Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17908/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia il 19/10/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Perugia, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto perché il fatto non sussiste [OSCURATO:PERSONA] dal reato di falsa testimonianza All'imputato è contestato, nella qualità di testimone in un processo civile promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di aver dichiarato il falso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], affermando che le porte della stalla di proprietà comune tra le parti non venivano mai chiuse, nè con chiavi, nè con lucchetti; tali dichiarazioni sarebbero state in contrasto con quanto egli stesso aveva dichiarato in sede di sommarie informazioni ai carabinieri in cui aveva riferito invece che la stalla era chiusa con un lucchetto.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la parte civile [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge; il tema attiene al difetto di capacità del dott. [OSCURATO:PERSONA] - componente del Collegio della Corte di appello, relatore del processo ed estensore della sentenza - il quale il 3.7.2009 aveva presentato denuncia nei confronti del ricorrente per il reato di calunnia per il quale penderebbe procedimento penale in cui lo stesso magistrato è costituito parte civile.

Di tale causa di incompatibilità la parte sarebbe venuta a conoscenza solo dopo la decisione del processo, celebrato in forma di trattazione scritta.

Dunque, si afferma, il magistrato si sarebbe dovuto astenere e la sentenza sarebbe nulla.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità con conseguente revoca delle statuizioni civili; il tema attiene alla valutazione della dichiarazioni rese nel giudizio civile il 6.5.2015 da [OSCURATO:PERSONA] che, a dire della Corte, non avrebbero avuto il carattere di una effettiva ritrattazione delle precedenti.

La Corte, che in tal modo avrebbe riconosciuto l'esistenza di una terza versione dei fatti, si sarebbe limitata ad offrire una lettura alternativa del compendio probatorio senza considerare che il reato era estinto per prescrizione e non sussistevano i l presupposti per una sentenza di assoluzione nel merito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e per genericità.

La Corte di cassazione ha già chiarito che per evitare la partecipazione al giudizio di un giudice nei cui confronti sia ravvisabile una situazione di incompatibilità, la parte interessata deve avvalersi della ricusazione, proponendo la relativa istanza nei termini di legge; ne deriva che, ove la parte non si avvalga di tale strumento, la partecipazione al procedimento del magistrato nei cui confronti sia ravvisabile una causa di incompatibilità diviene pienamente legittima, e il mancato rilievo non si riflette sulla validità degli atti dallo stesso compiuti, in quanto tale effetto non è previsto da nessuna disposizione di legge (cfr., Sez. 4, n. 23160 del 06/04/2017, R, Rv. 270186) ‹/ Si è precisato che la funzione della ricusazione rimane circoscritta nell'ambito di ciascun grado del giudizio, non potendo operare dopo la chiusura del grado del processo cui la causa di incompatibilità si riferisce.

Ne consegue che, nell'ipotesi in cui la causa di ricusazione sia sorta, o divenuta nota, successivamente alla scadenza del termine ordinario per dedurla, essa deve essere proposta prima del termine dell'udienza, limite oltre il quale non è più possibile far valere l'incompatibilità ai fini della ricusazione. (Sez. 6, n. 42707 del 27/09/2011, Murana, Rv. 250987 in fattispecie in cui l'istanza di ricusazione è stata presentata dopo la definizione del processo di secondo grado cui si riferiva la dedotta causa di incompatibilità del collegio giudicante).

In particolare, l'incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dello stesso, non potendo integrare vizio comportante la nullità del giudizio neppure allorquando la causa di essa sia divenuta nota solo dopo la definizione del relativo grado processuale, e sia ormai preclusa la proponibilità di istanza di ricusazione (Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Robecchi, Rv. 282136).

Rispetto a tale quadro di riferimento, il motivo di ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità perché, da una parte, non consentito, non avendo il ricorrente ricusato il magistrato, e, dall'altra, obiettivamente generico, non avendo il ricorrente nemmeno spiegato perché, al di là della trattazione del processo non in presenza, non fosse a lui nota in anticipo la composizione del Collegio giudicante tabellarmente prevista, con conseguente possibilità di ricusazione del dott. [OSCURATO:PERSONA].

3. È inammissibile anche il secondo motivo di ricorso.

La Corte, con una motivazione non manifestamente illogica, ha spiegato le ragioni per cui, sulla base dell'intero compendio probatorio, non potesse ritenersi raggiunta la prova di quale fosse lo stato dei luoghi oggetto della deposizione e, in particolare, se quella determinata porta fosse aperta o chiusa con un lucchetto; si è chiarito inoltre come la sentenza di condanna fosse stata pronunciata all'esito del giudizio di primo grado non tanto in ragione della accertata falsità della dichiarazione dibattimentale del teste, quanto, piuttosto, della divergenza tra il contenuto della testimonianza e quello delle dichiarazioni da questi rese nel corso delle indagini preliminari.

Nulla di specifico è stato dedotto al riguardo, essendosi limitato il ricorrente ad affermazioni generiche, del tutto scisse dal ragionamento probatorio della Corte, e sostanzialmente finalizzate a sollecitare una diversa valutazione delle prove e sostanzialmente una diversa ricostruzione dei fatti, preclusa in sede di legittimità.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia il 19/10/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Perugia, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto perché il fatto non sussiste [OSCURATO:PERSONA] dal reato di falsa testimonianza All'imputato è contestato, nella qualità di testimone in un processo civile promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di aver dichiarato il falso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], affermando che le porte della stalla di proprietà comune tra le parti non venivano mai chiuse, nè con chiavi, nè con lucchetti; tali dichiarazioni sarebbero state in contrasto con quanto egli stesso aveva dichiarato in sede di sommarie informazioni ai carabinieri in cui aveva riferito invece che la stalla era chiusa con un lucchetto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la parte civile [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge; il tema attiene al difetto di capacità del dott. [OSCURATO:PERSONA] - componente del Collegio della Corte di appello, relatore del processo ed estensore della sentenza - il quale il 3.7.2009 aveva presentato denuncia nei confronti del ricorrente per il reato di calunnia per il quale penderebbe procedimento penale in cui lo stesso magistrato è costituito parte civile. Di tale causa di incompatibilità la parte sarebbe venuta a conoscenza solo dopo la decisione del processo, celebrato in forma di trattazione scritta. Dunque, si afferma, il magistrato si sarebbe dovuto astenere e la sentenza sarebbe nulla. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità con conseguente revoca delle statuizioni civili; il tema attiene alla valutazione della dichiarazioni rese nel giudizio civile il 6.5.2015 da [OSCURATO:PERSONA] che, a dire della Corte, non avrebbero avuto il carattere di una effettiva ritrattazione delle precedenti. La Corte, che in tal modo avrebbe riconosciuto l'esistenza di una terza versione dei fatti, si sarebbe limitata ad offrire una lettura alternativa del compendio probatorio senza considerare che il reato era estinto per prescrizione e non sussistevano i l presupposti per una sentenza di assoluzione nel merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e per genericità. La Corte di cassazione ha già chiarito che per evitare la partecipazione al giudizio di un giudice nei cui confronti sia ravvisabile una situazione di incompatibilità, la parte interessata deve avvalersi della ricusazione, proponendo la relativa istanza nei termini di legge; ne deriva che, ove la parte non si avvalga di tale strumento, la partecipazione al procedimento del magistrato nei cui confronti sia ravvisabile una causa di incompatibilità diviene pienamente legittima, e il mancato rilievo non si riflette sulla validità degli atti dallo stesso compiuti, in quanto tale effetto non è previsto da nessuna disposizione di legge (cfr., Sez. 4, n. 23160 del 06/04/2017, R, Rv. 270186) ‹/ Si è precisato che la funzione della ricusazione rimane circoscritta nell'ambito di ciascun grado del giudizio, non potendo operare dopo la chiusura del grado del processo cui la causa di incompatibilità si riferisce. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui la causa di ricusazione sia sorta, o divenuta nota, successivamente alla scadenza del termine ordinario per dedurla, essa deve essere proposta prima del termine dell'udienza, limite oltre il quale non è più possibile far valere l'incompatibilità ai fini della ricusazione. (Sez. 6, n. 42707 del 27/09/2011, Murana, Rv. 250987 in fattispecie in cui l'istanza di ricusazione è stata presentata dopo la definizione del processo di secondo grado cui si riferiva la dedotta causa di incompatibilità del collegio giudicante). In particolare, l'incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dello stesso, non potendo integrare vizio comportante la nullità del giudizio neppure allorquando la causa di essa sia divenuta nota solo dopo la definizione del relativo grado processuale, e sia ormai preclusa la proponibilità di istanza di ricusazione (Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Robecchi, Rv. 282136). Rispetto a tale quadro di riferimento, il motivo di ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità perché, da una parte, non consentito, non avendo il ricorrente ricusato il magistrato, e, dall'altra, obiettivamente generico, non avendo il ricorrente nemmeno spiegato perché, al di là della trattazione del processo non in presenza, non fosse a lui nota in anticipo la composizione del Collegio giudicante tabellarmente prevista, con conseguente possibilità di ricusazione del dott. [OSCURATO:PERSONA]. 3. È inammissibile anche il secondo motivo di ricorso. La Corte, con una motivazione non manifestamente illogica, ha spiegato le ragioni per cui, sulla base dell'intero compendio probatorio, non potesse ritenersi raggiunta la prova di quale fosse lo stato dei luoghi oggetto della deposizione e, in particolare, se quella determinata porta fosse aperta o chiusa con un lucchetto; si è chiarito inoltre come la sentenza di condanna fosse stata pronunciata all'esito del giudizio di primo grado non tanto in ragione della accertata falsità della dichiarazione dibattimentale del teste, quanto, piuttosto, della divergenza tra il contenuto della testimonianza e quello delle dichiarazioni da questi rese nel corso delle indagini preliminari. Nulla di specifico è stato dedotto al riguardo, essendosi limitato il ricorrente ad affermazioni generiche, del tutto scisse dal ragionamento probatorio della Corte, e sostanzialmente finalizzate a sollecitare una diversa valutazione delle prove e sostanzialmente una diversa ricostruzione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
Sentenza Cassazione n. 17908/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris