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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 ottobre 2020

Cassazione n. 24441/2026

Testo disponibile della fonte

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amente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate e Agenzia Delle Entrate Messina, in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.

SICILIA n. 5432/2020depositata il 16/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] eCarmelo Imbesi impugnavano l’avviso di rettifica e liquidazione dellaNumero registro generale 7423/2021Numero sezionale 5499/2026Numero di raccolta generale 24441/2026Data pubblicazione 04/08/2026maggiore imposta di registro in relazione al trasferimento con atto pernotar P. Contartese del 15 febbraio 2007 avente ad oggetto il terrenoubicato in [OSCURATO:PERSONA].

Contesse.I giudici di prossimità di Messina accoglievano il ricorso per carenzamotivazionale dell’avviso opposto, ritenendo inidonea, rispetto alla periziadi parte prodotta dai contribuenti, la documentazione offerta dall’Agenzia.Sull’appello dell’Agenzia, la Corte regionale accoglieva il gravame,ritenendo adeguatamente motivato l’avviso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenzaindicata in epigrafe, svolgendo un unico motivo.L’amministrazione è rimasta intimata.Parte ricorrente ha depositato memoria con allegata documentazione aisensi della legge n. 130/2022MOTIVI DI DIRITTO1.

L’unico motivo deduce l’omesso esame in merito alla determinazione delvalore venale del bene come indicato nella stima Ute, in relazione all’art.360, primo comma n. 5, c.p.c..2.

In data 30 aprile 2026, parte ricorrente ha depositato la domanda didefinizione del 2 gennaio 2023 con allegato il relativo versamentodell’unica rata notificata all’Ufficio unitamente alla quietanza dipagamento; non risulta notificato il diniego alla definizione.3.

Come è noto, il comma 1 dell'art. 5 della legge n. 130/2022 prevede che“le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti((...)) innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decretolegislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entraterisulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e ilvalore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dellalegge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sonodefinite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo,con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di proceduraNumero registro generale 7423/2021Numero sezionale 5499/2026Numero di raccolta generale 24441/2026Data pubblicazione 04/08/2026civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore dellacontroversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27dicembre 2002, n. 289”.

Il comma 2 prevede che “le controversietributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti ((...)) innanzi allaCorte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risultisoccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore dellequali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, adomanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, condecreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile,previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore dellacontroversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27dicembre 2002, n. 289”.

Le controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l'attointroduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione(comma 3).

Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per lequali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro ladata di entrata in vigore della presente legge, purché, alla data dellapresentazione della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta unasentenza definitiva (comma 4).

L’ adesione alla definizione agevolata dellecontroversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 comporta la contestualerinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge24 marzo 2001, n. 89.4.

In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte chele ha anticipate (comma 5).

La definizione si perfeziona con lapresentazione della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giornidalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamentodegli importi dovuti.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizionesi perfeziona con la sola presentazione della domanda (comma 7).

Ai finiNumero registro generale 7423/2021Numero sezionale 5499/2026Numero di raccolta generale 24441/2026Data pubblicazione 04/08/2026della definizione delle controversie si tiene conto di eventuali versamentigià effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando ilrispetto delle percentuali stabilite nei commi 1 e

2. La definizione non dàcomunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorchéeccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.5.

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delleeventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormentealla data di entrata in vigore della presente legge (comma 9).

L'eventualediniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalitàpreviste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabileentro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione (comma 11).6.

Nella specie, il contribuente ha documentato il pagamento dell’importodovuto, dimostrando di aver notificato l’istanza di definizione agevolatacon il relativo versamento all’Ufficio che non gli ha notificato alcun diniegoalla definizione.

Pertanto, essendo state osservate le condizioni previsteper il perfezionamento della definizione agevolata, non resta chedichiarare l’estinzione del presente procedimento per cessazione dellamateria del contendere.7.

Spese a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.Mla Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia delcontendere.

Spese a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/07/2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
amente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate e Agenzia Delle Entrate Messina, in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. SICILIA n. 5432/2020depositata il 16/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] eCarmelo Imbesi impugnavano l’avviso di rettifica e liquidazione dellaNumero registro generale 7423/2021Numero sezionale 5499/2026Numero di raccolta generale 24441/2026Data pubblicazione 04/08/2026maggiore imposta di registro in relazione al trasferimento con atto pernotar P. Contartese del 15 febbraio 2007 avente ad oggetto il terrenoubicato in [OSCURATO:PERSONA]. Contesse.I giudici di prossimità di Messina accoglievano il ricorso per carenzamotivazionale dell’avviso opposto, ritenendo inidonea, rispetto alla periziadi parte prodotta dai contribuenti, la documentazione offerta dall’Agenzia.Sull’appello dell’Agenzia, la Corte regionale accoglieva il gravame,ritenendo adeguatamente motivato l’avviso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenzaindicata in epigrafe, svolgendo un unico motivo.L’amministrazione è rimasta intimata.Parte ricorrente ha depositato memoria con allegata documentazione aisensi della legge n. 130/2022MOTIVI DI DIRITTO1. L’unico motivo deduce l’omesso esame in merito alla determinazione delvalore venale del bene come indicato nella stima Ute, in relazione all’art.360, primo comma n. 5, c.p.c..2. In data 30 aprile 2026, parte ricorrente ha depositato la domanda didefinizione del 2 gennaio 2023 con allegato il relativo versamentodell’unica rata notificata all’Ufficio unitamente alla quietanza dipagamento; non risulta notificato il diniego alla definizione.3. Come è noto, il comma 1 dell'art. 5 della legge n. 130/2022 prevede che“le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti((...)) innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decretolegislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entraterisulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e ilvalore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dellalegge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sonodefinite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo,con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di proceduraNumero registro generale 7423/2021Numero sezionale 5499/2026Numero di raccolta generale 24441/2026Data pubblicazione 04/08/2026civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore dellacontroversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27dicembre 2002, n. 289”. Il comma 2 prevede che “le controversietributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti ((...)) innanzi allaCorte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risultisoccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore dellequali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, adomanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, condecreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile,previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore dellacontroversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27dicembre 2002, n. 289”. Le controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l'attointroduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione(comma 3). Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per lequali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro ladata di entrata in vigore della presente legge, purché, alla data dellapresentazione della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta unasentenza definitiva (comma 4). L’ adesione alla definizione agevolata dellecontroversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 comporta la contestualerinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge24 marzo 2001, n. 89.4. In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte chele ha anticipate (comma 5). La definizione si perfeziona con lapresentazione della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giornidalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamentodegli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizionesi perfeziona con la sola presentazione della domanda (comma 7). Ai finiNumero registro generale 7423/2021Numero sezionale 5499/2026Numero di raccolta generale 24441/2026Data pubblicazione 04/08/2026della definizione delle controversie si tiene conto di eventuali versamentigià effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando ilrispetto delle percentuali stabilite nei commi 1 e 2. La definizione non dàcomunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorchéeccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.5. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delleeventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormentealla data di entrata in vigore della presente legge (comma 9). L'eventualediniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalitàpreviste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabileentro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione (comma 11).6. Nella specie, il contribuente ha documentato il pagamento dell’importodovuto, dimostrando di aver notificato l’istanza di definizione agevolatacon il relativo versamento all’Ufficio che non gli ha notificato alcun diniegoalla definizione. Pertanto, essendo state osservate le condizioni previsteper il perfezionamento della definizione agevolata, non resta chedichiarare l’estinzione del presente procedimento per cessazione dellamateria del contendere.7. Spese a carico di chi le ha anticipate. P.Q.Mla Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia delcontendere. Spese a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/07/2026.Il PresidenteUgo Candia
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