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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 20463/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/11/2021 del TRIBUNALE di MATERAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto depositato in data 11 novembre 2021 il Tribunale di Matera, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], di sospensione dell'esecuzione.

L'esecuzione era relativa a pena inflitta con sentenza di condanna per il reato continuato di furto in abitazione, commessi dal 9 aprile 2008 al marzo 2009, e dunque era applicabile la norma di cui all'art. 656, comma 9 lettera a, cod. proc. pen. che prevede la non applicabilità della particolare disciplina di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. nel caso di condanna per furto in abitazione.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, con distinti atti di impugnazione dal contenuto sovrapponibile, ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo viene denunciata la violazione della legge penale, in quanto la condanna era stata pronunciata in relazione a reati uniti nel vincolo della continuazione, e commessi, in parte, anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 125/2008 che aveva inserito l'art. 624-bis cod. pen. tra i reati ostativi della procedura di sospensione dell'ordine di esecuzione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono manifestamente infondati e ne va, perciò, dichiarata la inammissibilità.

La norma di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. - come risultante dalla sentenza 2 marzo 2018, n. 41 della Corte costituzionale - stabilisce la speciale procedura della sospensione dell'ordine di esecuzione nel caso in cui si debba emettere ordine di esecuzione di pena non superiore ad anni quattro.

La medesima disposizione, al comma 9, introduce una serie di deroghe alla menzionata procedura in relazione al titolo di reato della condanna.

In particolare, con decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 è stato inserito nel così detto catalogo dei reati ostativi anche la fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen.

Si deve aggiungere che, a seguito della pronuncia costituzionale n. 32/2020, è ora pacifico il principio della irretroattività delle norme, anche processuali, che incidono sull'esecuzione della pena (Sez. 1, n. 17203 del 28/02/2020, POSOCCO, Rv. 279215; per orientamento precedente: Sez. 1, n. 39984 del 09/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277486).

Nel caso in esame si tratta dell'esecuzione di pena non superiore ad anni quattro di reclusione, inflitta per il reato continuato di cui all'art. 624-bis cod. pen., commesso, quanto a [OSCURATO:PERSONA], fra il 9 aprile 2008 e 1'11 marzo 2009, e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], fra 1'8 gennaio 2009 e il 6 marzo 2009.

Dunque, quanto a [OSCURATO:PERSONA], l'esecuzione riguarda pena inflitta con condanna relativa a reati di cui all'art. 624-bis cod. pen. commessi dopo l'entrata in vigore della novella legislativa che ha introdotto la menzionata fattispecie nel catalogo dei reati ostativi.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], l'esecuzione riguarda pena inflitta per reati ostativi, unificati nella continuazione, uno dei quali commesso prima della menzionata modifica normativa.

Ora, posto che ai fini della individuazione della norma applicabile vige il criterio del tempus commissi delicti e dunque viene il rilievo il momento consumativo del reato, e non quello antecedente della deliberazione criminosa, si pone la questione se il provvedimento di esecuzione delle pene debba essere frazionato in relazione alle pene suscettibili, o meno, di sospensione.

Il collegio ritiene che si debba rispondere negativamente.

Invero, nel nostro ordinamento vige il principio della unicità del rapporto esecutivo, derogabile, con il conseguente scioglimento del cumulo, solo "nel corso dell'esecuzione della pena al fine di consentire la valutazione della sussistenza, o meno, di ostacolo, veniente dalla tipologia di un dato reato, giudicato in continuazione, alla concessione dei benefici penitenziari" (Sez.

U, n. 14 del 30/06/1999, Ronga, Rv. 214355).

Con specifico riguardo alla fase dell'inizio dell'esecuzione, si è già affermato che non è consentito lo scioglimento del cumulo in presenza dell'ulteriore ragione di deroga dalla disciplina della sospensione dell'ordine di esecuzione, costituita dalla condizione di detenzione ovvero di latitanza del condannato al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione (Sez. 1, Sentenza n. 23882 del 05/05/2021, M., Rv. 281420).

Va dunque dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/11/2021 del TRIBUNALE di MATERAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto depositato in data 11 novembre 2021 il Tribunale di Matera, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], di sospensione dell'esecuzione. L'esecuzione era relativa a pena inflitta con sentenza di condanna per il reato continuato di furto in abitazione, commessi dal 9 aprile 2008 al marzo 2009, e dunque era applicabile la norma di cui all'art. 656, comma 9 lettera a, cod. proc. pen. che prevede la non applicabilità della particolare disciplina di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. nel caso di condanna per furto in abitazione. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, con distinti atti di impugnazione dal contenuto sovrapponibile, ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione della legge penale, in quanto la condanna era stata pronunciata in relazione a reati uniti nel vincolo della continuazione, e commessi, in parte, anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 125/2008 che aveva inserito l'art. 624-bis cod. pen. tra i reati ostativi della procedura di sospensione dell'ordine di esecuzione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono manifestamente infondati e ne va, perciò, dichiarata la inammissibilità. La norma di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. - come risultante dalla sentenza 2 marzo 2018, n. 41 della Corte costituzionale - stabilisce la speciale procedura della sospensione dell'ordine di esecuzione nel caso in cui si debba emettere ordine di esecuzione di pena non superiore ad anni quattro. La medesima disposizione, al comma 9, introduce una serie di deroghe alla menzionata procedura in relazione al titolo di reato della condanna. In particolare, con decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 è stato inserito nel così detto catalogo dei reati ostativi anche la fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen. Si deve aggiungere che, a seguito della pronuncia costituzionale n. 32/2020, è ora pacifico il principio della irretroattività delle norme, anche processuali, che incidono sull'esecuzione della pena (Sez. 1, n. 17203 del 28/02/2020, POSOCCO, Rv. 279215; per orientamento precedente: Sez. 1, n. 39984 del 09/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277486). Nel caso in esame si tratta dell'esecuzione di pena non superiore ad anni quattro di reclusione, inflitta per il reato continuato di cui all'art. 624-bis cod. pen., commesso, quanto a [OSCURATO:PERSONA], fra il 9 aprile 2008 e 1'11 marzo 2009, e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], fra 1'8 gennaio 2009 e il 6 marzo 2009. Dunque, quanto a [OSCURATO:PERSONA], l'esecuzione riguarda pena inflitta con condanna relativa a reati di cui all'art. 624-bis cod. pen. commessi dopo l'entrata in vigore della novella legislativa che ha introdotto la menzionata fattispecie nel catalogo dei reati ostativi. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], l'esecuzione riguarda pena inflitta per reati ostativi, unificati nella continuazione, uno dei quali commesso prima della menzionata modifica normativa. Ora, posto che ai fini della individuazione della norma applicabile vige il criterio del tempus commissi delicti e dunque viene il rilievo il momento consumativo del reato, e non quello antecedente della deliberazione criminosa, si pone la questione se il provvedimento di esecuzione delle pene debba essere frazionato in relazione alle pene suscettibili, o meno, di sospensione. Il collegio ritiene che si debba rispondere negativamente. Invero, nel nostro ordinamento vige il principio della unicità del rapporto esecutivo, derogabile, con il conseguente scioglimento del cumulo, solo "nel corso dell'esecuzione della pena al fine di consentire la valutazione della sussistenza, o meno, di ostacolo, veniente dalla tipologia di un dato reato, giudicato in continuazione, alla concessione dei benefici penitenziari" (Sez. U, n. 14 del 30/06/1999, Ronga, Rv. 214355). Con specifico riguardo alla fase dell'inizio dell'esecuzione, si è già affermato che non è consentito lo scioglimento del cumulo in presenza dell'ulteriore ragione di deroga dalla disciplina della sospensione dell'ordine di esecuzione, costituita dalla condizione di detenzione ovvero di latitanza del condannato al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione (Sez. 1, Sentenza n. 23882 del 05/05/2021, M., Rv. 281420). Va dunque dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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