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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30752/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22018-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], CALCESTRUZZI, [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Cut domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 520/25/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 22018 sez.

MT ud. 07-07-2021 -2- r.g.

Villa grossi cave calcestruzzi lavori stradali spa ci Comune di Volta mantovana Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che ha rigettato l'appello della società, limitatamente alle aree poste in corrispondenza del giacimento G7, in controversia su avviso di accertamento in rettifica per ICI anni 2009 e 2010.

La CTR, richiamato il presupposto impositivo dell'ICI e il principio per cui, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, la sola destinazione dei terreni a cava è sufficiente a escludere la natura agricola del terreno, ha rilevato che il fatto che un terreno sia inserito in un Piano di attività estrattive, a prescindere dalla definitiva approvazione e dal rilascio delle singole autorizzazioni allo scavo, consente di considerarlo destinato ad attività estrattiva.

Si costituisce con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Deposita successiva memoria la ricorrente, con la quale rileva che in Lombardia, a differenza di altre regioni, il piano cave è approvato dalla Regione (LR Lombardia n. 14/1998) e non dai Comuni, che sono tenuti a conformare le previsioni dei propri strumenti urbanistici a quelle del sovraordinato [OSCURATO:PERSONA] provinciale.

Le aree in questione pertanto, poste in corrispondenza di un giacimento ma non ancora individuate come ambito territoriale estrattivo, non possono essere considerate scavabili/edificabili dal piano cave provinciale.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo si deduce violazione degli artt. 2 e 5 del d.lgs. 504/92 violazione dell'art. 11 quaterdecies comma 16 d.l. 203/2005, conv. in I. 248/2005 e dell'art. 36 comma 2 del dl. 223 del 2006, conv. in I. 248/2006.

La ricorrente società insiste nella riconducibilità alla natura agricola, ai fini ICI e IMU, dei terreni di cui è proprietaria in corrispondenza del giacimento G7, che diversamente dalle aree catalogate come cave, non possono essere adibite ad attività estrattiva, essendo l'attività estrattiva per tali terreni meramente ipotetica, dato che i detti giacimenti identificano le porzioni del territorio provinciale interessate dalla presenza di risorse da tutelare, e per questo da considerare terreni agricoli.

2. Il motivo è infondato.

Nella fattispecie non è contestato che il terreno de quo sia, per quanto qualificato Giacimento, è incluso nel Piano cave approvato dal Consiglio regionale Lombardia, in base alla Ir.

N. 14 del 1998.

Vanno pertanto applicati alla fattispecie i principi consolidati secondo cui ciò che assume rilievo ai fini fiscali è lo stato di fatto del terreno secondo lo strumento urbanistico che lo conforma.

Con riferimento all'adozione del provvedimento di inserimento nel polo estrattivo, che incide per ciò stesso sulle qualità rilevanti ai fini fiscali, la giurisprudenza lo ha ritenuto rilevante anche quando lo strumento urbanistico non si sia concluso con l'approvazione (Cass. 26120/2007; sulla ininfluenza dell'adozione di strumenti attuativi del PRG v.

Cass.23045/ 2016 e Cass. 20817/2017).

I rilievi contenuti nella memoria non sono idonei a inficiare la suddetta statuizione, posto che, anche secondo la più recente giurisprudenza (Cass. n. 351 del 2021; Cass. n. 31079 del 2019; n. 26397 del 2019), non vale ad escludere la qualificazione dell'area nei termini anzidetti la circostanza che essa sia o meno in concreto destinata a cava e ad attività di estrazione, avendo rilievo esclusivamente la potenzialità edificatoria del terreno, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali.

A volere ritenere diversamente si introdurrebbe nell'ordinamento un'ipotesi di esenzione dall'imposta non prevista dalla legge, attività preclusa all'organo giudicante stante la tassatività dei casi di esenzione (così Cass. 351/21 cit.).

Il ricorso va conseguentemente respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. p.q.m.

Rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C. 5.600,00 oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22018-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], CALCESTRUZZI, [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Cut domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 520/25/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 22018 sez. MT ud. 07-07-2021 -2- r.g. Villa grossi cave calcestruzzi lavori stradali spa ci Comune di Volta mantovana Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che ha rigettato l'appello della società, limitatamente alle aree poste in corrispondenza del giacimento G7, in controversia su avviso di accertamento in rettifica per ICI anni 2009 e 2010. La CTR, richiamato il presupposto impositivo dell'ICI e il principio per cui, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, la sola destinazione dei terreni a cava è sufficiente a escludere la natura agricola del terreno, ha rilevato che il fatto che un terreno sia inserito in un Piano di attività estrattive, a prescindere dalla definitiva approvazione e dal rilascio delle singole autorizzazioni allo scavo, consente di considerarlo destinato ad attività estrattiva. Si costituisce con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Deposita successiva memoria la ricorrente, con la quale rileva che in Lombardia, a differenza di altre regioni, il piano cave è approvato dalla Regione (LR Lombardia n. 14/1998) e non dai Comuni, che sono tenuti a conformare le previsioni dei propri strumenti urbanistici a quelle del sovraordinato [OSCURATO:PERSONA] provinciale. Le aree in questione pertanto, poste in corrispondenza di un giacimento ma non ancora individuate come ambito territoriale estrattivo, non possono essere considerate scavabili/edificabili dal piano cave provinciale. Considerato che: 1. Con l'unico motivo si deduce violazione degli artt. 2 e 5 del d.lgs. 504/92 violazione dell'art. 11 quaterdecies comma 16 d.l. 203/2005, conv. in I. 248/2005 e dell'art. 36 comma 2 del dl. 223 del 2006, conv. in I. 248/2006. La ricorrente società insiste nella riconducibilità alla natura agricola, ai fini ICI e IMU, dei terreni di cui è proprietaria in corrispondenza del giacimento G7, che diversamente dalle aree catalogate come cave, non possono essere adibite ad attività estrattiva, essendo l'attività estrattiva per tali terreni meramente ipotetica, dato che i detti giacimenti identificano le porzioni del territorio provinciale interessate dalla presenza di risorse da tutelare, e per questo da considerare terreni agricoli. 2. Il motivo è infondato. Nella fattispecie non è contestato che il terreno de quo sia, per quanto qualificato Giacimento, è incluso nel Piano cave approvato dal Consiglio regionale Lombardia, in base alla Ir. N. 14 del 1998. Vanno pertanto applicati alla fattispecie i principi consolidati secondo cui ciò che assume rilievo ai fini fiscali è lo stato di fatto del terreno secondo lo strumento urbanistico che lo conforma. Con riferimento all'adozione del provvedimento di inserimento nel polo estrattivo, che incide per ciò stesso sulle qualità rilevanti ai fini fiscali, la giurisprudenza lo ha ritenuto rilevante anche quando lo strumento urbanistico non si sia concluso con l'approvazione (Cass. 26120/2007; sulla ininfluenza dell'adozione di strumenti attuativi del PRG v. Cass.23045/ 2016 e Cass. 20817/2017). I rilievi contenuti nella memoria non sono idonei a inficiare la suddetta statuizione, posto che, anche secondo la più recente giurisprudenza (Cass. n. 351 del 2021; Cass. n. 31079 del 2019; n. 26397 del 2019), non vale ad escludere la qualificazione dell'area nei termini anzidetti la circostanza che essa sia o meno in concreto destinata a cava e ad attività di estrazione, avendo rilievo esclusivamente la potenzialità edificatoria del terreno, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali. A volere ritenere diversamente si introdurrebbe nell'ordinamento un'ipotesi di esenzione dall'imposta non prevista dalla legge, attività preclusa all'organo giudicante stante la tassatività dei casi di esenzione (così Cass. 351/21 cit.). Il ricorso va conseguentemente respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C. 5.600,00 oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del