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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 05851/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per un motivo non deducibile, in quanto diretto a prospettare una diversa lettura del fatto; rilevato, peraltro, che il motivo è meramente reiterativo di una censura già esaminata e disattesa con motivazione adeguata, avendo i giudici fondato l'affermazione di responsabilità sulla completa ricostruzione del fatto offerta dagli operanti, non smentita dal video registrato dal figlio dell'imputato, del tutto parziale e limitato alla fase finale dell'amrnanettamento dell'imputato e non le fasi pregresse, connotate dalle condotte oppositive e minatorie descritte nell'imputazione e in sentenza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere'èstensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per un motivo non deducibile, in quanto diretto a prospettare una diversa lettura del fatto; rilevato, peraltro, che il motivo è meramente reiterativo di una censura già esaminata e disattesa con motivazione adeguata, avendo i giudici fondato l'affermazione di responsabilità sulla completa ricostruzione del fatto offerta dagli operanti, non smentita dal video registrato dal figlio dell'imputato, del tutto parziale e limitato alla fase finale dell'amrnanettamento dell'imputato e non le fasi pregresse, connotate dalle condotte oppositive e minatorie descritte nell'imputazione e in sentenza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere'èstensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 05851/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris