine di Bolzano" in quanto responsabile dell'acquisto e del trasporto della sostanza acquistata su altre piazze secondo moduli comportamentali ripetuti e collaudati, definiti un sistema operativo. In tal modo il Tribunale di sorveglianza, contrariamente a quanto assunto in ricorso, ha fornito congrua giustificazione al giudizio di gravità dei fatti ed all'osservazione, secondo cui, se gli stessi fossero stati già noti, il suo livello di pericolosità sociale non avrebbe consentito l'ammissione alla misura alternativa. Poiché l'ordinanza esprime una valutazione di merito del tutto plausibile e coerente con le finalità dell'istituto e con le emergenze processuali, non smentite dalla successiva sostituzione della misura cautelare di massimo rigore con gli arresti domiciliari, afferente al solo profilo di adeguatezza della forma di limitazione della libertà personale, senza contraddire l'impianto indiziario, la stessa non merita censura, essendo corredata da logica e coerente motivazione. 3. A conclusioni difformi deve pervenirsi quanto alla decorrenza degli effetti della revoca della misura, che il Tribunale ha collocato nel momento di ammissione ossia al 16 aprile 2021. 3.1 E' noto che con la pronuncia nr. 343 del 1987 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del decimo comma dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui, in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti, ha affermato che il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l'intero corso dell'esperimento. [OSCURATO:PERSONA], effettuata la ricognizione dei contrapposti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sulle conseguenze della revoca della misura, ha rilevato l'incongruenza delle posizioni sino ad allora affermatesi: quella maggioritaria che, assegnando all'affidamento in prova una funzione essenzialmente rieducativa, ritiene che la revoca per il fallimento dell'esperimento abbia effetto retroattivo e determini il ripristino dell'originario rapporto punitivo, non tiene conto del contenuto sanzionatorio delle prescrizioni inerenti la misura, limitative della libertà personali e quindi necessariamente oggetto di valutazione in sede di revoca per stabilire quanto debba ancora essere espiato, per cui il non tenerne conto si porrebbe in contrasto col disposto dell'art. 13 Cost.; quella minoritaria, basata sulla equiparazione dell'affidamento all'espiazione della pena, di cui costituirebbe un&modalità esecutiva, nel ritenere che il periodo scontato vada in ogni caso scomputato per intero dalla pena residua introdurrebbe ingiustificate parificazioni di trattamento tra la diversa situazione di coloro hanno violato le leggi o le regole imposte sin dall'inizio e quanti vi erano incorsi nel periodo conclusivo dell'esperimento e finirebbe per eliminare la natura sanzionatoria e la funzione preventiva della revoca con la conseguente disincentivazione alla regolarità della condotta dell'affidato, in contrasto con la funzione rieducativa della misura. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi omesso di prendere posizione in favore di una, piuttosto che dell'altra delle opinioni, ma ha posto l'accento sulla variabilità delle situazioni individuali di trasgressione delle norme di legge o delle prescrizioni inerenti la misura, per cui, nell'assenza di una definizione normativa di "comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova", secondo la dizione letterale dell'art. 47 ord. pen., causa di revoca, il relativo provvedimento richiede un diversificato apprezzamento del comportamento e della violazione in relazione all'incisività delle regole imposte ed infrante. La consapevòlezza dell'esistenza di una "zona grigia", ossia intermedia tra la condotta trasgressiva sin dall'inizio della sottoposizione alla misura e quella diligentemente rispettosa sino a quasi la conclusione del periodo di espiazione, cui soltanto all'ultimo segua una violazione, comportante la revoca, nonché il richiamo ai principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena ha giustificato la soluzione prescelta di affidare al giudizio del Tribunale di Sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare in ragione "sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca" (C.C. sent. n. 343 del 29/10/1987). 3.2 La giurisprudenza di legittimità ha quindi affermato che «In tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della pena residua da espiare, il Tribunale di sorveglianza deve procedere sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre, caso per caso, considerando il periodo di prova trascorso dal condannato néll'osservanza delle prescrizioni imposte e il concreto carico di queste, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca» (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859). 3.3 Nel caso specifico quest'analisi complessiva dei comportamenti tenuti da Calculli nel corso dell'esperimento, condotto anche mediante collocamento in comunità di recupero, e la verifica sulla natura e sull'incidenza limitativa delle prescrizioni impostegli, nonché dell'assenza di loro trasgressione durante tale periodo, sicché la motivazione dell'ordinanza non è congrua e non rispetta il parametro normativo di riferimento, come interpretato dal diritto vivente e, pertanto, merita annullamento parziale con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bolzano per nuovo giudizio sul punto. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza della revoca della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale con rinvio per nuovo giudizio s